Incarto n. 14.2000.00040
Lugano 31 ottobre 2000 /CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. marzo 2000 da
__________
contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 9/11 febbraio 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29 marzo 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 4'500.-- a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che, con atto 13 aprile
2000, ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili e, in via subordinata, concluso per l'accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 6'000'000.-- oltre interessi al 3.5% su fr. 3'000'000.-- dal 3 marzo 2000 e al 4% su fr. 3'000'000.-- dal 3 marzo 2000, tassa di giustizia in ragione di 1/2 a suo carico, compensate le ripetibili;
con osservazioni 11 maggio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 14/17 aprile 2000 l'istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile per carenza di gravamen;
ritenuto
in diritto A. Con PE n. __________del 9/11 febbraio 2000 dell'UE di Lugano, __________ ha escusso __________per l'incasso di fr. 3'594'311.30 oltre interessi al 3.5% dal 1. aprile 1999 e fr. 3'117'681.35 oltre interessi al 4% dal 1. aprile 1999, per un totale di fr. 6'711'992.35, indicando quali titoli di credito:
"1) ipoteca __________,
2) ipoteca __________
Entrambe le ipoteche, disdette per il 31.12.1999, sono assistite da cartelle ipotecarie per totali CHF 6'743'000.--, disdette per il 31.12.1999, tutte di 1° rango, gravanti le PPP __________, __________, __________, __________, ______________________________, quota "a" della PPP __________, tutte comproprietà del f.b. part. __________RFD di __________, e meglio:
CHF 380'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il 22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 31/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________ CHF 265'000.-- cartella ipotecaria al portatore No. __________emessa il 22.01.1993 gravante in 1° rango la PPP No. __________di 21/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF 265'000.-- cartella ipotecaria al portatore No. __________emessa il 22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 22/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF 380'000.-- cartella ipotecaria al portatore No. __________emessa il 22.01.1993 gravante in 1° rango la PPP di proprietà della __________ No. __________di 31/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________ CHF 380'000.-- cartella ipotecaria al portatore No. __________emessa il 22.01.1993 gravante in 1° rango la PPP No. __________di 31/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF 285'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il 22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 22/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF 210'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il 22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 18/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF 530'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il 22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 43/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________ CHF 660'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il 22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 54/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________ CHF 600'000.-- cartella ipotecaria al portatore , No. __________emessa il 22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 45/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________ CHF 640'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il 22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di __________di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF 640'000.-- cartella ipotecaria al portatore No. __________emessa il 22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di __________di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF 680'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il 22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di __________di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF 828'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il 10.12.1998, gravante in 1° rango la quota "a" (23 posteggi di proprietà della ____________________ di __________della PPP No. __________di __________di comproprietà alla particella No. __________di __________.”
Quale designazione dell’immobile sono elencate le PPP __________1, __________2, __________4,__________, e quota "a" della PPP n. __________, tutte comproprietà del f.b. part. __________RFD di __________, nonché “PROVENTO AFFITTI (Amministrazione a termine art. 806 CC/91 RFF)”.
L’escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di credito ipotecario 22 maggio 1998 (doc. C), con cui ha concesso all'escussa due crediti di fr. 3'500'000.-ciascuno al tasso d'interesse del 3.5%, risp. del 4% l'anno, garantiti da 14 cartelle ipotecarie al portatore per un valore complessivo nominale di fr. 6'743'000.-- (doc. da N a EE), trasferite in proprietà alla banca creditrice (doc. F e G). Con scritto 21 maggio 1999 (doc. I), __________ ha disdetto i crediti ipotecari così come i crediti incorporati nelle predette cartelle ipotecarie per il 31 dicembre 1999. La procedente ha poi prodotto estratti dai conti ipotecari per il periodo dal 31 marzo 1999 al 31 marzo 2000 (doc. L e M).
C. All'udienza di contraddittorio 29 marzo 2000 l'escussa ha sostenuto che gli atti di pegno prodotti non costituiscono riconoscimenti di debito. Inoltre, i doc. L e M sono dei documenti interni della banca, dai quali non si evince nessun riconoscimento da parte sua. D'altro canto, ha sostenuto __________ già nel dicembre 1997 e durante il 1998 essa aveva contestato le posizioni debitorie.
Replicando la procedente ha contestato le allegazioni di controparte, precisando che non esistono atti di pegno, bensì una convenzione di trasferimento dei titoli in proprietà.
