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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.10.2000 14.2000.00009

October 28, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,928 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2000.00009

Lugano 27 ottobre 2000 C/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

Segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 novembre 1999 da

__________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 25/29 ottobre 1999 dell'UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 21 gennaio 2000 ha così deciso:

     1.    L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

    2.    Le spese e la tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà all'istante fr. 250.-a titolo di ripetibili.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso con atto 7 febbraio 2000;

rilevato che la parte appellata il 10 marzo 2000 ha presentato le proprie osservazioni;

esaminati atti e documenti.

Ritenuto

in fatto:

                                   A.        Con PE n. __________in via ordinaria del 25/29 ottobre 1999 dell’UEF di Mendrisio la __________ ora __________, ha escusso __________ per l'incasso di fr. 14'016.80 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 1999, indicando quale titolo di credito:

                                               "Premio del 01.07.1999, Polizza No. __________ - Fr. 6'222.80

                                               Premio del 01.07.1999, Polizza No. __________- Fr.  7'794.--".

                                               Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

B.                La procedente fonda la sua pretesa sulla proposta per l’assicurazione stabili di cui al doc. B (polizza assicurativa n. __________) e sulla proposta per l’assicurazione malattia collettiva perdita di salario di cui al doc. D (polizza assicurativa n. __________), sottoscritte dal convenuto il 1. febbraio 1995 risp. l’11 dicembre 1997.

__________ procede per l’incasso dei premi scaduti il 1. luglio 1999.

C.                All’udienza di contraddittorio l’escusso ha evidenziato di aver stipulato con la procedente più di un contratto di assicurazione.

                                    Egli rileva di essere stato posto con decisione 31 agosto 1999 al beneficio di una rendita intera AI con effetto retroattivo al 1. giugno 1993. A mente dell’escusso il pagamento retroattivo della rendita AI deve essere compensato con le pretese derivantigli dalla polizza n. __________.

                                    L’escusso evidenzia che la procedente si reputerebbe sua debitrice dell’importo di fr. 69'527.50 annui, importo da porre in compensazione con il credito qui in esecuzione.

                                    __________ asserisce infine che l’Ufficio competente avrebbe già trattenuto fr. 13'493.-a favore di __________, che pertanto sarebbe malvenuta procedere ora per l’incasso del medesimo importo.

                                    D.        Con sentenza 21 gennaio 2000 la Pretore di Medrisio-Nord ha accolto integralmente l’istanza, rigettando l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso perché agli atti non vi sarebbe alcun documento sufficiente a sostanziare l’esistenza di un credito dell’escusso nei confronti della procedente.

                                               A mente della Pretore “il doc. 3, oltre che essere inammissibile poiché steso in francese e quindi contrario al disposto di cui all’art. 21 cpv. 2 LALEF, non riveste alcuna valenza in considerazione del fatto che lo stesso riporta un’offerta non quantificata per altro neppure accettata dall’istante”.

E.        Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso asseverando che il doc. 3, in lingua francese, è ammissibile perché ex art. 21 cpv. 2 LALEF solo i documenti non redatti in una delle lingue nazionali, devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

                                    A mente dell’appellante dal doc. 3 emerge dapprima che fra procedente e escusso è stato concluso un contratto di assicurazione sulla vita e poi che, in considerazione della sua incapacità lavorativa, la procedente gli avrebbe proposto “il versamento di una rendita basata su una incapacità reddituale del 50% con effetto retroattivo dal 1. febbraio 1997 fino al 30 settembre 2003”.

                                         Per l’appellante dalla documentazione prodotta è più che verosimile l’obbligo della procedente di versargli una rendita per incapacità di guadagno a decorrere dal 1. febbraio 1997: sebbene l’importo esatto non sia ancora stato calcolato, lo stesso è in ogni caso superiore all’importo qui posto in esecuzione, per cui l’opposizione interposta al PE n. __________ deve essere mantenuta.

                                    F.        Con osservazioni 10 marzo 2000 __________ ha rilevato che pretesa debitrice del credito posto in compensazione non è essa, ma la __________ persona giuridica distinta dalla procedente.

Considerato

in diritto

                                   1.

                                   a)        Ex art. 21 cpv. 1 LALEF il processo sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2 “i documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti”.

                                              Per l’art. 21 cpv. 2 LALEF solo i documenti non redatti in una delle lingue nazionali devono essere prodotti con annessa la loro traduzione, mentre per quanto concerne le lingue nazionali la produzione è consentita senza traduzione: lo scritto 10 giugno 1999 di cui al doc. 3, redatto in lingua francese non necessita pertanto di traduzione alcuna e può essere prodotto nella sua versione originale.

                                   b)        In concreto la Pretore si è limitata a rilevare l’inammissibilità del doc. 3 senza stralciare lo stesso dagli atti, ma anzi considerandolo ai fini del proprio giudizio. Ne consegue quindi che l’errato accertamento della giudice di prime cure relativamente all’ammissibilità di questo documento prodotto in lingua francese non ha causato all’appellante nocumento alcuno: per questo motivo la scrivente Camera prescinde dal ritrasmettere l’incarto alla giudice di prime cure perché si determini conformemente all’art. 21 cpv. 2 LALEF, considerando anche il doc. 3 ai fini del proprio giudizio.

                                    2.

                                    a)        La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

b)        La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

                                   c)        In concreto i titoli su cui si basa l’esecuzione sono la proposta per l’assicurazione stabili (doc. B) e la proposta per l’assicurazione malattia collettiva perdita di salario (doc. D), sottoscritte dalle parti il 1. febbraio 1995 risp. l’11 dicembre 1997. Tali documenti  costituiscono valido riconoscimento di debito nell’esecuzione tendente all’incasso dei premi scaduti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 94; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum schKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 143 ad art. 82 LEF). In concreto vi è dunque agli atti, di principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione.

                                    3.

                                    a)        Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

                                    b)        Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF).

c)           L’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione con pretese derivantigli da un contratto di assicurazione sulla vita stipulato con la procedente, in base al quale egli avrebbe ora, ritenuta la sua incapacità lavorativa, una pretesa nei confronti di quest’ultima. L’importo esatto di tale pretesa non sarebbe ancora stato quantificato, ma dai documenti agli atti risulterebbe in ogni caso che lo stesso è superiore all’importo in esecuzione. Inoltre quanto posto in esecuzione sarebbe già stato trattenuto dall’Ufficio AI a favore di __________.

            Dai documenti agli atti emerge che __________ con decisione del 22 aprile 1999 è stato posto al beneficio di una rendita AI con effetto dal 1. giugno 1993 (doc. 1 e 2). Nella comunicazione concernente la rendita d’invalidità (doc. 2), l’Ufficio competente ha rilevato che “il pagamento retroattivo della rendita AI deve essere compensato con: __________ (Pol. __________)”. Nel conteggio allegato alla decisione del 3 giugno 1999 dell’Assicurazione federale per l’invalidità (AI), risulta che dalla rendita complessiva assegnata all’escusso per il periodo dal 1. giugno 1993 al 31 maggio 1999, fr. 13'493.-- vengono versati alla __________ (doc. 4).

            Dai documenti menzionati, anche se risulta che l’importo in discussione abbia a che vedere con la polizza n. _________ relativa all’assicurazione malattia collettiva perdita di salario, non è possibile determinare a che titolo tale somma è stata trattenuta dall’AI a favore della __________. Dal doc.5 sembrerebbe comunque che tale importo nulla abbia a che vedere con premi scaduti e non pagati, ma anzi rappresenti una pretesa avanzata dalla procedente per una presunta sovraassicurazione di __________. La fondatezza di detta pretesa risulta essere sub iudice (doc. 5) e dagli atti di causa non è dato a sapere se l’importo in discussione sia stato effettivamente corrisposto alla procedente. Per questi motivi quindi l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso deve essere respinta.

                                               Anche il doc. 3, a prescindere dal fatto che non emana dalla __________ ma dalla __________, che è persona giuridica distinta dalla procedente, non è atto a rendere sufficientemente verosimile l’esistenza del credito posto in compensazione. Infatti in questo scritto, oltre a non riferirsi ad un importo determinato, la __________ ha proposto all’escusso in via transattiva il versamento di una rendita d’incapacità lavorativa al 50%, condizionando questa proposta all’accettazione entro il 30 giugno 1999. Dagli atti di causa non vi è documento alcuno atto a dimostrare l’avvenuta accettazione della proposta transattiva da parte di __________. Trattandosi dunque di un’offerta condizionata all’accettazione da parte dell’escusso, cosa che in concreto quest’ultimo non è riuscito a dimostrare, anche il doc. 3 non è atto a rendere sufficientemente verosimile l’eccezione di compensazione.

                                             Il rigetto provvisorio dell'opposizione pronunciato dalla prima giudice va di conseguenza confermato.

                                    4.         L’appello 7 febbraio 2000 di __________ è respinto.

                                               Tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Non si assegnano indennità.

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF,

pronuncia

                                    1.   L’appello 7 febbraio 2000 di __________ è respinto.

                                    2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata da __________, è posta a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                    3.   Intimazione:       -      __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

14.2000.00009 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.10.2000 14.2000.00009 — Swissrulings