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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.09.2000 14.2000.00013

September 21, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,019 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2000.00013

Lugano 21 settembre 2000 EC/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

Segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 gennaio 2000 da

__________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/21 ottobre 1999 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore di Lugano con sentenza 11 febbraio 2000 ha così deciso:

“1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2.    La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'600.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 23 febbraio 2000 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata il 27 marzo 2000 ha presentato le sue osservazioni;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________ del 20/21 ottobre 1999 __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 183'563.75 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 1999, indicando quale titolo di credito: “stipendi /contratto di lavoro del 14.10.1997”.

                                               Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                          B.  Il procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro per periodo indeterminato del 14 ottobre 1997 (doc. A) stipulato con la convenuta, nel quale le parti hanno stabilito l’inizio del rapporto professionale per il 1. novembre 1997, nell’ipotesi che per tale data egli avesse ottenuto il permesso di lavoro. La retribuzione annua stabilita era pari a fr. 231'000.-- lordi.

                                          C.  Con l’istanza di rigetto dell’opposizione il procedente ha evidenziato di aver iniziato il lavoro solo nel dicembre 1997, avendo ottenuto il permesso all’inizio di tale mese.

                                               Durante il rapporto di impiego durato quindi dal dicembre del 1997 all’agosto del 1999, egli non avrebbe ricevuto gli stipendi per i periodi dicembre 1997-marzo 1998, gennaio 1999-marzo 1999 e luglio 1999-agosto 1999, oltre alle quote pro rata temporis della tredicesima mensilità per gli anni 1997 e 1999, per un totale di complessivi fr. 173'257.50. A tale importo devono essere dedotti fr. 32'821.60 ricevuti dalla __________, una ditta appartenente al gruppo della convenuta. La parte istante ha ridotto quindi l’importo per il quale richiede il rigetto dell’opposizione dagli originari fr. 183'563.75 oltre accessori a fr. 140'435.90 sempre oltre accessori.

                                          D.  All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asserito che il procedente ha iniziato la propria attività lavorativa presso di lei solo il 1. aprile 1998, avendo quest’ultimo nel periodo dal dicembre 1997 al marzo 1998 lavorato esclusivamente per una terza ditta, la _______________ ditta in nessuna relazione con la qui convenuta (doc. 5).

                                               Essendo state versate al procedente dodici mensilità oltre alla pro rata della tredicesima per il 1998, il credito che quest’ultimo potrebbe vantare sarebbe di soli fr. 58'614.30 (doc. 6). Tale importo sarebbe comunque “da compensare con i danni causati dall’istante alla convenuta per il suo comportamento sleale”.

                                               A mente della debitrice in concreto l’inadempimento contrattuale sarebbe confermato dallo stesso procedente, che come risulta dal doc. 2 ha fatturato prestazioni professionali nel periodo agosto 1997-marzo 1998 alla ditta __________, senza far riferimento alcuno al contratto esistente tra di lui e la società qui escussa. La circostanza che il creditore sino al marzo 1998 lavorasse per la __________ sarebbe inoltre attestata dalle ricevute di rimborso spese rilasciate a quest’ultima (doc. 3).

                                               Lavorando per la __________ l’istante avrebbe violato il suo obbligo di fedeltà e le avrebbe arrecato un danno superiore ai sei miliardi di lire (doc. 7), importo che deve essere posto in compensazione con le pretese di __________.

                                          E.  Con sentenza 11 febbraio 2000 la Pretore di Lugano ha rigettato l’opposizione, rilevando che la documentazione versata agli atti costituisce valido riconoscimento di debito e che le eccezioni sollevate dall’escussa vanno respinte perché non sostanziate in modo verosimile sulla base di riscontri oggettivi. Dalla lettera di disdetta del 28 giugno 1999 (doc. E) e dal successivo scritto del 13 luglio 1999 (doc. G) risulterebbe anzi che l’escussa mai abbia criticato, prima d’ora, l’operato del procedente.

                                          F.  Contro la sentenza della Pretore si è tempestivamente aggravata l’escussa con argomentazioni, che se del caso, verranno riprese in seguito.

                                          G.  Il 27 marzo 2000 la parte appellata ha presentato le sue osservazioni.

Considerato

in diritto:                        

                                      1.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                          b)  Il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata la prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 126 ad art. 82 LEF).

                                          c)  Il contratto di lavoro per periodo indeterminato stipulato tra le parti il 14 ottobre 1997 (doc. A ), mediante il quale l’escussa si è impegnata a versare al procedente una retribuzione annua di fr. 231'000.--, costituisce in principio valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF per le mensilità di stipendio poste in esecuzione.