Con la duplica l'escussa ha ribadito che le cartelle ipotecarie prodotte non costituiscono validi riconoscimenti di debito, trattandosi di carte valori astratte rispetto all'eventuale debito vantato. I doc. da 1 a 4 dimostrerebbero inoltre la contestazione delle pretese fatte valere da __________.
D. Con sentenza 29 marzo 2000 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La prima giudice ha argomentato che, come si evince sia dal contratto di credito ipotecario (doc. C) sia dalle convenzioni di trasferimento di proprietà a titolo di garanzia (doc. F e G), le cartelle ipotecarie (doc. da N a EE) sono state cedute in proprietà alla procedente. Quest'ultima, di conseguenza, è divenuta proprietaria dei crediti incorporati nei titoli, garantiti da un pegno immobiliare ordinario. La costituzione delle cartevalori ha estinto per novazione l'obbligazione originaria (art. 855 cpv. 1 CC), per cui il credito incorporato nelle cartevalori si è sostituito al credito derivante dal contratto di mutuo, di modo che titoli di rigetto dell'opposizione sono unicamente le cartevalori e non il contratto di mutuo originario.
La prima giudice ha quindi accolto l’istanza di rigetto provvisorio per il valore nominale delle cartelle ipotecarie, ossia fr. 6'743'000.--, nonché per gli interessi in applicazione dell'art. 818 cpv. 1 n. 3 CC.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ ritenendo che __________ avesse sostenuto che l’entità dei crediti fatti valere in esecuzione fosse data dall’esposizione debitoria sui conti n. __________ (doc. L) e __________ (doc. M), come dimostrerebbe l’importo indicato nel precetto esecutivo, diverso dal valore nominale delle cartelle ipotecarie. Orbene, i doc. L e M sono documenti unilaterali della banca, non sottoscritti dall’appellante, quindi non costituiscono titoli giustificanti il rigetto provvisorio dell’opposizione.
In via subordinata, l’appellante eccepisce inoltre ex art. 872 CC che, qualora si volesse riconoscere che i debiti posti in esecuzione corrispondono alle cartelle ipotecarie, l’importo massimo dovuto alla banca non sarebbe il valore nominale totale delle cartelle bensì quello dell’esposizione in conto corrente risultante dai doc. L e M, ossia fr. 6'000'000.--, con interessi del 3,5% su fr. 3'000'000.-- e del 4% su fr. 3'000'000.--, dal 3 marzo 2000.
F. Nelle sue osservazioni, __________, pur ammettendo di aver fondato le proprie pretese anche sui contratti di credito, rileva che il titolo di rigetto è costituito unicamente dalle 14 cartelle ipotecarie al portatore del valore nominale di fr. 6'743’000.--, e che il suo diritto di procedere in via di realizzazione del pegno immobiliare è fondato sul fatto che le predette cartelle gli sono state cedute in proprietà, come risulta dai doc. F e G.
La banca riconosce invece che sul conto __________è stato versato un accredito di fr. 500'000.-- e ammette che tale somma venga dedotta dall’importo posto in esecuzione. Per quanto concerne il conto __________, l’appellata ribadisce però che il saldo debitore corrisponde a quello menzionato nella lettera di disdetta (doc. I), e meglio fr. 3'117'681,35 oltre interessi dal 1. aprile 1999, quand’anche, per un motivo apparentemente tecnico, gli interessi risultano nell’estratto di conto (“purtroppo”) come se fossero stati pagati.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale pure nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, sia per il credito che per il diritto di pegno (cfr. art. 153a cpv. 1 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 13 ad § 33; Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 7 ad art. 153a).
2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331) nonché, nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno, se vi è un titolo attestante l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo: salvo menzione espressa contraria, l'opposizione è in effetti, nel nuovo diritto, presunta diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF).
3. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).
3.1. La cartella ipotecaria costituisce un “credito personale garantito da pegno immobiliare” (art. 842 CC). Si caratterizza, relativamente agli altri due tipi di pegno immobiliare ammessi in diritto svizzero (ipoteca e rendita fondiaria), con il fatto che essa costituisce una cartavalore che incorpora sia il credito sia il diritto di pegno immobiliare che ne è l’accessorio (cfr. Paul-Henri Steinauer, La cédule hypothécaire, Fiche juridique suisse n. 639, 1999, Ginevra, p. 2, I.A). La cartella incorpora quindi un credito – qualificato di “astratto” (perché non menziona la sua causa, cfr. art. 17 CO) – indipendente dal rapporto giuridico di base che giustifica la costituzione o il trasferimento della cartella (all’origine del credito detto “causale”).
