Incarto n. 16.2011.9
Lugano 25 marzo 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26 febbraio 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 4 febbraio 2010 dal Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa n. 43/2009/O (contratto di mandato) promossa con istanza 4 agosto 2009 dall'
CO 1 ; (rappresentato dal Servizio centrale incassi, __________);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che RI 1 è stato ricoverato al Pronto soccorso dell'Ospedale __________ il 13 e il 21 marzo 2008, il 6 febbraio e il 7 marzo 2009;
che per le prestazioni di cura medica elargite in quelle occasioni, CO 1 ha emesso due fatture: la prima del 16 gennaio 2009 di fr. 289.25 e la seconda dell'8 maggio 2009 di fr. 156.–;
che la cassa malati __________, presso la quale RI 1 era assicurato, non ha pagato tali prestazioni poiché aveva sospeso l'assunzione dei costi delle prestazioni a seguito della mora dell'assicurato nel pagamento dei premi ai sensi dell'art. 64a cpv. 2 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal);
che con istanza 4 agosto 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 492.25 oltre accessori a saldo delle citate fatture, compresa la richiesta di pagamento delle spese amministrative di fr. 50.– così come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che all'udienza del 25 settembre 2009, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza lamentando in particolare l'inefficacia dell'operato del personale sanitario che gli ha elargito prestazioni inutili e non richieste senza invece prestargli le cure necessarie;
che statuendo il 4 febbraio 2010 il Giudice di pace supplente, accertata la legittimità dell'istante a procedere all'incasso delle fatture in questione, e rimproverato al convenuto di non avere provato la violazione degli obblighi che competevano all’istante in virtù del contratto di mandato che vincolava le parti, ha accolto l'istanza e ha obbligato il RI 1 a versare fr. 492.25 oltre accessori, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con ricorso per cassazione 26 febbraio 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese – disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali – una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
che, innanzitutto, il ricorrente si duole della mancata presa in considerazione da parte del primo giudice di documentazione medica, “prove e testimonianze“ dallo stesso allegate in udienza a sostegno delle sue lamentele;
che dal verbale d'udienza del 25 settembre 2009 sottoscritto senza alcuna riserva dal ricorrente, nulla si evince in tal senso;
che, del resto, il contenuto di un verbale si presume esatto e può essere impugnato solo con denuncia di falso (art. 119 cpv. 4 CPC ticinese);
che quindi le sole prove addotte dal convenuto sono i documenti formanti il plico 1;
che l'accertamento del primo giudice secondo cui da questi documenti non si evince nessuna negligenza a carico del personale ospedaliero, non appare arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile;
che, infatti, la responsabilità del personale medico presuppone cumulativamente una violazione delle regole dell'arte medica, un danno, un nesso adeguato di causalità naturale fra l'agire del medico e il pregiudizio, la colpa essendo presunta (art. 97 CO; Guillod, Responsabilité médicale: de la faute objectivée à l'absence de faute, in Responsabilités objectives, Ginevra 2003, pag. 155 segg.);
che al riguardo non basta lamentarsi di cure inadeguate per fondare una tale responsabilità ma occorre dimostrare l'esistenza dei presupposti testé citati;
che in merito all'art. 54 del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie citato dal primo giudice (LCAMal), il ricorrente ne equivoca l'interpretazione;
che, infatti, tale norma stabilisce unicamente la procedura che deve seguire il terzo fornitore di prestazioni che intende ottenere dal Cantone il rimborso dei costi attinenti cure di prima necessità (art. 50 cpv. 1 del Regolamento), ma non esclude che il fornitore di prestazioni possa agire direttamente nei confronti dell'interessato moroso, come avvenuto in concreto;
che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;
che giusta l'art. 313bis CPC ticinese, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC ticinese, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione;
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.