Incarto n. 14.2000.00120
Lugano 27 marzo 2001 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 settembre 2000 da
Comune __________ patr. dall’avv. __________
contro
__________ patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al __________ del 9/10 marzo 2000 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 novembre 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 23 novembre 2000 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A.Con PE n. __________ del 9/10 marzo 2000 dell’UE di Lugano il Comune di __________ ha escusso __________ con __________ quale condebitore solidale per Fr. 8'264.95.-- oltre interessi al 5% dal 1. maggio 1997 su fr. 7'250.80, indicando quale titolo di credito:
“1) Imposta comunale 1994
2) Interessi aggiornati sino al 30.04.1997
3) Tassa diffida
4) Spese precedenti UE Lugano”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Lugano.
B. Il procedente fonda la sua pretesa nei confronti di __________ sulla notifica di tassazione per l'imposta cantonale 1993/94 del 13 marzo 1995 (doc. A), sui conteggi relativi all’imposta comunale per l’anno 1994 (doc. B) effettuati sulla base della notifica di tassazione per l’imposta cantonale, nonché sul conteggio degli interessi di ritardo (doc. C). Tutte le decisioni menzionate sono munite dell’attestazione dell’avvenuta crescita in giudicato.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza, asseverando che nell’ambito del divorzio intercorso tra i coniugi __________, il marito aveva assunto tutti i debiti finanziari non ancora estinti e sorti prima della pronuncia del divorzio medesimo.
D. Con sentenza 10 novembre 2000 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, evidenziando che la documentazione versata agli atti costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e che le argomentazioni della convenuta non sono “atte ad infirmare la pretesa avanzata”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________ asseverando che il 18 maggio 1999 la Pretura di Lugano ha pronunciato il divorzio tra i coniugi __________ ed ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie, il cui punto n. 9 prevedeva espressamente che “a far tempo dalla omologazione della presente convenzione da parte del Giudice competente, i coniugi vengono iscritti nella lista dei contribuenti quali soggetti fiscali diversi, con lo scopo di richiedere –entrambi- la tassazione intermedia. Il signor __________ riconosce che tutte le imposizioni fiscali a carico dei coniugi __________ antecedenti l’omologazione della presente convenzione sono a suo esclusivo carico”. L’escussa con l’atto di appello versa agli atti copia di tale pronunciato quale doc. B (recte: 2).
L’appellante ha rilevato che nel caso di specie il giudice del divorzio ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio e il Comune di __________ avrebbe a sua volta acconsentito all’avvenuta assunzione di debito da parte del marito.
Considerato
in diritto
1. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). La documentazione prodotta da __________ con l’atto d'appello, in particolare la sentenza 18 maggio 1999 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, deve quindi essere estromessa dall'incarto e non può venire considerata ai fini del giudizio.
2.
a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2).
b) Ex art. 80 cpv. 1 n. 3 LEF sono parificate a sentenze esecutive entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive
c) Per l’art. 28 LALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.
d) A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF "se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto".
e) Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 14 ad art. 385 CPC; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 109 n. 1 e § 112 p. 262 e 272; DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.), così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.
3. Nel caso di specie il Comune di __________ fonda la sua pretesa nei confronti di __________ sulla notifica di tassazione per l'imposta cantonale 1993/94 del 13 marzo 1995 (doc. A), sui conteggi relativi all’imposta comunale per l’anno 1994 (doc. B) effettuati sulla base della notifica di tassazione per l’imposta cantonale, nonché sul conteggio degli interessi di ritardo (doc. C).
4. Per l’art. 10 cpv. 3 vLT, applicabile alla fattispecie in esame essendo l‘anno fiscale 1994 precedente all’entrata in vigore della nuova Legge tributaria, avvenuta il 1° gennaio 1995 (art. 326 cpv. 1 e 2 LT), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l’imposta complessiva dovuta dalla famiglia. Solo nelle fattispecie esaustivamente indicate alle lett. a-d cpv. 3 dell’art. 10 vLT vi è decadenza della responsabilità solidale dei coniugi. __________ non ha documentata o altrimenti reso verosimile l’esistenza in concreto di una di queste fattispecie atte a far decadere la responsabilità solidale dei coniugi, atteso che neppure la sentenza di divorzio del 18 maggio 1999 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, menzionata nell’atto d’appello, è stata prodotta dall’escussa ritualmente dinanzi al giudice di prime cure e pertanto, per i motivi indicati sub 1, non può essere considerata ai fini del giudizio.
La documentazione prodotta, segnatamente i conteggi relativi all’imposta comunale per l’anno 1994 (doc. B) effettuati sulla base della notifica di tassazione per l’imposta cantonale, nonché il conteggio degli interessi di ritardo (doc. C), muniti dell’attestazione dell’avvenuta crescita in giudicato, costituiscono pertanto valido titolo esecutivo ex art. 80 LEF nei confronti dell’escussa. Ne consegue l’integrale conferma del pronunciato di prima sede.
5. L'appello 23 novembre 2000 di __________ va quindi respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità non avendo il Comune di __________ presentato osservazioni all’appello (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 20 cpv. 2 e 28 LALEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, 10 cpv. 3 vLT, 326 LT
pronuncia
1. L'appello 23 novembre 2000 di __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione: ________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario