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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.03.2000 14.1999.00028

March 28, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,414 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.1999.00028

Lugano 28 marzo 2000 /CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 dicembre 1998 da

                                         patr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 giugno 1998 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore di __________ con sentenza 10 marzo 1999 ha così deciso:

      “1.   L'istanza è respinta.

       2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 380.--, da anticipare dalla parte istante, restano a carico di quest'ultima, la quale rifonderà alla parte convenuta fr. 600.-- di indennità.

       3.   omissis”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 22 marzo 1999 ha postulato la reiezione dell’istanza e protestato le spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

ritenuto

in fatto:

                                   A.   Con PE n. __________ del 23 giugno 1998 dell’UEF di Locarno (doc. D), __________ ha escusso la ditta __________ per il pagamento di due importi di fr. 34'802,50, oltre interessi al 5 % dal 12 febbraio 1997, e di fr. 2'757.--, oltre interessi al 5 % dal 22 giugno 1998, indicando quale titolo di credito "Selon jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton __________, du 18 février 1998, définitif et exécutoire dès le 13 mars 1998. Esecuzione inoltrata in base all'art. 297 LEF cpv. 2". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione all'esecuzione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio 20 gennaio 1999, l'escussa ha contestato integralmente l'istanza, argomentando che il credito in esecuzione, relativo a salari di ottobre, novembre e dicembre 1996, in quanto nato più di 6 mesi prima della concessione del concordato, non beneficerebbe del privilegio di prima classe previsto dall'art. 219 cpv. 4 LEF, di modo che l'esecuzione sarebbe vietata durante la moratoria concordataria (art. 297 cpv. 2 LEF).

                                         In replica, l'istante ha chiesto la sospensione della procedura fino a suo contrario avviso. Con lettera 11 febbraio 1999, l'istante ha poi chiesto l'emanazione della decisione, precisando che i suoi crediti erano da considerare come privilegiati, visto che erano insorti meno di 6 mesi prima della moratoria concordataria provvisoria 18 febbraio 1997 decretata dal Pretore __________ a favore della parte convenuta.

                                         Con scritto 24 febbraio 1999, quest'ultima ha dichiarato di mantenere la propria opposizione, visto che la moratoria provvisoria 18 febbraio 1997, poi tramutata in moratoria concordataria di 6 mesi con decreto del 5 maggio 1997, era stata decretata decaduta con decreto pretorile 13 maggio 1998. Il termine di 6 mesi dell'art. 219 cpv. 4 LEF, ha precisato la __________ , andava pertanto calcolato dalla data (27 maggio 1998) di concessione della seconda moratoria, sempre in corso in quel momento, di modo che i crediti dell'istante, insorti alla fine dell'anno 1996, non erano da considerare privilegiati.

                                         L'istante, in risposta, ha ancora fatto pervenire al Pretore uno scritto 9 marzo 1999 con allegati.

                                  C.   Con sentenza 10 marzo 1999, il Pretore di __________ ha respinto l'istanza di rigetto, argomentando che i crediti posti in esecuzione, quand'anche si volesse ammettere che una parte di essi era insorta a fine giugno 1997 (data per la quale il rapporto di lavoro era certamente terminato, anche tenendo conto del periodo di protezione in caso di malattia dell'art. 336c CO), non erano privilegiati ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 LEF, essendo nati più di 6 mesi prima della concessione, avvenuta il 27 maggio 1998, della seconda moratoria concordataria, e che, in queste circostanze, l'esecuzione promossa durante detta moratoria andava considerata nulla e la relativa istanza di rigetto respinta. Il Pretore ha pure considerato che dagli atti non risultava che la convenuta avesse dissuaso l'istante dal presentare una domanda di esecuzione durante il periodo della prima moratoria.

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________, ribadendo che la data topica per il calcolo del termine di 6 mesi dell'art. 219 cpv. 4 LEF era quella della concessione della prima moratoria, la seconda, concessa pochi giorni dopo, essendo unicamente la "continuità" della prima. L'escutente ha inoltre fatto valere che questo termine, in virtù dell'art. 219 cpv. 5 LEF, era stato sospeso durante il processo vodese relativo ai propri crediti, ossia dal 23 gennaio 1997 fino al 13 marzo 1998, di modo che questi risultavano comunque privilegiati anche se si dovesse calcolare il termine di 6 mesi dalla data di concessione della seconda moratoria.

