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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2000 14.2000.00058

June 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·932 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2000.00058

Lugano 26 giugno 2000 /B/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 28 marzo 2000 presentata da

__________  

contro

__________

sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 maggio 2000 ha così deciso:

                                "1.      È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 16 maggio 2000 alle ore 14.00.

                         2./3./4.      Omissis"

Sentenza tempestivamente dedotta in appello da__________ __________ che con atto 19 maggio 2000 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 22/23 maggio 2000 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con istanza 28 marzo 2000 la __________ ha chiesto il fallimento del__________ __________ per fr. 500.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                B.      All’udienza di contraddittorio del 10 maggio 2000 nessuno è comparso.

                                C.      __________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando di avere saldato tutti i debiti in esecuzione e producendo 5 ricevute dell'UE di Lugano (doc. B, C e D) concernenti il pagamento delle relative esecuzioni tra le quali l'esecuzione in oggetto n. __________ promossa dalla __________. La debitrice ha poi inoltrato una dichiarazione 19 maggio 2000 sempre dell'UE di Lugano (doc. A), attestante che contro l'appellante non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano iscritti presso il predetto ufficio attestati di carenza di beni.

Considerato

in diritto:               1.      a)     Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF).

                                                  L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti  pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ  95 (1999) n. 8 p. 172).

                                          b)    In prima sede il fallimento del__________ __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 500.-- oltre accessori. Dalla ricevuta doc. C dell'UE di Lugano emerge che la debitrice ha versato fr. 565.-- a copertura della relativa esecuzione. Inoltre dalla dichiarazione 19 maggio 2000 sempre dell'UE di Lugano si evince che contro l'appellante non vi sono più procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di carenza di beni.

                                                  Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Il fallimento del__________ va pertanto annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                2.      La tassa di giustizia  è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).

                                          Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                          Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia:             I.      L’appello 19 maggio 2000 __________, è accolto.

                                                  1.       La dichiarazione di fallimento 16 maggio 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti del__________ __________, è annullata.

                                                  2.       La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico del__________ __________.

                                                  3.       Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico del__________ __________.

                                 II.      La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico del__________.

                                III.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria:

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