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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.2000 14.2000.26

April 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,109 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2000.00026

Lugano 26 aprile 2000 FC/fc/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza di fallimento 27 gennaio 2000 da

__________  

contro

__________ (rappr. dall'amministratore unico __________);    

richiamata la declaratoria di fallimento 25 febbraio 2000 del Pretore di Locarno-Città;

visto l'appello 10 marzo 2000 di __________;

rilevato che l'appellata non si è determinata;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 19 gennaio 1999 __________, nella sua qualità di ufficio di revisione della __________, aveva segnalato la sua "profonda preoccupazione circa gli elementi di insolvenza" ex art. 725 e 662a CO, avendo la __________ consumato l'intero capitale azionario. Dal "conto annuale 1997 ancora da verificare" risultavano attivi per fr. 378'161.65 (compresi fr. 223'762.20 dovuti alla società dal suo amministratore unico __________), a fronte di passivi per fr. 384'662.15. Il capitale sociale di fr. 100'000.-- è stato liberato per fr. 50'000.--. Sulla posizione debitoria di __________, ammessa "in un chiaro riconoscimento di debito" al 31 dicembre 1996 e "aggiornato verbalmente sul 1997", l'ufficio di revisione aveva espresso in sede di segnalazione fieri dubbi sull'effettiva possibilità di incasso ("ha validità nella forma ma non nella sostanza").

                                         All'udienza del 4 febbraio 1999 __________ aveva rilevato che "entro breve vi sarà un cambiamento di amministrazione" e "dovrebbero anche esserci prospettive per un rapido risanamento della ditta".

                                         Con decreto 15 febbraio 1999 (inc. EF.99.00018), il Pretore di Locarno-Città aveva poi stralciato la procedura dai ruoli - dopo che l'ufficio di revisione aveva ritirato la segnalazione di indebitamento - non senza "rendere attenti sia l'organo di revisione, sia, soprattutto, l'amministratore unico __________, circa gli obblighi di notifica di un effettivo indebitamento (art. 725 e 729b cpv. 2 CO), la cui violazione costituisce un grave inadempimento legale con conseguenze risarcitorie".

                                  B.   Il 27 gennaio 2000 __________, nella sua qualità di ufficio di revisione della __________, ha formulato una nuova segnalazione di eccedenza di debiti societari, rilevando che:

                                         -     la prospettiva di nuovi sbocchi commerciali, con rinnovate possibilità di finanziamento e nuove partnership, non si è concretizzata;

                                         -     nonostante "rinnovate promesse, pure controfirmate per scritto, la situazione economica della società non è mutata. Ancora in data odierna __________ avrebbe dovuto consegnare al nostro studio - come da sue reiterate promesse - delle garanzie reali personali di almeno fr. 300'000.-- (liquidi o equivalenti) onde ripristinare, sulla base di un bilancio provvisorio al 31.12.1998, la base legale";

                                         -     il bilancio per l'esercizio 1998, non ancora definitivo, presenta una posizione debitoria di __________ di fr. 334'981.95.

                                  C.   Con atto integrativo 1° febbraio 2000 l'ufficio di revisione ha poi trasmesso il bilancio provvisorio al 31.12.1998, con il rilievo che non può essere steso il rapporto definitivo per la mancanza della "documentazione necessaria più volte sollecitata".

                                         Dal "conto annuale provvisorio 1998" risultano attivi per fr. 402'187.80 (compresi fr. 334'981.95 dovuti alla società dal suo amministratore unico), a fronte di passivi per fr. 439'285.85, con fr. 167'932.15 di debiti a breve termine.

                                  D.   All'udienza per il contraddittorio del 24 febbraio 2000, l'ufficio di revisione ha prodotto un protocollo steso il 29 dicembre 1999 da cui risultano vari impegni che l'amministratore unico si era assunto di adempiere entro il 10 gennaio 2000, adempimenti rimasti però disattesi.

                                  E.   Con sentenza 25 febbraio 2000 il Pretore di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 192 LEF di __________, con riferimento agli art. 725 e 729b cpv. 2 CO.

                                  F.   Con appello 10 marzo 2000 __________ chiede l'annullamento del decreto di fallimento, ritenuto che:

                                         -     non si trova in uno stato di indebitamento tale da dover sancire la sua morte giuridica;

                                         -     vi sono entrate di circa fr. 20'000.-- mensili garantite dal lavoro svolto a favore della __________;

                                         -     non vi sono uscite a titolo di dipendenti;

                                         -     non ci sono creditori che minacciano la sopravvivenza della società, né vi sono poste passive a breve e medio termine;

                                         -     "la società è creditrice nei confronti del correntista, il quale potrà garantire il proprio rientro contabile previa una riunione assembleare che sino ad oggi non ha avuto luogo";

                                         -     "nelle prossime settimane __________ potrà produrre a questo tribunale la documentazione necessaria a comprova della propria situazione economica e finanziaria, così da inficiare qualsiasi dubbio sulla sua situazione equilibrata ex lege".

                                  G.   Con decreto presidenziale 14 marzo 2000, al gravame è stato concesso effetto sospensivo parziale.

Considerato

in diritto:                    1.   Per l'art. 192 LEF il fallimento di una società anonima può essere dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsti dal Codice delle obbligazioni. Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell'ufficio di revisione. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né valutandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio di amministrazione deve avvisare il giudice (art. 725 cpv. 2 CO). Ricevuto l'avviso, il giudice dichiara il fallimento (art. 725a cpv. 1 primo periodo CO). Ex art. 729b cpv. 1 CO se, nell'ambito delle verifiche attribuitegli, l'ufficio di revisione accerta violazioni della legge o dello statuto, è suo compito informarne per scritto il consiglio d'amministrazione e, nei casi gravi, anche l'assemblea generale, ritenuto che per il cpv. 2 in caso di manifesta eccedenza dei debiti, esso ne dà avviso al giudice se il consiglio d'amministrazione omette di farlo.

                                         a)  La previsione legislativa è volta in primo luogo alla tutela di tutti i creditori della società, evitando che in violazione del principio della par condicio creditorum - nei limiti dell'art. 219 LEF - si diano ingiusti privilegi a taluni, danneggiandone altri. Ma anche la collettività nel suo insieme è protetta dalla disciplina in materia di avviso di eccedenza di debiti: non si consente quindi che sorga danno a terzi per il fatto che non sia ancora di pubblico dominio la precarietà della situazione finanziaria di una società in via di decozione (Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 all'art. 192).

                                         b)  L'ufficio di revisione deve procedere all'avviso al giudice del fallimento, quando l'eccedenza dei debiti è manifesta e l'amministrazione della società resta inattiva (Brunner, op. cit., n. 9 all'art. 192).

                                   2.   Nel caso di specie è emerso in tutta evidenza che vi è eccedenza di debiti e che l'amministratore unico non si è attivato come ripetutamente prospettato in vista di coprire la sua pesante situazione debitoria, previo reperimento di finanziatori solvibili o di garanzie equivalenti. A fronte di un capitale sociale versato di soli fr. 50'000.--, dal conto annuale provvisorio 1998 risultano attivi per fr. 402'187.80 (compresi fr. 334'981.95 dovuti alla società dal suo amministratore unico) e passivi per fr. 439'285.85, con fr. 167'932.15 di debiti a breve termine. Alla perdita di fr. 37'098.05 vanno quindi aggiunti i rischi connessi al non versamento del debito di __________ verso la __________ per un importo che, quand'anche non fosse pari all'intero scoperto, sommato agli altri, non può che imporre all'ufficio di revisione di avvisare il giudice in conformità dell'art. 729b cpv. 2 CO, tanto più che è ormai trascorso invano un anno dall'inizio delle promesse di risanamento non mantenute. Per l'art. 725a cpv. 1 primo periodo CO, la declaratoria di decozione nel senso dell'art. 192 LEF diviene un atto dovuto. La prospettiva di nuovi sbocchi commerciali, con rinnovate possibilità di finanziamento e nuove partnership, non si è concretizzata e nonostante varie promesse la situazione economica della società non è mutata. Anche il fatto che l'esercizio contabile riferito al 1998 non ha ancora avuto corretta conclusione non contribuisce a migliorare la situazione della __________.

                                   3.   Sull'obbligo di tenere la contabilità commerciale, l'art. 957 CO stabilisce che chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda, e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali.