3.2. Sono generalmente considerati leciti il trasferimento o la costituzione fiduciari della cartella ai fini di garanzia (“garanzia fiduciaria”), che, pur lasciando sussistere il credito causale (assenza di novazione), conferisce al creditore (causale) la piena titolarità del credito astratto – e quindi la qualità di creditore pignoratizio immobiliare –, obbligandolo tuttavia a farne uso nella stretta misura necessaria al pagamento del credito causale, in particolare a restituire al debitore (fiduciante) un’eventuale eccedenza (cfr. DTF 119 II 326 ss, cons. 2a, 97 IV 215; Dieter Zobl, Berner Kommentar IV.2.5.1, 2a ed., Berna 1982, n. 1302 ss ad Syst. Teil; stesso autore: Zur Sicherungsübereignung von Schuldbriefen, ZBGR 1987, p. 285-286, ad IV ; Rolf Bär, Der indirekte Hypothekarkredit – Zur Sicherungsübereignung und Verpfändung von Schuldbriefen, in: Theorie und Praxis der Grundpfandrechte, Berna 1996, p. 106 ss., ad I; Daniel Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, AJP 1994, p. 1256-7; Markus F. Vollenweider, Die Sicherungsübereignung von Schuldbriefen als Sicherungsmittel der Bank, tesi Friborgo 1994, 2a ed., Friborgo 1995, p. 23 ss.; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2a ed., Berna 1996, n. 3048 s.; stesso autore: A propos de la constitution des cédules hypothécaires, ZBGR 1997, p. 290 ss., ad B; Nicolas de Gottrau, Transfert de propriété et cession à fin de garantie : principes, et applications dans le domaine bancaire, in: Sûretés et garanties bancaires, Collana CEDIDAC n. 33, Lausanne 1997, p. 177-178; Bénédict Foëx, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in: Les gages immobiliers, Basilea 1999, p. 116-140; critico: Pierre-Robert Gilliéron, nota in JdT 1995 II 93-94, n. 2).
3.3. Come giustamente ritenuto dalla prima giudice, risulta indubbiamente dai documenti F e G che le cartelle in esame siano state cedute a __________ in proprietà fiduciaria, a titolo di garanzia (non reale).
3.4. A ragione, l’appellante pretende che i titoli indicati sul precetto esecutivo (“ipoteche” __________e __________) non sono garantiti da pegno immobiliare e non costituiscono quindi un valido titolo di rigetto. Va tuttavia constatato che:
– anche le cartelle ipotecarie cedute in garanzia sono indicate, in modo dettagliato, alla voce “titolo del credito”;
– quale oggetto del pegno sono state designate le quote di proprietà per piani gravate dalle medesime cartelle;
– il precetto esecutivo indica chiaramente che si procede con esecuzione in via di realizzazione d’un pegno immobiliare.
L’escussa non può di conseguenza criticare in buona fede la regolarità formale del precetto, che appare sufficientemente chiaro (anzi, l’indicazione dei crediti causali permetteva alla debitrice di preparare eventuali eccezioni personali ai sensi degli art. 872 CC e 82 cpv. 2 LEF).
3.5. Le cartelle prodotte dall’escutente (doc. N a EE) costituiscono quindi valido titolo di rigetto dell’opposizione interposta da ____________________per l’ammontare nominativo che vi figura (totale: fr. 6'743'000.--).
3.6. Nelle cartelle ipotecarie è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore della cartella ipotecaria. Infatti nella cartella ipotecaria è fissato solo l’obbligo come tale di pagare un interesse che in generale non corrisponde al tasso effettivamente concordato tra le parti. La cartella ipotecaria può rinviare a tale accordo separato in merito all’interesse e al pagamento (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2, p. 258; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 18 ad § 77).
In casu, il __________ non pretende che sia applicato il tasso figurante sulle cartelle (10%) bensì quelli pattuiti nei contratti di mutuo (3,5% per il conto n. __________, risp. 4% per il conto n__________, cfr. doc. C). Quest’ultimo documento, firmato dall’escussa, costituisce un valido titolo di rigetto per gli interessi che, secondo i contratti, decorrono dal 1. gennaio 1998. La pretesa della procedente va tuttavia limitata a quella fatta valere in esecuzione, ossia fr. 94'311.30 (3'594'311.30 – 3'500'000) e fr. 117'681.35 (3'117'681.35 – 3'000'000.--), valuta 31 marzo 1999 – anche se dagli estratti conto di cui ai doc. L e M risultano importi maggiori. Gli interessi di mora, al tasso contrattuale fatto valere dall’appellata, decorrono dal 1. aprile 1999.
4. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza (il testo francese usa la parola "vraisemblable", il tedesco la parola "glaubhaft") delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416). In altre parole, il giudice deve respingere l'istanza di rigetto quando vi sono più motivi di ritenere vera piuttosto che falsa l'eccezione opposta dall'escusso, senza che egli debba escludere ogni possibilità che l'eccezione sia priva di fondamento (DTF 104 Ia 413, cons. 4).
4.1. L’appellata riconosce che sul conto n. 870993-61-1 sia stato versato un accredito di fr. 500'000.-- e ammette che tale somma venga dedotta dall’importo posto in esecuzione. Il rigetto, per quanto concerne il conto n. __________, va pertanto concesso limitatamente alla somma di fr. 3'094'311.30.
4.2. Sussiste invece controversia sulla questione del calcolo degli interessi relativi al conto n. __________ nonché sulla data a partire dalla quale decorrono gli interessi relativi ai due conti.
Dal doc. M, ultima pagina, risulta che il saldo del conto “ipotecario” n. __________ al 31 marzo 2000 era di fr. 3'000'000.--, quindi inferiore al saldo, al 31 marzo 1999, figurante nel precetto esecutivo (fr. 3'117'681.35), datato 9 febbraio 2000. Occorre tuttavia osservare che, mentre nell’estratto relativo alla chiusura al 31 marzo 1999 gli interessi trimestrali (fr. 31'073,85) sono stati addebitati sul conto “ipotecario” n. __________, nell’estratto relativo alla chiusura al 31 marzo 2000 gli interessi trimestrali (fr. 30'000.--) sono stati addebitati su un altro conto (n. ____________________. L’escussa non ha d’altra parte reso verosimile, come glielo impone l’art. 82 cpv. 2 LEF, di aver pagato gli interessi fatti valere da __________. Orbene, quest’ultimo, fondato sul contratto di mutuo firmato da ____________________ (doc. C), è legittimato a chiedere il pagamento di un importo di interesse dal 1. gennaio 1998 almeno pari a quello fatto valere in esecuzione (fr. 117'681,35 – cfr. sopra cons. 3.6 – mentre fr. 3'000'000.-- al tasso di 4% per un anno e un quarto – dal 1. gennaio 1998 al 31 marzo 1999 – danno fr. 150'000.--).
Infine, sulla questione della data di decorrenza degli interessi, occorre precisare che la pretesa di ____________________ è fondata sugli estratti dei conti “ipotecari” al 31 marzo 1999 (in modo del resto erroneo, ma a vantaggio dell’escussa: la banca chiede infatti fr. 3'594'311,30, risp. fr. 3'117'681,35, mentre dall’estratto risulta un saldo di fr. 3'655'486.--, risp. fr. 3'138'459,25), di modo che gli interessi decorrono logicamente dal 1. aprile 1999.
5. L’appello 13 aprile 2000 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 842 CC, nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia 1. L’appello 13 aprile 2000 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 29 marzo 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, sono così riformati:
“1. L’istanza 1. marzo 2000 __________ è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente agli importi di fr. 3'094'311.30 oltre interessi al 3.5% dal 1. aprile 1999 e fr. 3'117'681.35 oltre interessi al 4% dal 1. aprile 1999.
2. La tassa di giustizia in fr. 1'500.-- è posta a carico di __________per fr. 100.-- e di __________ per fr. 1400.--; quest'ultima rifonderà a __________ fr. 4'000.-- a titolo di parte di indennità."
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’800.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico per fr. 1'650.--, essendo la rimanenza di fr. 150.-- posta a carico di __________ rifonderà a controparte fr. 3’000.-- a titolo di parte di indennità.
3. Intimazione:
_________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario