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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.07.2000 14.1999.00087

July 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,824 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.1999.00087

Lugano 26 luglio 2000 /B/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 giugno 1999 da

__________ (patr. dall'avv. __________)

contro

__________ (patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 17/28 giugno 1999 dell'UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 23 agosto 1999 ha così deciso:

                                          "1.    L'istanza è accolta.

                                                  Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per l'importo di fr. 13'905.-- oltre interessi al 5% dal 30.06.1998 su fr. 2'781.--, dal 31.07.1998 su fr. 2'781.--, dal 31.08.1998 su fr. 2'781.--, dal 30.09.1998 su fr. 2'781.--, dal 31.10.1998 su fr. 2'781.-- e fr. 100.-- di spese esecutive.

                                           2.    La domanda 24 giugno 1999 di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.

                                           3.    Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 320.--, da anticipare dall'istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà all'istante fr. 500.-- a titolo di ripetibili."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 3 settembre 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 1. ottobre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che la parte appellata ha chiesto l'assistenza giudiziaria;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con PE n. __________ del 17/18 giugno 1999 dell'UEF di Locarno __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 13'905.-- , ossia fr. 2'781.-- oltre interessi al  5% dal 30.06.1998, fr. 2'781.-- oltre interessi al 5% dal 31.07.1998, fr. 2'781.-- oltre interessi al 5% dal 31.08.1998, fr. 2'781.-- oltre interessi al 5% dal 30.09.1998 e fr. 2'781.-- oltre interessi al 5% dal 31.10.1998, indicando quale titolo di credito: "contratto di lavoro 28.4.1995".

                                          Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                B.      La procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 28 aprile 1995 inviatole dall'escusso, quale titolare della ditta individuale __________, con cui è stata assunta come segretaria a partire dal 1. giugno 1995 con un salario (lordo) di fr. 3'000.-al mese (doc. A). __________ ha dichiarato di avere fornito la sua prestazione lavorativa dal 1. giugno 1995 fino al 31 ottobre 1995, ma di non avere mai ricevuto lo stipendio. Con l'esecuzione in esame la creditrice pretende il pagamento del suo salario per i mesi da giugno a ottobre 1995.

                                C.      All'udienza di contraddittorio l'escusso, ex marito della procedente, ha dichiarato che quest'ultima è stata effettivamente alle sue dipendenze per il periodo indicato, allorquando erano ancora sposati e che ha ricevuto il relativo salario. Infatti al momento della liquidazione del regime dei beni le parti si sono dichiarate reciprocamente tacitate per ogni loro pretesa. Il precettato ha poi rilevato che la procedente per anni non ha mai sollecitato il pagamento di arretrati salariali. Ha invece chiesto il certificato di salario per produrlo all'Ufficio tassazione a dimostrazione di quali erano le sue entrate. Se non avesse percepito il salario, avrebbe formulato delle riserve anche nei confronti del fisco.                                   

                                D.      Con sentenza 23 agosto 1999 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha accolto l'istanza argomentando che la procedente fonda la sua pretesa sulla lettera doc. A, che ha fatto sorgere tra le parti un rapporto di lavoro, e non sul certificato di salario doc. C. Il primo Giudice ha poi rilevato che non risulta controverso che la procedente ha prestato la propria attività lavorativa dal 1. giugno al 31 ottobre 1995, l'escusso avendo infatti confermato che la creditrice è stata alle sue dipendenze. Dalle tavole processuali non risulta che il debitore abbia soluto il suo debito salariale. L'allestimento del certificato di salario non controfirmato dalla procedente non costituisce una conferma dell'avvenuto pagamento degli importi in esso riportati. Lo stesso vale per la distinta dei salari 1995 allestita il 24 gennaio 1996 da __________ per la Cassa cantonale di compensazione AVS. In prima sede è poi stato rilevato che la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio concerneva unicamente la liquidazione del regime dei beni e non la pretesa salariale dipendente da un rapporto di lavoro tra i coniugi. Il primo giudice ha pertanto rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso. La domanda di assistenza giudiziaria della procedente è stata respinta per carenza di motivazione.