                                         a)  Chi ha l'obbligo di tenere i libri di commercio, deve allestire all'inizio dell'esercizio un inventario ed un bilancio, ed alla fine di ogni esercizio annuale un inventario, un conto d'esercizio ed un bilancio (art. 958 cpv. 1 CO), ritenuto che inventario, conto d'esercizio e bilancio devono chiudersi entro il termine imposto dal regolare andamento dell'azienda (art. 958 cpv. 2 CO). Gli art. 958 ss. CO disciplinano le disposizioni generali sulla contabilità commerciale valide per tutte le persone fisiche e giuridiche con obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Queste norme valgono anche per la società anonima (art. 662a cpv. 4 CO) - riservate le norme contrarie sull'allestimento del bilancio (art. 960 cpv. 3 CO) - con l'integrazione della normativa specifica, più precisa ed esigente (in particolare dopo la revisione del diritto della società anonima in vigore dal 1. luglio 1992), dedotta dagli art. 662 ss. CO.

                                         b)  Il consiglio di amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla gestione, che comprende il conto annuale e il rapporto annuale (art. 662 cpv. 1 CO). Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e dell'allegato (art. 662 cpv. 2 CO): esso è allestito conformemente ai principi di un regolare rendiconto, in modo da mostrare con la maggiore attendibilità possibile lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della società, riferiti anche all'esercizio precedente (art. 662a cpv. 1 CO, con possibilità di deroga purché oggetto di motivazione nell'allegato nel senso dell'art. 662a cpv. 3 secondo periodo CO). A titolo esemplificativo, tra i principi di un regolare rendiconto l'art. 662a cpv. 2 CO enumera:

                                              1.      la completezza del conto annuale;

                                              2.      la chiarezza e l'essenzialità dei dati;

                                              3.      la prudenza;

                                              4.      la continuità dell'esercizio;

                                              5.      la continuità nell'articolazione e nella valutazione;

                                              6.      il divieto di compensare attivi e passivi, come pure ricavi e costi.

                                         c)  La contabilità commerciale svolge - anche nell'ambito della società anonima un'importante funzione, non solo a protezione degli interessi degli azionisti ma pure a tutela dei diritti di terzi, siano essi creditori, dipendenti o lo Stato. L'obbligo della corretta tenuta della contabilità viene quindi ad assumere una valenza di diritto pubblico, che ne impone l'ossequio dei disposti di diritto cogente a prescindere dalla volontà degli azionisti. Significativo è il fatto che la violazione della normativa sulla tenuta della contabilità commerciale può determinare, oltre a conseguenze di natura patrimoniale fondate sul diritto privato, anche sanzioni di diritto penale (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 51 n. 8, p. 688).

                                         d)  Carenze d'ordine contabile sono ipotizzate nei reati di omissione della contabilità (art. 166 CP) e di inosservanza delle norme legali sulla contabilità (art. 325 CP), con il rilievo che quest'ultimo reato, di natura contravvenzionale, sussidiario (DTF 72 IV 18 ss.) per raffronto al primo, si realizza quando manca l'intenzione o la condizione oggettiva di punibilità.

                                         e)  Gli aspetti d'ordine contabile, uniti ai dati poco rassicuranti che emergono dagli elementi provvisori noti, costituiscono fatti di cui il giudice deve tener conto nel giudizio di decozione ex art. 192 LEF.

                                   4.   A nulla sussidiano le argomentazioni dell'appellante richiamate nelle considerazioni fattuali sub F, rimaste peraltro allo stadio di puro parlato senza qualsivoglia supporto probatorio. Non vi è infatti alcuna traccia di garanzia di rientro contabile da parte dell'amministratore unico e della documentazione necessaria per dimostrare la "propria situazione economica e finanziaria, così da inficiare qualsiasi dubbio sulla sua situazione equilibrata ex lege", prospettata dalla __________ "nelle prossime settimane". A prescindere dall'irritualità di determinazioni oltre il termine di dieci giorni per l'impugnazione, nessuna prova d'ordine economico o finanziario è stata fornita entro un lasso di tempo che ormai supera il mese e mezzo.

                                   5.   L'avviso al giudice da parte dell'ufficio di revisione doveva pertanto essere formulato e il conseguente pronunciato pretorile altro non è se non un atto dovuto in attuazione del prescritto legale.

                                         Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 174, 192 e 194 LEF; 725, 725a e 729b CO;

pronuncia:              1.   L'appello 10 marzo 2000 __________, è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia in fr. 90.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

                                   3.   È ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1 del presente dispositivo sul FUSC e sul FUC.

                                   4.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione:    Pretura di Locarno-Città

                                                                        Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno

                                                                        Ufficio dei registri di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria:

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