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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.2000 14.2000.32

July 12, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,279 words·~11 min·8

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2000.00032 14.2000.00033

Lugano 12 luglio 2000/FC/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nelle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 8 febbraio 2000 di moratoria concordataria alla Pretura del Distretto di Lugano da

                                          __________ [inc. 14.2000.32]

                                          e

                                          __________ [inc. 14.2000.33]

richiamate le sentenze 1. marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano che ha accolto le due istanze di moratoria concordataria;

sentenze tempestivamente dedotte in appello da

                                          __________

                                          patr. dall'avv. __________

con appelli 27 marzo 2000 chiedenti la reiezione delle istanze di concessione di una moratoria concordataria, con contestuale revoca delle due moratorie;

ritenuto

in fatto:

                                          A.    Il 1. ottobre 1999 i coniugi __________ e __________ hanno presentato alla Pretura del Distretto di Lugano due istanze ex art. 333 LEF per l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private, asseverando in sostanza di avere concrete possibilità di risanare la loro precaria situazione finanziaria con il ricavato dalla vendita di due fondi di proprietà della moglie del valore complessivo di fr. 2'358'120.-- (secondo una perizia del 4 dicembre 1995) gravati da oneri ipotecari per fr. 1'200'000.--. __________ si era dichiarata d'accordo di mettere a disposizione l'eccedenza attiva della vendita, oltre che ai suoi creditori, anche a quelli del marito.

                                                  Il 20 ottobre 1999 il Pretore ha accolto le istanze, concesso una moratoria di tre mesi e designato il commissario. Il 4 febbraio 2000 le procedure si sono concluse su istanze di revoca da parte del commissario.

                                          B.    Con istanza 8 febbraio 2000 [inc. 14.2000.33] __________ ha chiesto una moratoria concordataria di sei mesi, fondata per quanto qui di rilievo sui motivi seguenti:

                                                  -    vi sono a suo carico esecuzioni per fr. 731'954.--;

                                                  -    la moglie __________ è proprietaria della villa padronale, che costituisce la loro abitazione coniugale, del valore di fr. 2'358'120.-- (secondo una perizia del 4 dicembre 1995), gravata da un onere ipotecario di fr. 1'200'000.-- a garanzia di un debito verso __________ di __________ di fr. 730'445.-- (prestito ipotecario) e di fr. 322'509.05 (prestito in conto corrente);

                                                  -    "i coniugi __________ sono disposti a realizzare l'immobile, il cui ricavato servirà per soddisfare integralmente i creditori o quantomeno per proporre loro una interessante percentuale concordataria. L'istante ha già contattato alcune società immobiliari, affidando loro l'incarico di vendere la villa. Una di esse, la __________, ha di recente fatto sapere di avere alcuni clienti interessati all'acquisto";

                                                  -    "la vendita della villa a trattative private, anziché nell'ambito di una procedura di incanto, come sarà il caso se dovesse venir negata la presente domanda, permetterà un maggior ricavo e quindi una maggior tutela degli interessi dei creditori non privilegiati i quali verranno soddisfatti in misura maggiore. In caso contrario v'è l'eventualità quasi certa che verrebbero soddisfatti solamente i creditori garantiti da pegno immobiliare".

                                          C.    Con istanza 8 febbraio 2000 [inc. 14.2000.33] __________ ha chiesto una moratoria concordataria di sei mesi, fondata sugli stessi motivi di quella del marito (cfr. narrativa fattuale sub B), con l'unica differenza che a suo carico vi sono esecuzioni pendenti per soli fr. 666'816.85.

                                          D.    Il 1. marzo 2000 vi è stata l'udienza, in cui il marito per sé e la moglie si è riconfermato nelle due istanze di moratoria.

                                          E.    Con due sentenze 1. marzo 2000 il Pretore ha accolto le due istanze, concedendo due moratorie concordatarie di sei mesi ciascuna in vista di un concordato ordinario, con l'apodittica motivazione: "ritenuti dati i requisiti per la concessione di una moratoria a scopo di concordato".

                                          F.     Nulla è detto sulle condizioni reddituali e di sostanza dei coniugi __________. Anche la dinamica del debito non sembra interessare né gli istanti né il primo giudice, benché qualche elemento disponibile già fosse meritevole di approfondimento. Alle esecuzioni in corso per fr. 731'954.-- contro __________ e per fr. 666'816.85 contro __________, sono da aggiungere i crediti vantati dalla __________ di __________ per fr. 730'445.-- (prestito ipotecario) e fr. 322'509.05 (prestito in conto corrente), cui sono da dedurre le esecuzioni n. __________ (fr. 23'775.45) e n. __________ (fr. 6'886.95) nonché verosimilmente anche l'esecuzione n. __________ (fr. 26'244.85). Tenendo conto dei soli crediti già noti prima ancora dell'avviso ai creditori ex art. 300 LEF, ne consegue un passivo di fr. 2'394'817.65.