                                E.      Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede.

                                F.      Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:               1.      a)     La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                          b)    Il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata la prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 126 ad art. 82 LEF).

                                          c)     Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la procedente fonda la sua pretesa sullo scritto 28 aprile 1995 (doc. A) firmato dall'escusso, con cui quest'ultimo ha confermato alla procedente la sua assunzione a partire dal 1. giugno 1995 ad un salario di fr. 3'000.-- al mese.

                                                  Questo documento, dal quale è sorto tra le parti un rapporto di lavoro individuale ai sensi dell'art. 319 e ss. CO, costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, atteso che l'escusso non ha negato la prestazione lavorativa da parte della creditrice (cfr. verbale di contraddittorio p. 2 e appello p. 3 e ss.).

                                2.      a)     Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

                                          b)    Quale regime ordinario tra coniugi vige quello della partecipazione agli acquisti. Secondo l'art. 196 CC questo regime comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge. Ex art. 197 cpv. 2 n. 1 CC gli acquisti di un coniuge comprendono tra l'altro il guadagno del suo lavoro. Per l'art. 215 CC in caso di divorzio a ciascun coniuge spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro.

                                                  L'appellante pretende che con la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio siano state saldate anche le pretese salariali della procedente. Dalla clausola  5.4. della predetta convenzione 20/26 febbraio 1996 (doc. 1) emerge che le parti hanno dichiarato di nulla più vantare l'uno nei riguardi dell'altra a dipendenza dello scioglimento del regime matrimoniale. Considerato che secondo l'art. 215 CC in caso di divorzio a ciascun coniuge spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro, l'escusso avrebbe avuto diritto, se del caso, a metà del salario percepito dalla procedente. Per cui appare verosimile che con la predetta convenzione l'escusso abbia avuto tutto l'interesse a volere regolare, nel caso non lo fossero già state, anche le pretese salariali della moglie.

                                                  D'altronde costituisce indizio dell'avvenuto pagamento il certificato di salario doc. C allestito il 24 marzo 1997 dall'escusso, questo documento costituendo un allegato ufficiale destinato alla procedente da inoltrare con la sua dichiarazione d'imposta al competente ufficio di tassazione. Un altro indizio è costituito dalla distinta dei salari 1995 allestita il 24 gennaio 1996 (doc. 3) dal debitore, pure documento ufficiale da inviare alla Cassa cantonale di compensazione AVS.

                                                  Avendo l'escusso fornito sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile il pagamento del salario posto in esecuzione, l'istanza di rigetto dell'opposizione andava respinta.

                                3.      La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria presentata dall'appellata va respinta non essendone adempiuti i requisiti richiesti. La creditrice è ben lungi dall'essere indigente, considerato che essa dispone nel periodo entrante in linea di conto di un'indennità di disoccupazione di fr. 3'200.-- al mese oltre agli assegni per i figli e agli alimenti per il figlio __________di fr. 466.65 e che il marito percepisce un salario lordo di fr. 3'650.-- al mese. Dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria emerge peraltro che il Municipio di __________ ha pure ritenuto che la richiesta di assistenza giudiziaria non sia da accogliere, l'introito della richiedente e del marito permettendo di far fronte alle spese di patrocinio.

                                          Né va dimenticato che in procedura sommaria di rigetto le spese e gli oneri di patrocinio sono di regola di portata ridotta.

                                4.      L'appello 3 settembre 1999 __________ va accolto.

                                          Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:             I.      L'appello 3 settembre 1999 __________ o, è accolto. Di conseguenza la sentenza  23 agosto 1999 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

                                                  "1.      L'istanza 22 giugno 1999 __________, è respinta.

                                                   2.      La domanda  24 giugno 1999 di assistenza giudiziaria __________, è respinta.

                                                   3.      La tassa di giustizia di fr. 320.-- è a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità."

                                 II.      La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 480.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________ la quale rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.

                                III.      Intimazione:

                                          – __________.

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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