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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.2000 14.2000.00012

November 2, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,614 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2000.00012

Lugano 2 novembre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 gennaio 2000 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 7/10 gennaio 2000 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 febbraio 2000 ha così deciso:

"1.   L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2.   La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 22 febbraio 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 23 marzo 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che con ordinanza presidenziale 24/28 febbraio 2000 l'istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________del 7/10 gennaio 2000 dell'UE di Lugano l'arch. __________ ha escusso l'ing. __________ per l'incasso di fr. 19'800.-- oltre interessi al 5% dal 29 novembre 1999, indicando quale titolo di credito: "Accordo del 13.09.1996."

                                               Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                          B.  Il 13 settembre 1996 il procedente ha ceduto la sua partecipazione azionaria del 50% nella __________ all'escusso per il valore simbolico di fr. 1.-- (doc. A). Al momento della cessione l'unico attivo della __________ riportato a bilancio consisteva in un prestito di fr. 312'000.-- concesso alla __________ come risulta dal bilancio al 31 dicembre 1995 (doc. A). Questo prestito risulta anche dal bilancio e dal conto economico al 31 dicembre 1995 della __________ (doc. B). In aggiunta al contratto di cessione le parti hanno sottoscritto sempre il 13 settembre 1996 un accordo aggiuntivo del seguente tenore (accordo allegato al doc. A).

                                        "Ing. __________ und arch. __________ schliessen, unter Bezugnahme auf den heute unterzeichneten Aktienkaufvertrag, folgende

                                                                                ZUSATZVEREINBARUNG

                                        ab:

                                        1.  Sollte es entgegen den heutigen Voraussagen möglich sein, die Aktiven der __________, so wie sie in der Bilanz per 31.12.1995 enthalten sind, ganz oder teilweise zu realisieren, so verpflichtet sich Ing. __________ in seiner Eigenschaft als heutiger Alleineigentümer der __________, Arch. __________ so zu entschädigen, wie dies aufgrund der massgebenden Bilanz vom 31.12.1995 der Fall gewesen wäre.

                                        2.  …….. "

                                               Dal libro di cassa della __________ relativo agli anni 1995-1999 (doc. C)  tenuto dall'escusso, il quale è presidente del consiglio di amministrazione della società, risulta che dal conto bancario no. __________della __________ presso la __________ di __________ sono stati effettuati diversi prelevamenti sotto la causale "__________", ossia l'8.1.1997 fr. 11'000.--, il 14.11.1997 fr. 4'000.--, il 2.11.1998 fr. 6'000.--, il 28.1.1999 fr. 4'000.--, l'8.4.1999 fr. 10'000.-- e il 15.10.1999 fr. 4'600.--, per un totale di fr. 39'600.--. Il procedente fonda la sua pretesa sul predetto accordo e chiede il risarcimento della metà di fr. 39'600.--, ossia fr. 19'800.-- oltre interessi di mora al 5% dal 29 novembre 1999.

                                          C.  All'udienza di contraddittorio l'escusso ha negato che agli atti vi sia un suo valido riconoscimento di debito, la convenzione aggiuntiva doc. A costituendo una generica convenzione di principio ed il libro di cassa della __________ non recando la sua firma. __________ ha poi rilevato che la pretesa del procedente, già oggetto dello scritto 29 novembre 1999 del rappresentante legale di quest'ultimo, non trova alcun fondamento come risulta dalla sua risposta 6 dicembre 1999 (doc. 1), in cui è stato espressamente spiegato che tutti i pagamenti effettuati dalla __________ alla __________, figuranti sul citato libro di cassa, non costituiscono realizzi di precedenti attivi della __________ ai sensi della convenzione aggiuntiva, bensì rimborsi di prestiti effettuati dalla __________ alla __________ posteriormente al 13 settembre 1996, come il prestito 8 gennaio 1997 di fr. 17'000.-- così come il prestito 27 settembre 1999 di fr. 6'100.--, risp. pagamenti dovuti dalla __________ all'escusso personalmente e pure questi posteriori alla predetta data, ossia al 13 settembre 1996.

                                          D.  Con sentenza 11 febbraio 2000 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

                                               La prima giudice ha poi ritenuto che le generiche contestazioni sollevate dall'escusso in merito alla validità dell'accordo sottoscritto dalle parti non sono atte ad infirmare la validità della pretesa posta in esecuzione, le medesime non essendo state rese verosimili sulla base di riscontri oggettivi.

                                          E.  Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                          F.  Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                      1.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

                                          b)  Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

                                          c)  Il procedente fonda la sua pretesa sulla convenzione aggiuntiva alla convenzione di cessione delle azioni della ____________________ (doc. A), secondo la quale in caso di realizzazione di attivi da parte della __________ risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1995, __________ si è impegnato a rimborsarne la metà a __________. A bilancio della __________ per il 31 dicembre 1995 risulta un credito di quest'ultima di fr. 312'000.-- nei confronti della __________ Per dimostrare e quantificare i pretesi avvenuti rimborsi da parte della __________ alla ____________________il procedente ha prodotto copia del libro di cassa per gli anni 1995-1999 sui quali è indicato il conto bancario presso la __________ no. __________della __________ e uscite sotto la causale "Rimborso prestito __________dei seguenti importi: fr. 11'000.-l'8 gennaio 1997, fr. 4'000.-- il 14 novembre 1997, fr. 6'000.-- il 2 novembre 1998, fr. 4'000.-- il 28 gennaio 1999, fr. 10'000.-- l'8 aprile 1999 e fr. 4'600.-- il 15 ottobre 1999 per un totale di fr. 39'600.--.

                                               L'escusso non ha contestato i predetti pagamenti da parte della __________ alla __________ Riferendosi al suo scritto 6 dicembre 1999 (doc. 1), in risposta ad una lettera 29 novembre 1999 del rappresentante legale del procedente, egli ha però rilevato che tutti i pagamenti effettuati alla __________ costituivano rimborsi di prestiti del periodo seguente alla firma, apposta il 13 settembre 1996 sulla convenzione aggiuntiva doc. A oppure pagamenti dovuti a lui personalmente. L'escusso non ha tuttavia prodotto alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile che questi rimborsi della __________ riguardavano prestiti concessegli posteriormente alla firma della predetta convenzione aggiuntiva (doc. A) oppure prestiti concessi a lui personalmente. Ex art. 87 cpv. 1 CO in assenza di esplicite dichiarazioni circa il debito estinto, i pagamenti vengono imputati sul debito scaduto prima e non su quelli più recenti, per cui i versamenti di fr. 39'600.-- vanno imputati sul prestito concesso dalla __________ alla __________ di fr. 312'000.-- risultante dai bilanci di ambedue le società al 31 dicembre 1995 (doc. A e B). Trattandosi pertanto del rimborso di un attivo della __________ contenuto nel suo bilancio al 31 dicembre 1995, risulta applicabile la convenzione aggiuntiva doc. A, secondo la quale l'escusso si è obbligato a riversare il 50% della somma rimborsata di fr. 39'600.-- al procedente. La convenzione aggiuntiva doc. A costituisce pertanto per l'importo di fr. 19'800.-- un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF oltre interessi al 5% dal 29 novembre 1999, data dello scritto del rappresentante legale del creditore indicata nella risposta 6 dicembre 1999 (doc. 1) dell'escusso.

                                               La sentenza pretorile va quindi confermata.

                                          2.   L'appello 22 febbraio 2000 __________ va di conseguenza respinto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                          1.   L'appello 22 febbraio 2000 __________ è respinto.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico dell'ing. __________, il quale rifonderà all’arch. __________ fr. 450.-- a titolo di indennità.

                                          3.   Intimazione a:  - __________;

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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