Incarto n. 14.2000.00052
Lugano 3 gennaio 2001 /FC/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza di riconoscimento della graduatoria straniera di fallimento formulata il 12 maggio 2000 da
Amministrazione fallimentare __________
(rappr. dal curatore del fallimento __________, patrocinato dall’avv. __________)
volta al
· riconoscimento della graduatoria italiana del fallimento principale aperto in Italia a carico della __________, con decreto di fallimento 18 marzo 1998 del Tribunale civile di __________ e riconosciuto in Svizzera con decreto 26 ottobre 1999 di questa Camera e contestuale apertura del fallimento secondario in Svizzera
· messa a disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero;
richiamato il decreto presidenziale 9 giugno 2000, l'avviso 1. settembre 2000 dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano di deposito della graduatoria del fallimento secondario e il rapporto 14 dicembre 2000 dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano postulante la messa a disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo risultante dall'avere in conto sulla __________, dedotte le spese procedurali dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza 18/23 marzo 1998 il Tribunale civile __________ ha dichiarato il fallimento della __________ con sede in __________ nominando giudice delegato il dott. __________ e curatore la dott. __________.
B. Essendovi beni in Svizzera, sono stati nominati l'avv. __________ e l'avv. __________ per curare il recupero degli stessi.
C. Il 17 febbraio 1999 è stato chiesto il riconoscimento della sentenza italiana di fallimento in Svizzera.
D. Con sentenza 26 ottobre 1999 questa Camera ha accolto l'istanza di riconoscimento, trasmettendo gli atti all'Ufficio fallimenti di Lugano perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni della fallita siti in Svizzera.
E. L'Ufficio dei fallimenti di Lugano ha provveduto al blocco degli attivi indicati nel conto bancario intestato alla fallita presso la __________.
F. Con istanza 12 maggio 2000 l'amministrazione fallimentare principale ha chiesto la messa a disposizione del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero.
G. La graduatoria nel fallimento secondario non è stata oggetto di qualsivoglia insinuazione e di conseguenza non registra alcuna iscrizione: depositata il 4 settembre 2000, essa è cresciuta in giudicato inimpugnata (cfr. attestazione in tal senso del 2 ottobre 2000 della Pretura del Distretto di Lugano).
H. Con ordinanza presidenziale 9 giugno 2000 è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in Svizzera di indicare se la graduatoria del fallimento principale in Italia tenga adeguatamente conto dei loro crediti. Nessuna contestazione è stata formulata alla scrivente Camera.
I. Con atto 14 dicembre 2000 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano ha indicato che "l'attuale avere in conto (valuta 13 dicembre 2000) ammonta a EUR 126'136.-- che al cambio 1.5046 corrisponde a fr. 189'784.21", con "spese di procedura e liquidazione che attualmente ammontano a fr. 1'494.10".
considerato
in diritto:
1. L'istanza di riconoscimento della graduatoria straniera di fallimento - che si compendia segnatamente nell'atto 16/19 novembre 1999, denominato "stato passivo" nel fallimento di __________, del giudice delegato dott. __________ presso il Tribunale civile e penale di __________, dichiarato esecutivo e depositato nella Cancelleria del tribunale citato - formulata il 12 maggio 2000 dall'Amministrazione fallimentare principale italiana è volta in sostanza al riconoscimento della graduatoria italiana del fallimento principale - aperto in Italia a carico della __________, con decreto di fallimento 18 marzo 1998 del Tribunale di Pescara, riconosciuto in Svizzera con decreto 26 ottobre 1999 di questa Camera e corrispondente apertura del fallimento secondario in Svizzera - e alla contestuale messa a disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero.
2. Sul riconoscimento della graduatoria straniera
a) Cresciuta in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui risultino pagati integralmente i crediti garantiti da pegno situato in Svizzera e quelli di creditori privilegiati qui domiciliati al momento del riconoscimento ex art. 166 LDIP del decreto straniero di fallimento, l'eventuale eccedenza è messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).
b) La messa a disposizione del saldo presuppone in termini cogenti che la graduatoria straniera sia stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC).
Il riconoscimento presuppone che la graduatoria tenga adeguatamente conto dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere sentiti e per loro deve darsi par condicio nei confronti dei creditori omologhi nello Stato del foro del fallimento principale (Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215 s.).
Occorre quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera - per la quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di camera di consiglio ex art. 361 ss. CPC - sia soggetta alla previa pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP).
c) Dal profilo formale, l'amministrazione fallimentare estera dovrà formulare al tribunale del riconoscimento della graduatoria straniera la domanda volta ad ottenere siffatta declaratoria e il contestuale trasferimento all'estero dell'eventuale saldo.
d) Ricevuta l'istanza, il tribunale del riconoscimento esaminerà se prima facie la graduatoria estera sia suscettibile in linea di principio di essere riconosciuta. In caso negativo, il giudice si determinerà indicando gli elementi carenti che non consentono il riconoscimento: questa decisione - come peraltro anche quella che respinge la domanda di riconoscimento del fallimento estero - non acquisisce l'autorità di cosa giudicata materiale e non impedisce pertanto che la graduatoria straniera possa essere messa in consonanza con la disciplina svizzera in un momento successivo (FF 1983 I 429 s., n. 210.5; Pierre-Robert Gilliéron, Les dispositions de la nouvelle loi fédérale de droit international privé sur la faillite internationale, Collana CEDIDAC vol. 18, Losanna 1991, p. 102; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2. ediz., Basilea e Francoforte sul Meno 1997, n. 5 all'art. 174 LDIP). In caso affermativo, ossia superato l'esame prima facie, il giudice ordinerà la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale di un'ordinanza che inviterà gli eventuali creditori con domicilio in Svizzera, insinuatisi nel fallimento principale aperto all'estero, ad indicare in conformità dell'art. 173 cpv. 3 LDIP se la graduatoria fallimentare estera tiene adeguatamente conto dei loro crediti. Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (Cometta, op. cit., p. 216 s.).