                                         Nelle sue osservazioni 13 aprile 1999, la convenuta ha ribadito le sue tesi, evitando di pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 219 cpv. 5 LEF.

Considerato

in diritto

                                   1.   Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. La decisione 18 febbraio 1998, definitiva ed esecutiva dal 13 marzo 1998 (doc. C), costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione.

                                   2.   L'escusso, confrontato ad un tale titolo, dispone, oltre ai mezzi di difesa materiali di cui all'art. 81 LEF, di mezzi di difesa procedurali relativi alla regolarità della procedura di esecuzione e/o dell'istanza di rigetto dell'opposizione (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 50 ss. ad § 19; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 2 ad art. 81). In particolare, il rigetto va respinto, anche d'ufficio, se l'esecuzione è evidentemente nulla o perenta (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 43, per rinvio dal §148), ciò che è il caso di un'esecuzione inoltrata durante una moratoria concordataria (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 7 ad art. 297), e meglio dopo la sua concessione (Vollmar, op. cit., n. 3 ad art. 297 con rif.), purché non si tratti di una delle eccezioni riservate all'art. 297 cpv. 2 LEF.

                                   3.   In casu, la procedente si prevale appunto dell'eccezione di cui al n. 1 di questa disposizione. Secondo la sua opinione, i crediti posti in esecuzione beneficerebbero del privilegio di prima classe previsto all'art. 219 cpv. 4 LEF, perché relativi a salari sorti meno di sei mesi prima della concessione della prima moratoria concordataria (decreto 18 febbraio 1997). La seconda moratoria (decreto 27 maggio 1998), tuttora vigente, sarebbe solo la continuazione della prima, l'intervallo di tempo molto esiguo tra la decadenza della prima (decreto 13 maggio 1998) e la concessione della seconda moratoria inducendo a pensare che la decisione di decadenza sarebbe probabilmente fondata su "motivi di natura irrilevante". Tale motivazione non può essere seguita. Il decreto di decadenza non può in effetti più essere messo in discussione. Spettava all'escutente impugnarlo a tempo debito, ossia nel termine di 10 giorni previsto all'art. 307 LEF (per il rinvio dell'art. 295 cpv. 5, ultima frase LEF). La data determinante per il termine di 6 mesi è pertanto quella della seconda moratoria, ovvero il 27 maggio 1998.

                                   4.   L'appellante, tuttavia, fa valere sussidiariamente che il termine di 6 mesi è stato sospeso durante il processo civile vodese e che non era scaduto il 27 maggio 1998. Siffatto argomento, presentato per la prima volta in sede di appello, costituisce un novum che lede il divieto di cui all'art. 22 cpv. 4 LALEF. In effetti, se la questione dell'applicabilità dell'art. 219 cpv. 5 LEF è di natura giuridica, di modo che torna applicabile il principio iura novit curia, i fatti che giustificano l'applicazione di questa disposizione, ossia l'esistenza e la durata di un processo relativo al credito per il quale si richiede un privilegio, non sono stati tutti allegati in prima istanza. In particolare la data dell'inoltro della causa civile vodese (che, contrariamente a ciò che sostiene la creditrice nel suo appello, non è quella indicata nella "demande" [petizione] ‑ doc. A ‑ ma la sua data d'invio) non è stata addotta e non risulta dagli atti, almeno direttamente.

                                   5.   L’appello 22 marzo 1999 __________ va quindi respinto.

                                         La soccombenza dell'appellante in seconda sede giustifica che venga posta interamente a suo carico la tassa di giustizia e che a controparte venga assegnata un'indennità di fr. 600.-- (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 81, 219 e 297 LEF,

pronuncia

                                    I.   L’appello 22 marzo 1999  ____________________, è respinto.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 570.--, già anticipata da _________rimane a suo carico. Ella rifonderà inoltre a __________ fr. 600.-- di indennità.

                                  III.   Intimazione:__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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