Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.07.2010 16.2010.47

July 19, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·745 words·~4 min·5

Summary

Contratto di carta di credito - ricevibilità del ricorso per cassazione

Full text

Incarto n. 16.2010.47

Lugano 19 luglio 201010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul “ricorso” 10 giugno 2010 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 28 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2010.76 (contratto di carta di credito) promossa con istanza 16 marzo 2010 dalla  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 18 gennaio 1989 RI 1 ha sottoscritto con la CO 1 una domanda di rilascio di una carta di credito VISA; 

                                          che con istanza del 16 marzo 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4271.– così come il rigetto dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________dell'UEF di Ginevra, corrispondenti allo scoperto maturato sull'utilizzo della menzionata carta di credito;

                                          che all'udienza del 22 aprile 2010, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere;

                                          che statuendo il 28 maggio 2010 il Pretore, accertata la sussistenza del credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e non contestata dalla convenuta, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 4271.– rigettando l'opposizione da questa interposta al citato  precetto esecutivo;

                                          che il 10 giugno 2010  RI 1 si è rivolta al Pretore chiedendogli spiegazioni del perché una medesima causa possa essere giudicata in due diversi Cantoni e di informarla su quanto essa debba fare;

                                          che il 17 giugno 2010 il Pretore ha trasmesso l'incarto a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione;

                                          che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, sotto pena della nullità (cpv. 3), le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

                                         che nello scritto 17 giugno 2010 RI 1, evocata la sua mancanza di comprensione della lingua italiana, si stupisce del fatto che l'istituto bancario si sia rivolto alla giustizia ticinese allorquando una causa analoga sia stata giudicata a Ginevra;

                                         che però nello stesso scritto fa manifesto difetto la volontà dell'interessata di ricorrere contro la sentenza del Pretore;

                                         che difatti l'interessata chiede al Pretore di dirle perché una medesima causa può essere giudicata in due diversi Cantoni (“je vous remercie de me dire pourquoi la même affaire peut être jugée dans deux cantons différents”) e chiede di essere informata su come debba comportarsi (“me renseigner sur ce que je dois faire maintenant”);

                                         che nelle circostanze descritte il memoriale dell'interessata non può essere trattato come rimedio giuridico, ma va ritornato al Pretore perché, eventualmente, vi dia seguito; 

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, l'atto essendo stato trasmesso a questa Camera senza la volontà dell'interessata;

                                         che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Trattato come ricorso per cassazione, l'atto è irricevibile.

                                   2.   L'atto è ritornato al Pretore ai sensi dei considerandi.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione a:

  ;  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.