Incarto n. 14.2000.00037
Lugano 15 maggio 2000 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 16 febbraio 2000 presentata da
__________
contro
__________
sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza
23 marzo 2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da giovedì 23 marzo 2000 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 1° aprile 2000 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata con atto 5 aprile 2000 ha presentato le sue osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 4/5 aprile 2000 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 16 febbraio 2000 __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 11'215.15 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 17 novembre 1999 è comparso unicamente l'istante.
C. La __________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando di avere saldato tutti i debiti in esecuzione e producendo una dichiarazione 31 marzo 2000 dell'UE di Lugano (doc. A), attestante che l'appellante ha versato fr. 72'088.30 a saldo delle procedure esecutive pendenti presso il predetto ufficio. La debitrice ha poi sostenuto di avere risolto i suoi problemi gestionali e di avere acquisito lavori per ca. un milione di franchi, elencando i vari cantieri, in cui sta operando.
D. Con le sue osservazioni la parte appellata ha dichiarato di non essere ancora stata tacitata.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF).
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In prima sede il fallimento della __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 11'215.15 oltre accessori. Dalla dichiarazione 31 marzo 2000 dell’UE di Lugano (doc. A) emerge che la debitrice ha versato fr. 72'088.30 a copertura dei suoi debiti e che non vi sono più procedure esecutive in corso.
Con questo pagamento è stata pertanto tacitata anche l'esecuzione della __________, alla quale l'UE di Lugano riverserà il dovuto, ritenuto che in sede di osservazioni la creditrice ha reso noto di non aver ancora ricevuto l'importo dedotto in esecuzione.
Sulla base di questo riscontro oggettivo non può quindi essere ritenuto che l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Il fallimento della __________ va pertanto annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 1. aprile 2000 __________, è accolto.
1. La dichiarazione di fallimento 23 marzo 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________ nei confronti della __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: