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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.03.2000 14.2000.00020

March 28, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,728 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2000.00020

Lugano 28 marzo 2000 /CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nelle cause a procedura sommaria di cui agli inc.n.__________ e n.__________ della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città a dipendenza dell’istanza di sequestro 10 luglio 1998

                                         __________

                                         contro

                                         __________

e dell’opposizione, con contestuale istanza di prestazione di garanzia, formulata il 30 luglio 1998/ 8 ottobre 1998 da

                                         __________

al decreto di sequestro 13 luglio 1998 emanato dal Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città ed eseguito il medesimo giorno dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno (sequestro n.__________);

opposizione ammessa dal Pretore di Locarno-Città che con decisione del 18 dicembre 1998 ha cosi statuito:

         “1.  L’opposizione 30 luglio 1998 di __________ __________ è accolta.

          §    Di conseguenza l’istanza di sequestro 10 luglio 1998 inoltrata da __________ ____________________ __________ __________ - __________ __________ è respinta ed il sequestro ordinato il 13 luglio 1998 (n.__________ UEF di __________) è revocato.

          2.   L’istanza di prestazione di garanzia presentata da __________ __________ è respinta.

          3.   Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 2’000.-- sono poste a carico della __________ per 4/5 e per 1/5 a carico di __________ __________.

                La __________ rifonderà a __________ __________ il montante di Fr. 10’000.-- a titolo di ripetibili ridotte.

          4.   omissis”;

decisione dedotta in appello da __________ (in seguito __________), con atto 31 dicembre 1998 (inc.n.__________), chiedente che sia annullata la decisione pretorile e confermato il sequestro, e pure da __________ con atto di appello 5 gennaio 1999 (inc.n.__________), chiedente che sia fatto ordine a __________ di versare nel termine di 10 giorni un deposito di garanzia di Fr. 25’000’000.-- oppure una fideiussione bancaria solidale di pari importo emessa da primario istituto di credito svizzero al Tribunale d’appello del Canton Ticino, pena la revoca del sequestro 13 luglio 1998;

viste le osservazioni 8 febbraio 1999 di __________ all’appello 5 gennaio 1999 di __________ (inc.n.__________);

viste le osservazioni 11 febbraio 1999 di __________ all’appello 31 dicembre 1998 di __________ (inc.n.__________);

vista la sentenza 5 luglio 1999 della scrivente Camera che ha pronunciato:

                "I.    L’istanza cautelare 5 gennaio 1999 __________ e le istanze 13 aprile 1999 e 2 giugno 1999 di restituzione in intero per produzione di prove presentate da (__________), sono irricevibili.

                 II.

                A.    L’appello 31 dicembre 1998 di __________ (inc.n. __________) è parzialmente accolto.

                B.   L’appello 5 gennaio 1999 di __________ __________ __________ (inc.n.__________) è respinto, nella misura in cui non è privo di oggetto.

                III.   La sentenza 18 dicembre 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città è riformata come segue:

                “1.  L’opposizione 30 luglio 1998 di __________ è parzialmente accolta.

                1.1. Di conseguenza è confermato il sequestro ordinato il 13 luglio 1998 su istanza di (__________) nei confronti di __________ __________ __________ nei termini seguenti:

                       Credito: Fr. 50’000’000.-- con interessi al 5% dal 6 aprile 1989

                       Titolo del credito: contratto 6 aprile 1989 (doc.B)

                       Causa del sequestro: art. 271 cpv.1 n.2 LEF

                       Oggetti da sequestrare: presso la filiale di __________ del __________ __________, __________, beni di ogni genere, siano essi titoli, depositi, conti, cartevalori, somme in contanti, opzioni o altri diritti, crediti in qualsiasi valuta, metalli o altri averi in deposito aperto o chiuso, appartenenti al debitore, intestati a suo nome, inoltre beni del debitore direttamente in nome proprio o su conti cifrati, sotto rubrica convenzionale, in cassette di sicurezza o in qualunque altro modo.

                2.    E’ fatto obbligo a ________________________________________ __________, di prestare una garanzia di primario istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente per l’importo di Fr. 5’000’000.-- (cinque milioni) in favore di __________, per eventuali danni da questi subiti a dipendenza del sequestro di cui al decreto 13 luglio 1998 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, confermato nei limiti del dispositivo n.1.1. dalla presente sentenza, qualora detto sequestro risultasse ingiustificato.

                2.1. La garanzia dovrà essere prestata alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città entro trenta giorni dall’intimazione della presente sentenza, con la comminatoria della decadenza del sequestro in caso di mancata tempestiva dazione della garanzia.

                2.2. La garanzia dovrà valere per tutta la durata del sequestro e fino alla crescita in giudicato della decisione finale di un’eventuale causa ex art. 273 cpv.2 LEF promossa dal beneficiario. In caso di revoca o decadenza definitiva del sequestro, la garanzia prestata rimarrà valida almeno fino ad un anno dalla revoca  rispettivamente dalla decadenza del sequestro, atteso che potrà essere liberata prima della decorrenza di questo termine soltanto con il consenso esplicito del beneficiario oppure su ordine del giudice.

                3.    Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 2’000.-- sono poste a carico di __________ per Fr. 1’700.--, mentre per Fr. 300.-- sono a carico di __________ -__________ - un__________ rifonderà a __________ Fr. 16’500.-- a titolo di parte di indennità.”

                IV.   La tassa di giustizia della presente decisione di complessivi Fr. 6’000.--, anticipata per metà da ________________________________________ __________ __________ - __________ __________ e per metà da __________ __________ è a carico di __________ __________ nella misura di Fr. 5’700.-- mentre per Fr. 300.-- è a carico di__________ __________ rifonderà a__________, Fr. 12’000.-- per parte di indennità di appello.

                V.    omissis";

visto il ricorso di diritto pubblico presentato l'11 luglio 1999 dalla __________ contro la suddetta decisione 5 luglio 1999;

vista la relativa sentenza 18 novembre 1999 della II. Corte civile del Tribunale federale (5P.255/1999), che ha pronunciato:

                "1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e i numeri 2, 2.1, 2.2 e 3 della cifra III nonché la cifra IV del dispositivo della sentenza impugnata sono annullati.

                 2.   La tassa di giustizia di fr. 40'000.-è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili della sede federale.

                 3.   omissis";

statuendo ora sui punti del dispositivo annullati dal Tribunale federale,

ritenuto che la garanzia ex art. 273 cpv. 1 LEF va fissata in considerazione del danno eventuale che il sequestro determina o può determinare per il debitore,

che nella fattispecie, come constatato dal Tribunale federale, __________ __________, pur chiedendo la prestazione di una garanzia di fr. 25'000'000.-- non ha reso per nulla verosimile un eventuale danno derivante dal sequestro,

che tuttavia la __________, nelle sue osservazioni 8 febbraio 1999 all'appello 5 gennaio 1999 presentato da __________ __________ (inc. __________), ha chiesto in via (più) subordinata che l'istanza di prestazione di garanzia venga accolta parzialmente, nella misura di fr. 50'000.-- da prestarsi mediante deposito o fideiussione entro 30 giorni,

che non si può neanche dedurre da ciò che la __________ avrebbe riconosciuto un potenziale danno di almeno fr. 50'000.--, dato che ha concluso a titolo principale per la reiezione totale del gravame,

che, tuttavia, nel suo ricorso di diritto pubblico al TF (punti 2-4 della cifra III delle conclusioni), la __________ ha in particolare chiesto la modifica della sentenza cantonale nel senso che l'ammontare della garanzia sia ridotto a fr. 50'000.--, il termine per prestarla aumentato a 60 giorni e la durata di validità limitata alla crescita in giudicato della decisione su un'eventuale causa ex art. 273 LEF,

che sifatta conclusione, espressa a titolo principale, è univoca e incontestabile (non necessità in effetti alcuna misura d'istruzione, il senso della dichiarazione essendo pacifico),

che, quand'anche posteriore allo scambio degli allegati in sede di appello, essa non è un semplice fatto di cui non si potrebbe più tenere conto al stadio attuale della procedura (CEF 5.7.99 __________ c/ G. K., c. 3), bensì costituisce una dichiarazione di volontà, più precisamente un'acquiescenza, che produce un effetto diretto sull'oggetto del contendere, come il ritiro dell'opposizione durante l'istanza di rigetto (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 66 ad art. 84 con rif.),

che di conseguenza i punti 2, 2.1 e 2.2 della cifra III della sentenza 5 luglio 1999 della scrivente Camera vanno modificati nel senso auspicato dalla __________ in sede di ricorso di diritto pubblico,

che sulla questione delle tasse di giustizia e delle indennità (punti 3 della cifra III e cifra IV sentenza 5 luglio 1999), codesta Camera aveva giudicato che il gravame di __________ era da accogliere quasi integralmente, salvo che in punto ai beni da sequestrare, rispettivamente all'obbligo di prestare una garanzia di fr. 5'000'000.--, di modo che __________ andava ritenuto soccombente nella misura di 9/10 (consid. 7.2),

che in considerazione dell'importante riduzione dell'importo della garanzia (diviso per cento), il grado di soccombenza di __________ va considerato ora nella misura di 19/20.

Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,

pronuncia:               I.   I numeri 2, 2.1, 2.2 e 3 della cifra III nonché la cifra IV del dispositivo della sentenza 5 luglio 1999 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello sono modificati nel modo seguente:

                                         "III.     La sentenza 18 dicembre 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città è riformata come segue:

                                          2.    E’ fatto obbligo a __________ (__________), di prestare una garanzia di primario istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente per l’importo di fr. 50’000.-- (cinquanta mila) in favore di __________, per eventuali danni da questi subiti a dipendenza del sequestro di cui al decreto 13 luglio 1998 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, confermato nei limiti del dispositivo n.1.1. dalla presente sentenza, qualora detto sequestro risultasse ingiustificato.

                                         2.1.  La garanzia dovrà essere prestata alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città entro sessanta giorni dall’intimazione della presente sentenza, con la comminatoria della decadenza del sequestro in caso di mancata tempestiva dazione della garanzia.

                                         2.2.  La garanzia dovrà valere per tutta la durata del sequestro e fino alla crescita in giudicato della decisione finale di un’eventuale causa ex art. 273 cpv.2 LEF promossa dal beneficiario.

                                         3.     Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 2’000.-- sono poste a carico di __________ __________ per fr. 1'900.-- mentre per fr. 100.-- sono a carico di ________________________________________ __________ ______________________________ ____________________ __________ __________ rifonderà inoltre a __________ fr. 17’000.-- per parte di indennità.

                                         IV.   La tassa di giustizia della presente decisione di complessivi fr. 6’000.--, anticipata per metà da __________ -____________________ und ____________________ __________ __________ e per metà da __________ __________ è a carico di __________ __________ nella misura di fr. 5’850.-- mentre per fr. 150.-- è a carico di __________ __________ rifonderà a __________, fr. 12’600.-- per parte di indennità di appello."

                                   II.   Intimazione a:

                       _______________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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