Considerato

in diritto:

                                          1.     I due atti d'appello sono diretti contro due sentenze di primo grado formalmente distinte ma in sostanza interdipendenti, nel senso che le prospettive di riuscita della procedura concordataria in entrambi i casi sono in funzione della possibilità di vendere al meglio i fondi di proprietà della moglie e di distribuirne l'eccedenza ai creditori di __________ e __________. Le due procedure possono quindi essere congiunte ex combinati art. 25 LALEF e 320 CPC ed evase con una sola sentenza, atteso che il provvedimento di congiunzione - preso nell'ossequio del principio di economia processuale - ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio anche in grado d'appello. Le cause congiunte conservano comunque la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (CEF 20 maggio 1999 in re T. G. c. A. P. cons. 1; CEF 4 dicembre 1996 in re J. AG c. J. Z.; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989, p. 334 e rif. ivi).

                                          2.     In tema di moratoria concordataria è data in linea di principio facoltà d'appello alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati; i creditori sono legittimati a ricorrere contro la decisione pretorile di concessione della moratoria concordataria (cfr., tra tante, CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 1; 2 giugno 1995 in re H. J. S.; 9 luglio 1991 in re A. R., in: Rep. 1992 p.306; 24 marzo 1989 in re L. SA; 20 maggio 1987 in re A. M., in: Rep. 1989 p.208 cons. 1; Rep. 1985 p.39; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 all'art. 22 LALEF; Flavio Cometta, Il concordato della LEF nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1995, p. 10-12).

                                                  L'appellante è creditrice nei confronti di __________ e __________ ne consegue la legittimazione ricorsuale di __________

                                          3.a) La domanda di moratoria concordataria deve essere accompagnata da un progetto che, per poter essere credibile, va sostenuto da un bilancio dettagliato stabilito al momento del deposito della domanda di moratoria e dai libri contabili, se il debitore ha l’obbligo di tenerli. La qualità nella tenuta della contabilità commerciale assume notevole rilievo in sede di valutazione dello stato patrimoniale e dell'andamento reddituale del richiedente, come pure in ordine alle possibilità di riuscita del concordato (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 all'art. 294). Un bilancio non aggiornato non è in linea di principio sufficiente, salvo nel caso in cui dalla data d’approvazione non vi siano stati mutamenti nella situazione reddituale e di sostanza del richiedente. La violazione dell’obbligo di tenere correttamente i libri contabili impone particolare rigore nell'esame della domanda (CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 4; Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Lugano 1996, p. 122, n. 3.1.2.1.b).

                                          b)    Per chi non ha l'obbligo della tenuta dei libri contabili, come per __________ e __________, sussiste comunque il dovere di indicare al giudice del concordato con esatto rigore gli elementi di reddito e di sostanza disponibili per la riuscita del concordato. L'art. 293 cpv. 1 LEF impone infatti al debitore che voglia ottenere un concordato di presentare all'autorità giudiziaria inferiore dei concordati una domanda motivata e una proposta di concordato, allegandovi il bilancio e il conto di esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale e il suo andamento reddituale. Evanescenti allegazioni costruite su prospettive di realizzo dei fondi di proprietà di __________ a valori di fr. 2'358'120.--, fondati su una perizia di parte del 4 dicembre 1995, sono del tutto inidonei a dimostrare i presupposti per l'ottenimento di una moratoria. I richiedenti devono infatti indicare all’autorità giudiziaria dei concordati i mezzi finanziari di cui dispongono per garantire le spese d’esecuzione del concordato, nell’ipotesi che si giunga all’omologazione secondo la proposta formulata nella domanda introduttiva, che deve essere seria e rispettosa anche dei diritti dei creditori (CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 5; Cometta, op. cit., p. 122 s., n. 3.1.2.1.c e d).

                                          c)     Il rigore del primo giudice nell'esigere dati reddituali e di sostanza controllabili in termini oggettivi deve poi essere ancor più accentuato, ove si pensi che i richiedenti hanno formulato l'8 febbraio 2000 due domande di moratoria dopo che il 4 febbraio 2000 vi era stata decadenza di pregressa moratoria ex art. 333 ss. LEF concessa il 20 ottobre 1999 agli stessi coniugi __________.

                                          d)    Nel caso di specie l'Autorità giudiziaria inferiore dei concordati ha fatto di nuovo pieno affidamento sul puro parlato degli istanti, peraltro largamente insufficiente già di per sé e del tutto inidoneo a supportare una domanda di moratoria rispettosa della disciplina esecutiva. A futura memoria occorre poi ricordare che il giudizio di concessione della moratoria va motivato, l'espressione "dati i requisiti per la concessione di una moratoria a scopo di concordato" non ossequiando il dovere minimo di motivazione.

                                          e)     Sulla base degli elementi a sua disposizione, il primo giudice non poteva che respingere d'acchito le due istanze.

                                          4.     Le decisioni in materia di moratoria concordataria non crescono in giudicato materiale - e quindi non si dà immutabilità della (prima) sentenza, del suo contenuto e dei suoi effetti, tale da escludere la proponibilità di una nuova domanda sullo stesso oggetto e tra le stesse parti (cfr., tra tanti, Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1997, p. 215 n. 59 e p. 216 ss. n. 66 ss.; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 364; Rep. 1989, p. 210) - ma solo formale, nel senso che la sentenza non può più essere impugnata con i rimedi ordinari di diritto (appello) ed è quindi esecutoria (Vogel, op. cit., p. 215 n. 61 e p. 216 n. 64): una seconda domanda può quindi essere formulata, a condizione che si fondi su nuove circostanze di fatto, rilevanti e di immediato riscontro (Cometta, Rep. 1995, p. 8 s., n. 2.4.a e rif. ivi).

                                                  Ad esempio, se la prima domanda di moratoria è stata respinta per mancanza di dati contabili aggiornati, si potrà chiedere di nuovo la moratoria purché si producano contestualmente gli elementi che prima non vi erano. Idem se si presenta una garanzia ex art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF di soggetto di diritto di solvibilità certa, mentre in precedenza il prospettato dividendo concordatario si riduceva a vaga promessa.

                                          5.     Dall'ottobre 1999 i coniugi __________ sono riusciti a non far procedere le esecuzioni nei loro confronti - avendo ottenuto una prima moratoria dal 20 ottobre 1999 al 4 febbraio 2000 e una seconda dal 1. marzo 2000 - prospettando semplicemente la vendita delle proprietà della moglie, senza indicare valori di mercato dei fondi e interessati all'acquisto in termini suscettibili di controllo giudiziale. Mancando qualsivoglia dato sulla situazione reddituale e di sostanza di __________ e __________, non si può escludere che il differimento della vendita immobiliare abbia determinato un ulteriore aumento dei passivi, ad esempio per mancato pagamento degli oneri ipotecari benché i coniugi istanti continuino a fruire della proprietà. A futura memoria è bene ricordare che il primo giudice deve contrastare con rigore già la presentazione e, a maggior ragione, la reiterazione di domande volte solo a differire artatamente una conclusione della vicenda esecutiva ormai inevitabile: è infatti costitutivo di violazione del precetto della buona fede ogni comportamento del richiedente contrario a quanto ogni soggetto di diritto corretto e leale farebbe in circostanze similari.

                                          6.     I due appelli vanno pertanto accolti e i due giudizi pretorili riformati nel senso che le domande di moratoria concordataria sono respinte.

                                                  Tasse di giustizia e indennità sono a carico dei soccombenti (art. 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 25 e 293 ss. LEF

pronuncia:

                                          1.     Le procedure inc. 14.2000.32 e 14.2000.33 riferite agli appelli 27 marzo 2000 di __________ contro __________ e __________, sono dichiarate congiunte.

                                          2.     L'appello 27 marzo 2000 [inc. 14.2000.32] di __________, è accolto.

                                          2.1   Di conseguenza il giudizio 1. marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, quale Autorità giudiziaria inferiore dei concordati, viene così riformato:

                                          "1.    L'istanza di moratoria concordataria 8. febbraio 2000 di __________, è respinta.

                                           2.    La tassa di giustizia in fr. 100.-- è a carico di __________ ".

                                          2.2   La tassa di giustizia di seconda sede in fr. 600.--, da anticipare da __________ che ne ha già versati fr. 150.--, è a carico di __________, il quale rifonderà all'appellante fr. 600.-- di indennità.

                                          3.     L'appello 27 marzo 2000 [inc. 14.2000.33] __________ è accolto.

                                          3.1   Di conseguenza il giudizio 1. marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, quale Autorità giudiziaria inferiore dei concordati, viene così riformato:

                                          "1.    L'istanza di moratoria concordataria 8. febbraio 2000 __________ è respinta.

                                           2.    La tassa di giustizia in fr. 100.-- è a carico di __________ ".

                                          3.2   La tassa di giustizia di seconda sede in fr. 600.--, da anticipare da __________ che ne ha già versati fr. 150.--, è a carico di __________, la quale rifonderà all'appellante fr. 600.-- di indennità.

                                          4.     È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 2 e 3 di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

                                          5.     Intimazione:      -     __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità giudiziaria superiore dei concordati

Il presidente                                                                           La segretaria

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