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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.01.2010 16.2010.9

January 25, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,809 words·~9 min·5

Summary

Rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo - domanda di revisione - termine di 20 giorni anche per procedura somnmaria - errore del primo giudice che non ha trasmesso alm per errore della Camera - rappresentanza processuale da parte del sindacato -limiti

Full text

Incarto n. 16.2010.9

Lugano 25 gennaio 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sulla domanda di revisione 13 gennaio 2010 presentata da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 28 dicembre 2009 da questa Camera (inc. 16.2009.22) nella causa inc. S 1/09 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 12 gennaio 2009 nei confronti di  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 13 novembre 2008 il Pretore del Distretto di Leventina ha obbligato CO 1, titolare dell'omonima impresa di costruzione, a versare al suo ex dipendente RI 1 fr. 2408.50 lordi oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2007 e fr. 550.– per assegni familiari, così come fr. 150.– a titolo di ripetibili. RI 1ndes, avendo ricevuto unicamente fr. 2583.75 netti, ha fatto notificare all'impresa di costruzioni CO 1 il precetto esecutivo n. __________dell'UE di Leventina per ottenere la rimanenza di fr. 693.75 oltre interessi del 5% dal 2 dicembre 2008.

B.    Vista l'opposizione interposta dall'escusso, con istanza del 12 gennaio 2009 RI 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Airolo per ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione. All'udienza del 30 gennaio 2009, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver versato al lavoratore tutte le sue pretese salariali.

                                  C.   Statuendo il 2 febbraio 2009 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella nota sentenza e rilevato che la convenuta aveva provato le sue asserzioni mediante documenti, ha respinto l'istanza.

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 12 febbraio 2009 RI 1, rappresentato dal sindacato __________, è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Nelle sue osservazioni 27 marzo 2009 il convenuto ha proposto il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 19 novembre 2009 il presidente di questa  Camera ha assegnato ad RI 1 un termine di 10 giorni per sottoscrivere personalmente il ricorso, con l'avvertenza dell'inammissibilità del ricorso in caso contrario. Preso atto che RI 1 non aveva dato seguito all'ingiunzione, con sentenza del 28 dicembre 2009 questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso per cassazione (inc. 16.2009.22).

                                  E.   Il 13 gennaio 2010 RI 1 ha introdotto a questa Camera una domanda di revisione, facendo valere di avere personalmente sottoscritto il ricorso, di averlo trasmesso, al Giudice di pace il quale, “visto che non lo concerneva” ha rispedito lo scritto al mittente. La domanda di revisione non è stata intimata per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La revisione di una sentenza può essere chiesta, fra l'altro, qualora il giudizio sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” (art. 340 lett. d CPC). In tali casi la revisione permette di riparare a palesi inavvertenze e a documenti del processo che per svista manifesta sono sfuggiti alla cognizione del giudice (cfr. Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.). La revisione di una sentenza emanata dalla Camera di cassazione civile si propone alla Camera medesima (art. 341 cpv. 2 CPC) nel termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC), ed è ammessa anche nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione in virtù del rinvio di cui all'art. 25 LALEF (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 340), Tempestiva, l'istanza in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Una domanda di revisione andrebbe di per sé notificata “alle altre parti”, le quali potrebbero formulare osservazioni entro 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC). In concreto l'intimazione della domanda a CO 1 si risolverebbe nondimeno – come si vedrà al considerando che segue – in un mero esercizio di forma, data la palese fondatezza del motivo invocato dall'istante. Giova procedere senza indugio, quindi, all'emanazione del giudizio.

                                   3.   Dagli atti risulta che RI 1, ricevuta l'ordinanza 19 novembre 2009 del presidente di questa Camera, ha sottoscritto personalmente il ricorso per cassazione 12 febbraio 2009 e ha rispedito il 26 novembre 2009 il plico con invio raccomandato n. 98.00.__________ a questa Camera per il tramite del Giudice di pace del circolo di Airolo. Questi “visto che non lo concerneva” ha rispedito lo scritto al mittente senza trasmetterlo a questa Camera come prevede l'art. 126 cpv. 1 CPC.

                                         Tenuto conto che i termini si ritengono rispettati se lo furono con l'insinuazione dell'atto all'autorità incompetente (art. 126 cpv. 2 CPC) e che la sottoscrizione del ricorso è intervenuta nel termine assegnato al ricorrente soccorrono nel caso di specie le premesse dell'art. 340 lett. d CPC per accogliere la domanda di revisione. Nelle circostanze descritte  occorre annullare la sentenza emessa il 28 dicembre 2009 da questa Camera e statuire sul ricorso per cassazione presentato da RI 1(art. 344 CPC).

                                   4.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

                                   5.   Nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice deve verificare se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF, così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF). Quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF). In presenza di un valido titolo esecutivo, quale è indubbiamente la sentenza 13 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Leventina, regolarmente passata in giudicato, le uniche eccezioni proponibili dall'escusso sono quelle enumerate all'art. 81 cpv. 1 LEF secondo il quale il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il credito è prescritto.

                                   6.   Il ricorrente ritiene errata la conclusione del primo giudice secondo cui il convenuto avrebbe provato di aver estinto il suo debito mediante pagamento. Ora da un canto la pretesa dell'istante, basata su un valido titolo esecutivo, ammonta a complessivi fr. 2583.75 netti (fr. 2408.50 lordi oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2007, fr. 550.– per assegni familiari e fr. 150.– per ripetibili) d'altro canto risulta che il convenuto ha effettuato un pagamento, non contestato, di soli fr. 1890.–, ciò che basta per escludere l'avvenuta estinzione del debito. Le ragioni addotte a sostegno del parziale pagamento (cfr. scritto 18 novembre 2008, doc. 1), sono irrilevanti ai fini della presente procedura ma dovevano, se del caso, essere sollevate nell'ambito di un ricorso contro la sentenza emessa il 13 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Leventina. Ne discende che per la differenza di fr. 693.75 non può essere fatta valere l'eccezione di estinzione del debito sicché la conclusione del primo giudice appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ciò posto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'errata applicazione dell'art. 81 LEF da parte del primo giudice, deve essere accolto.

                                   7.   Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza.

                                   8.   Quanto gli oneri della presente sentenza, bisogna distinguere tra “giudizio rescindente” e “giudizio rescissorio”. Per quanto attiene alla domanda di revisione, fondata, non si riscuotono spese, ma neppure si assegnano ripetibili, la stesura di una semplice lettera di poche righe non avendo causato all'istante costi apprezzabili. Per quel che è del ricorso per cassazione, invece, la tassa di giustizia e le spese seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderà al ricorrente un'adeguata indennità per l'incomodo occorsogli (commisurata alla circostanza che questi non si è valso del patrocinio di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 10).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:               I.   La domanda di revisione è accolta e la sentenza emessa il 28 dicembre 2009 da questa Camera nella causa inc. 16.2009.22 è annullata.

                                   II.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di revisione.

                                  III.   Il ricorso per cassazione è accolto. Di conseguenza la sentenza 2 febbraio 2009 del Giudice di pace del circolo di Airolo è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                   1.   L'istanza è accolta e l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF __________2.           La tassa di giustizia di fr. 100.–, spese comprese, è a carico della parte convenuta la quale rifonderà all'istante un'indennità di fr. 50.–

                                 IV.   Gli oneri del ricorso per cassazione, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dal ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

                                  V.   Intimazione a:

- ; -  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente:                                                                 La segretaria:

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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