e) Il tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale graduatoria:
· è conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero. Occorre tener conto che la riserva dell'ordine pubblico ex art. 27 cpv. 1 LDIP è sempre data (Paul Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 20 all'art. 173 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 3 all'art. 173 LDIP; Stephen Berti/Urs Bürgi, Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 7 all'art. 173 LDIP);
· tiene adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati;
· è esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di persone domiciliate o con sede in Svizzera. Non è discriminatoria l'imposizione di indicare il credito nella valuta dello Stato del fallimento principale, sul modello dell'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF (Cometta, op. cit., p. 217).
f) Nel caso di specie, la graduatoria estera - denominata "stato passivo" del fallimento è stata depositata presso il Tribunale civile e penale di Pescara, Sezione fallimentare, il 16/19 novembre 1999 e risulta conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero. Non emerge che essa non tenga adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in Svizzera e nemmeno si danno censure in tal senso. Non sembra che questi crediti siano trattati diversamente da quelli di creditori dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati, né che si diano situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di persone domiciliate o con sede in Svizzera. Nulla osta pertanto al riconoscimento della graduatoria fallimentare principale italiana.
3. Sulla messa a disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero
a) L'Amministrazione fallimentare principale italiana del fallimento riferito alla __________ ha chiesto la messa a disposizione del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero.
b) Per l'art. 173 cpv. 1 LDIP si può parlare di saldo solo dopo che è stata ultimata la ripartizione ex art. 268 cpv. 1 prima proposizione LEF e presentata la relazione finale dell'amministrazione fallimentare secondaria svizzera (nel caso di specie l'Ufficio dei fallimenti di Lugano) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale tribunale svizzero del riconoscimento (art. 268 cpv. 1 seconda proposizione LEF). Detto altrimenti, per la messa a disposizione del saldo occorre che il giudice del riconoscimento ritenga esaurita la procedura di fallimento secondario e ne pronunci la chiusura in conformità del dettato dell'art. 268 cpv. 2 LEF.
c) Siffatto stadio procedurale nel caso sottoposto a giudizio è stato raggiunto con l'atto 14 dicembre 2000 dell'Ufficio fallimenti di Lugano, comprensivo della documentazione annessa, da cui risulta che:
· gli attivi di compendio della massa fallimentare (denominati "denaro contante"), valuta 13 dicembre 2000, ammontano a EUR 126'136.--, corrispondenti a CHF 189'784.21 al cambio 1.5046
· la graduatoria del fallimento secondario svizzero non registra alcuna iscrizione, nessuna insinuazione essendo stata formulata
· la graduatoria del fallimento secondario svizzero, depositata il 4 settembre 2000 con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale __________, non è stata oggetto di qualsivoglia contestazione
· l'Ufficio dei fallimenti indica in fr. 1'494.10 le "spese di procedura e liquidazione" sin qui maturate in connessione con l'operato dell'organo d'esecuzione forzata, escluse le spese giudiziarie.
d) Ne consegue che nulla si oppone alla messa a disposizione del saldo alla massa fallimentare principale estera della __________ in applicazione dell'art. 173 cpv. 1 LDIP, previa deduzione di tasse e spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano e di tassa di giustizia e spese della presente procedura giudiziale contenziosa di camera di consiglio ex art. 361 ss. CPC volta al previo riconoscimento della graduatoria straniera.
4. L'istanza dell'amministrazione fallimentare principale estera nella liquidazione fallimentare riferita alla __________ è accolta tanto sul tema del riconoscimento della graduatoria estera quanto sulla questione della messa a disposizione dell'intero saldo della liquidazione fallimentare secondaria svizzera.
La tassa di giustizia e le spese procedurali sono a carico della massa fallimentare.
Richiamati gli art. 27, 166 ss. e 173 LDIP; 11, 361 ss. e 513 CPC; 50 OTLEF; 17, 19 e 22 n.3 LTG
pronuncia:
1. L'istanza 12 maggio 2000 dell'Amministrazione fallimentare __________ è accolta.
1.1. Di conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria italiana nel fallimento principale estero della __________, segnatamente l'atto 16/19 novembre 1999, denominato "stato passivo" nel fallimento di __________, del giudice delegato dott. __________ presso il Tribunale civile e penale di __________, dichiarato esecutivo e depositato nella Cancelleria del tribunale citato.
1.2. È ordinata a cura dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano la messa a disposizione del saldo - previa copertura di tassa di giustizia e spese come al dispositivo n. 2 di questo pronunciato - a favore della Massa fallimentare principale italiana della __________
2. La tassa di giustizia in fr. 2'500.-- e le spese sono a carico della Massa fallimentare __________
3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 2 di questo dispositivo sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria