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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.12.2011 16.2011.8

December 20, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,678 words·~8 min·3

Summary

Accertamento di proprietà - demarcazione e iscrizione fondi

Full text

Incarto n. 16.2011.8

Lugano 20 dicembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 gennaio 2011 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 27 dicembre 2010 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa n. 13c/10 (accertamento di proprietà) promossa con istanza 10 febbraio 2010 dal  

CO 1; (rappresentato dal presidente __________, __________);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito della procedura di demarcazione dei confini e misurazione particellare ufficiale nel Comune di __________, a RI 1 è stata riconosciuta, in particolare, la proprietà delle particelle n. __________ e __________ MU situate in località monte __________. Il 26 settembre 2008 RI 1 ha inoltrato un'opposizione contro i piani di demarcazione rivendicando la proprietà di un'ulteriore superficie di 1800 m². Con decisione dell'11 gennaio 2010 la commissione di misurazione ha parzialmente accolto l'opposizione e “ha ritenuto giustificato attribuire all'opponente una superficie di m² 1600 circa, pari alla superficie mancante all'opponente, adiacente alla part. __________ MU __________, la quale formerà il nuovo fondo part. __________ MU __________ che viene attribuito all'opponente”.

                                  B.   Il 10 febbraio 2010 RI 1ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera chiedendo di annullare la decisione della commissione di misurazione. Accertato il valore litigioso inferiore a fr. 8000.–, il Pretore ha trasmesso gli atti al Giudice di pace del circolo di Riviera. All'udienza del 28 giugno 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 27 dicembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha stabilito che “la superficie MU __________ Comune di __________ rimane di proprietà del CO 1”.

                                  C.   Con ricorso per cassazione del 18 gennaio 2011 RI 1RI 3insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 CPC ticinese. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non ritenendo provata la sua rivendicazione di proprietà.  

                                         Invitato a presentare osservazioni il CO 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata comunicata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero, sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).

                                   3.   Il Giudice di pace ha accolto l'istanza poiché il convenuto non aveva dimostrato di avere un diritto sulla particella __________ MU di __________. Il ricorrente ritiene arbitraria questa conclusione e sostiene invece di aver fornito sufficienti elementi probatori a sostegno del suo diritto di proprietà sul fondo assegnato all'istante.

                                         a)   L'iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario federale ha luogo sulla base di una misurazione ufficiale (art. 950 cpv. 1 CC e 40 cpv. 1 Tit. fin. CC), di cui la legge sulla geoinformazione (RS 510.62) disciplina i requisiti qualitativi e tecnici (art. 950 cpv. 2 CC) e la cui esecuzione compete ai Cantoni (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. a LGeo e art. 12 e 43 dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale: RS 211.432.2).

                                                Nel Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge sulla misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale prevede, in particolare, che l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento (art. 20 cpv. 1 e 2). Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU (art. 35 cpv. 1 ). Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1). Le azioni contro le decisioni della commissione sono poi proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni (art. 11 cpv. 3). In sintesi, la decisione della commissione di misurazione può essere contestata davanti al giudice civile nel quadro di un'azione di accertamento della proprietà, nell'ambito della quale il giudice esamina liberamente la decisione su opposizione (art. 28 cpv. 3 lett. e OMU).

                                         b)   Nella fattispecie litigiosa è la proprietà di circa 1600 m2 di terreno situati sul Monte __________ che il geometra non aveva demarcato, ma che, come risulta dai piani di rilievo prodotti da __________ __________ all'udienza del 1° settembre 2009, era stata indicata come appartenente “al CO 1”. Su opposizione di RI 1, la commissione di misurazione ha ritenuto giustificato “attribuire all'opponente una superficie di m² 1600 circa, pari alla superficie mancante all'opponente, adiacente alla part. __________ MU __________, la quale formerà il nuovo fondo part. __________ MU __________”.

                                         c)   Ora, che in esito alla divisione ereditaria 4000 m2 di terreno situati sul Monte __________ appartengano al ricorrente può essere ammesso (rogito n. 3733 del notaio __________ __________, pag. 8). Sennonché, l'atto pubblico non permette di identificare, nemmeno per approssimazione, ove si situi il terreno rivendicato. Per di più, come ricordato dal geometra, al momento dei rilievi RI 1 gli ha mostrato i termini della sua proprietà “vale a dire della stalla, vecchio numero 122, e del terreno circostante”, soggiungendo che per lo stesso “presumibilmente in zona aveva ancora altri terreni che però non sapeva bene dove si trovassero” per poi concludere che “in ogni caso, per quel che concerne il monte __________, nei piani figurano unicamente le proprietà rilevate il 6 settembre 2007” (deposizione del 1° settembre 2009).

                                         d)   Visto quanto precede, in mancanza di una precisa indicazione dell'ubicazione della superficie rivendicata da RI 1, quella riferita al monte __________ appare troppo vaga, non si può ritenere che il primo giudice, secondo cui non vi erano prove della sua proprietà, abbia valutato arbitrariamente le prove, ovvero abbia misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, omesso senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza. Né soccorre il fatto che per la commissione di misurazione l'esistenza di manufatti e di vecchi termini testimoniasse l'uso privato della  zona. Per tacere del fatto che la decisione della commissione non vincola il giudice civile, né dal rilievo né dalla deposizione di __________ __________ risulta l'esistenza di manufatti o termini in corrispondenza della particella n. __________. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, poi, durante la sua audizione __________ non ha indicato che “gli avrebbe assegnato la superficie mancante a confine della particella n. __________”, il teste affermando unicamente che nei rilievi figurano unicamente le proprietà rilevate durante il sopralluogo. Ne discende che il ricorso, infondato, deve essere respinto.

                                         e)   Si aggiunga che qualche dubbio suscita l'operato della Commissione di misurazione che ha in sostanza accolto l'opposizione creando un nuovo fondo e attribuendolo all'opponente. Per l'art. 11 cpv. 1 della Legge sulla misurazione ufficiale la Commissione si occupa dell'evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie e alla riunione dei fondi, tant'è che il proprietario fondiario può inoltrare opposizione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini (art. 36 cpv. 1 delle medesima legge). Visto l'esito del ricorso la questione non merita ulteriore disamina.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di indennità, il CO 1 avendo rinunciato a formulare osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–   ; .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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