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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.06.2000 14.1999.91

June 9, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,126 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.1999.00091

Lugano 9 giugno 2000 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1° luglio 1999 da

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

__________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 21/22 giugno 1999 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 agosto 1999 ha così deciso:

    "1.  L'istanza è respinta.

     2.   La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, rimane suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 9 settembre 1999 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni  8 ottobre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________del 21/22 giugno 1999 dell'UE di Lugano il Comune di __________ ha escusso __________ i per l'incasso di fr. 57'624.-oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 1998, indicando quale titolo di rigetto: "Quale socio della società semplice "__________", _________ - Imposte comunali 1995 e 1996".

                                         Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

                                  B.   Il procedente fonda la sua pretesa su due bollette 15 ottobre 1997 concernenti le imposte comunali e parrocchiali 1995 risp. 1996 per importi per ciascuno anno di fr. 28'812.-- (doc. A e B), su un questionario per società semplici concernente l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta 1997-1998, nel quale risulta indicato quale indirizzo del rappresentante fiscale "__________ " (doc. E), una dichiarazione dell'autorità di tassazione concernente l'esecutività delle tassazioni comunali 1995-1996 relative a __________ e a __________ i società semplice "__________" (doc. F), un estratto dell'elenco concernente l'invio di raccomandate, da cui emerge che il 4 maggio 1999 è stata spedita una raccomandata a __________ (doc. G), una dichiarazione della procedente confermante che fino al 1996 non venivano allestite decisioni di tassazione, che la fattura era contemporaneamente tassazione e che contro quest'ultima poteva venir presentato ricorso (doc. H).

                                  C.   All'udienza di contraddittorio l'escusso ha confermato la sua appartenenza alla società semplice __________. Egli ha poi sostenuto di non avere mai ricevuto per quel che riguarda l'importo posto in esecuzione una bolletta intestata a lui personalmente, mentre ha ricevuto le bollette doc. A e B, le quali erano tuttavia indirizzate a __________, persone a lui sconosciute. Ancora oggi le bollette vengono inviate con l'indicazione __________ (doc. 1). Il precettato ha poi rilevato di non avere mai ricevuto un conteggio risp. una notifica di tassazione da cui si potesse desumere il calcolo dell'importo posto in esecuzione. L'operazione immobiliare relativa alle tassazioni in oggetto, ha aggiunto l'escusso, è d'altro canto deficitaria.

                                  D.   Con sentenza 26 agosto 1999 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza argomentando che la documentazione prodotta non costituisce titolo di rigetto dell'opposizione, non essendovi identità tra il debitore indicato sulle bollette (__________) e il debitore escusso (__________). In prima sede è stato rilevato che il debitore ha eccepito la mancata notifica di qualsivoglia documento, risp. bolletta a suo nome (doc. 2). Irrilevante è il fatto che le bollette siano state spedite all'escusso, ritenuto come determinante sia il debitore indicato nel titolo invocato, in casu le bollette sulle quali appare l'indicazione __________. Ne consegue come nei confronti dell'escusso non si possa nemmeno ritenere che le medesime siano cresciute in giudicato.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

                                  F.   Delle osservazioni della parte appellata si dirà pure, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                   1.

                                  a)   Ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

                                         Secondo l'art. 81 cpv. 1 e 2 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Se la sentenza esecutiva è stata pronunciata in un altro Cantone l'escusso può inoltre eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato.

                                  b)   Colui che con la decisione viene obbligato al pagamento e l'escusso devono essere identici. Ciò deve venire verificato dal giudice d'ufficio. Un'obbligazione basata solo sulla legge e senza relativa sentenza non legittima la concessione del rigetto definitivo. Parimenti, nel caso di responsabilità solidale di un debitore, non può esser pronunciato il rigetto, se nella decisione quest'ultimo non è stato obbligato al pagamento (Daniel Stahelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 29-30 ad art. 80 LEF e rif. ivi).

                                  c)   Il Comune di __________ ha prodotto quali titoli di rigetto definitivo dell'opposizione due bollette (doc. A e B) concernenti l'imposta comunale e parrocchiale per gli anni 1995 risp. 1996, le quali indicano quale destinatario "__________". Questi documenti non designano pertanto l'escusso quale debitore, per cui non vi è identità tra chi sulla bolletta è obbligato al pagamento e l'escusso. Ciò a prescindere dal fatto che __________ha confermato il ricevimento delle predette bollette, che il Comune di __________ha prodotto il doc. E sul quale è indicato che l'escusso è socio al 25% della società semplice "__________ " e che secondo la conferma del Comune di __________(doc. H) fino al 1996 non venivano emesse decisioni di tassazione, bensì unicamente le bollette contro le quali poteva essere presentato ricorso. Determinante è infatti che le due bollette doc. A e B non sono state emesse al nome dell'escusso e che, nonostante vi possa essere responsabilità solidale, nei suoi confronti non sussistono titoli di rigetto definitivo cresciuti in giudicato, che lo obbligano al pagamento delle imposte poste in esecuzione. 

                                         L'istanza 1. luglio 1999 del Comune __________ a è stata pertanto correttamente respinta in prima sede.

                                   2.   L'appello 9 settembre 1999 del Comune __________ va quindi respinto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80/81 LEF

pronuncia

                                   1.   L'appello 9 settembre 1999 del Comune __________ è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 345.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico del Comune __________, il quale rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione:    - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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