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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.02.2002 14.1999.61

February 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·385 words·~2 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.1999.00061

Lugano 11 febbraio 2002 EC/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 maggio 1999 da

contro

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 12/14 aprile 1999 dell'UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 17 giugno 1999 ha così deciso:

"1.    L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 57'000.-- oltre interessi al 5% dal 12.1.2.1997 e fr. 100.-- di spese esecutive.

2.     La tassa di giustizia in fr. 270.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall'istante, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte fr. 600.-- a titolo di indennità."

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che con atto 28 giugno 1999 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

rilevato che con osservazioni 16 luglio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con decreto 7 dicembre 1999 la Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord ha pronunciato il fallimento di __________;

ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita cessano di diritto durante la procedura di fallimento;

preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la __________ è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 5 novembre 2001;

considerato come la procedura d’appello sia cosi divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);

ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________  stata cancellata dal registro di commercio il 5 novembre 2001, la stessa non può essere condannata alla rifusione di ripetibili a controparte;

pronuncia

                                   1.   L’appello 28 giugno 1999 della __________, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 400.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione:                   __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

14.1999.61 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.02.2002 14.1999.61 — Swissrulings