                                      2.a)   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

                                          b)  Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348 con riferimenti)

                                          c)  Incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit. § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80).

                                          d)  In casu l’escussa ha sollevato l’eccezione d’inadempimento contrattuale da parte di __________. Le sue allegazioni in merito a tale inadempienza, secondo cui il procedente avrebbe iniziato la propria attività lavorativa presso di lei solo il 1. aprile 1998, avendo nel periodo dal dicembre 1997 al marzo 1998 lavorato esclusivamente per la __________, non sono state tuttavia, come già evidenziato correttamente dalla Giudice di prime cure, sostanziate da sufficienti riscontri oggettivi.

                                               Innanzitutto dal conteggio dello stipendio annuale per il 1998, datato 1. gennaio 1998 (doc. H), risulta che lo stipendio era dovuto al dipendente __________ per l’intero 1998 e non solo per i mesi da aprile a dicembre. La circostanza poi che, come emerge dalla documentazione prodotta (doc. 2 e 3) e come ammesso del resto anche dal procedente (cfr. ad 4.1. p. 6 delle osservazioni), tra il mese di dicembre 1997 e il mese di marzo 1998 __________abbia lavorato, in parte, anche per la __________ e fatturato alla medesima prestazioni per Lire italiane 10'000'000 mensili, non rende sufficientemente verosimile che vi sia stata una violazione contrattuale da parte del dipendente. Infatti vi è da ritenere che in tale ipotesi la datrice di lavoro avrebbe sicuramente richiamato il procedente al rispetto dei suoi obblighi contrattuali, cosa che in concreto non è mai avvenuta.

                                               Il comportamento della datrice di lavoro, se non la prova certa, è perlomeno un concreto indizio, perché il giudice del rigetto possa ritenere che tali prestazioni lavorative fossero state fornite da __________alla __________ per conto della qui escussa e nell’ambito delle relazioni commerciali esistenti tra le due società.

                                               Altro concreto indizio della fondatezza di quanto sostenuto dal procedente è la circostanza che per il periodo successivo al marzo 1998, al procedente è stato riconosciuto lo stipendio completo, sebbene questi continuasse a fornire prestazioni professionali alla __________ (doc. 3). __________                 Anche le dichiarazioni scritte 8 febbraio 2000 di __________e __________ (doc. 4), 8 febbraio 2000 di __________(doc. 4) e 24 gennaio 2000 di __________ (doc. 7) non inficiano le suesposte constatazioni, corroborate dalle chiare prove documentali menzionate.

                                               La parte escussa non è quindi riuscita a rendere verosimile l’inadempimento contrattuale sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni.

                                          e)  L’appellante ha poi fatto valere l’eccezione di compensazione asseverando che l’istante avrebbe violato i suoi obblighi contrattuali di fedeltà, lavorando per la __________ “a scapito” della __________ e arrecandole un danno superiore ai sei miliardi di lire.

                                               Dalla documentazione versata agli atti non risultano tuttavia documenti giustificativi idonei a stabilire, nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione, sia la causa che l’ammontare del credito posto in compensazione.

                                               Non avendo pertanto la parte appellante reso verosimile sulla base di riscontri oggettivi né la causa, né l’importo delle sue contropretese, anche l’eccezione di compensazione va respinta.

                                          3.   Il procedente, con l’istanza di rigetto, ha ridotto l’importo per il quale richiede il rigetto dell’opposizione dagli originali fr. 183'563.75 oltre accessori a fr. 140'435.90 sempre oltre accessori. La giudice di prime cure ha omesso di considerare tale richiesta, chiaramente indicata nel petitum, per evidente svista, per cui, sebbene l’appello sia da respingere integralmente, la sentenza va riformata d’ufficio nel senso richiesto dal creditore, ritenuto che anche nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione il giudice non può concedere oltre quanto richiesto dalla parte istante.

Per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:                    

                                          I.    L'appello 23 febbraio 2000 della __________, è respinto.

                                          II.   I considerandi 1 e 2 della sentenza 11 febbraio 2000 della Pretore di Lugano sono riformati d’ufficio nel seguente modo:

                                               "1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 20/21 ottobre 1999 dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 140'435.90 oltre interessi al 5% a decorrere dal 31 agosto 1999.

                                                2.   La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________ A, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 1'600.-- a titolo di indennità.”

                                        III.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.

                                          IV. Intimazione a:     – __________

                                               Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

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