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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.06.2011 16.2010.64

June 21, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,264 words·~6 min·3

Summary

Creditoria - contributi alla formazione dovuti nel settore della falegnameria - iura novit curia

Full text

Incarto n. 16.2010.64

Lugano 21 giugno 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30 giugno 2010 presentato da

RI 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro la sentenza emessa il 9 giugno 2010 dal Giudice di pace supplente del circolo di Lugano Est nella causa n. 7/2010/O (creditoria) promossa con istanza 26 gennaio 2010 dall'  

Associazione Svizzera __________  

esaminati gli atti  

ritenuto

in fatto:                          che il Regolamento del Fondo per la formazione professionale __________ dell'Associazione Svizzera __________ del 28 ottobre 2004, dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale con decreto del 29 giugno 2005, prevede l'assoggettamento di tutte le aziende che eseguono prodotti di __________ nel Cantone Ticino a un obbligo contributivo in favore del Fondo medesimo di fr. 240.– per tutte le aziende e di fr. 10.– per collaboratore;

                                         che il 15 maggio 2009 il Fondo per la formazione professionale __________ dell'Associazione Svizzera __________ ha chiesto alla società RI 1 il pagamento di fr. 440.– quale contributo per il 2009;

                                         che viste le resistenze dell'azienda, l'Associazione Svizzera __________ le ha fatto notificare il PE n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                         che con istanza del 26 gennaio 2010 l'Associazione Svizzera __________ ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Est per ottenere il pagamento di fr. 470.– oltre interessi del 5% dal 16 febbraio 2009 e spese esecutive, così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato precetto esecutivo;

                                         che all'udienza del 23 marzo 2010 indetta per la discussione, la  convenuta ha proposto di respingere l'istanza lamentando una disparità di trattamento rispetto alle “ditte estere che operano sul territorio nazionale o ditte indigene che usano altri metodi per ovviare alla problematica”;

                                         che statuendo il 9 giugno 2010 il Giudice di pace supplente, accertato l'assoggettamento della convenuta all'obbligo di contribuire al Fondo per la formazione professionale del ramo economico in questione, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 30 giugno 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. a) e g) CPC ticinese;

                                         che la ricorrente si duole di violazioni di natura formale e materiale, tali da giustificare l'annullamento della sentenza impugnata, il primo giudice non avendo in sostanza verificato la legittimazione dell'istante e il fondamento della sua pretesa;

                                         che al ricorso l'istante non ha formulato osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata notificata prima del 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali, la ricorrente non avendo evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. a CPC ticinese, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che il primo giudice, accertato l'assoggettamento della convenuta all'obbligo contributivo sancito dall'art. 4 del Decreto del 29 giugno 2005 con cui il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale __________ dell'Associazione Svizzera __________, l'ha condannata al pagamento dell'importo rivendicato;

                                         che la ricorrente contesta tale conclusione e rimprovera al primo giudice di averla condannata a pagare un importo sulla base di una fattura emessa dal Fondo per la formazione professionale __________ mentre l'istanza emana dall'Associazione Svizzera __________

                                         che, in concreto, la fattura del 15 maggio 2009 indica quale destinatario del pagamento il Fondo per la formazione professionale __________ (doc. B), ma non appare arbitrario ritenere che la richiesta emani dall'Associazione Svizzera __________, gestore del Fondo;

                                         che inoltre, visto come la sola intestazione della fattura non consenta di trarre conclusioni certe circa la titolarità del rapporto giuridico (cfr. II CCA sentenza inc. 12.2004.219 del 31 gennaio 2006 consid. 7.2), senza incorrere in arbitrio il primo giudice poteva ritenere che titolare della pretesa fosse l'istante, tanto più che la pretesa di pagamento si fonda sull'art. 4 del decreto 29 giugno 2005 con cui il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale del ramo economico in questione;

                                         che le altre contestazioni della ricorrente, riferite all'ammontare dell'importo richiesto (modalità di fissazione del contributo rispetto al numero dei dipendenti della ditta), all'ossequio della procedura di assoggettamento (prova dell'invio della richiesta di autodichiarazione, rispettivamente della stima del contributo per verifica), all'eventuale assoggettamento di altre ditte, alla sua esenzione dal pagamento dell'importo rivendicato poiché già partecipa in altro modo al finanziamento della formazione, sono irricevibili poiché addotte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 CPC ticinese);  

                                         che nulla giova alla ricorrente il richiamo al principio iura novit curia (art. 87 CPC ticinese), principio che non si estende alle questioni di fatto non allegate dalle parti e che quindi non le esonera dall'obbligo di addurre i fatti e offrire le prove pertinenti a sostegno delle loro argomentazioni e contestazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 324 ad art. 87);

                                         che in merito alla pretesa disparità di trattamento con altre ditte indigene, addotta per altro del tutto genericamente, e al carattere anticostituzionale dell'obbligo contributivo, ciò non esclude l'applicabilità del decreto in questione e quindi l'assoggettamento della ricorrente all'obbligo di versare il contributo in oggetto;

                                         che infine, per quanto attiene alle carenze formali dell'istanza, i firmatari della stessa (Werner Schär e Didier Kipfer) erano legittimati a sottoscriverla poiché iscritti nel Registro di commercio del Cantone Zurigo con firma collettiva a due;

                                         che in definitiva, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

                                         che non si pone problema di indennità, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 30 giugno 2010 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico della ricorrente. Non si  assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; – Associazione Svizzera __________.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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