Incarto n. 16.2010.61
Lugano 27 luglio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul “ricorso” 23 giugno 2010 presentato da
RI 1RI 1
contro la sentenza emessa il 10 giugno 2010 dal Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa n. 5/10 (contratto di noleggio) promossa con istanza 6 aprile 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 16 aprile 2008 RI 1 ha concluso con la società di autonoleggio CO 1, un contratto di locazione di autoveicolo avente per oggetto una SMART;
che secondo le condizioni generali allegate al contratto, parte integrante del medesimo e sottoscritte da RI 1, in caso di sinistro il locatario “riconosce……….a suo carico“ una franchigia di fr. 2000.–;
che il 4 maggio 2008 RI 1, mentre si trovava alla guida del veicolo preso a noleggio, è incorso in un incidente della circolazione;
che con istanza del 6 aprile 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Sonvico per ottenere il pagamento di fr. 2000.– oltre al rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che il giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di discussione del 27 maggio 2010, poi rinviata – su richiesta del convenuto – al 10 giugno 2010;
che alla discussone del 10 giugno 2010 il convenuto, che aveva preannunciato la sua assenza per vacanze mediante un fax giunto alla giudicatura di pace il giorno prima, non è comparso ed è rimasto precluso;
che statuendo lo stesso 10 giugno 2010 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto a pagare fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2008 e fr. 70.– di spese esecutive, con conseguente rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;
che con scritto 23 giugno 2010, indirizzato alla Giudicatura di pace e trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 ha formulato un “ricorso inerente all'udienza CO 1”, giustificando la sua assenza alla discussione e chiedendo di essere convocato a una nuova udienza onde poter far valere le proprie ragioni a comprova dell'infondatezza della pretesa avversaria;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 23 giugno 2010 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a giustificare la propria assenza alla discussione chiedendo “di poter fissare nuovamente un incontro per spiegare e dimostrare che la CO 1 non ha stipulato con me nessun contratto valido a norma di legge per potermi chiedere il danno della vettura”;
che, così facendo, il ricorrente non muove nessuna censura nei confronti dell'operato del primo giudice, ciò che impedisce a questa Camera di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);
che la richiesta del ricorrente potrebbe tutt'al più configurare una domanda di restituzione del termine per comparire all'udienza di discussione, possibilità accordata ove la parte dimostri di essere stata impedita di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato (art. 137 lett. b CPC);
che, ammessa la possibilità di una restituzione in intero anche dopo l'emanazione della sentenza – ciò che permetterebbe di ripristinare la situazione processuale esistente al momento in cui è subentrata la preclusione, concedendo alla parte quindi preclusa la possibilità di compiere l'atto processuale omesso senza sua colpa – la domanda, nondimeno, va formulata al giudice davanti al quale si è verificata la preclusione (CCC 16.2009.91 del 16 novembre 2009 con riferimenti);
che in tali circostanze il memoriale andrebbe quindi rinviato alla Giudice di pace per essere vagliato a tale stregua;
che nondimeno, data la palese infondatezza della domanda di restituzione in intero, il motivo addotto dal ricorrente non costituendo un fatto grave e inevitabile ai sensi dell'art. 137 lett. b CPC, ovvero un motivo reale e oggettivo, estraneo ad ogni omissione e a negligenza della parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 137), esclusa essendo quindi l'assenza per vacanze addotta dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 26 e 27 ad art. 137), per motivi di economia processuale questa Camera ritiene superfluo il rinvio degli atti al primo giudice;
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato come ricorso per cassazione, l'atto è irricevibile
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.