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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.07.2010 16.2010.39

July 30, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,007 words·~5 min·4

Summary

Rigetto dell'opposizione - decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione - onere della prova a carico dell'autorità

Full text

Incarto n. 16.2010.39

Lugano 30 luglio 2010/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26 aprile 2010 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 2 aprile 2010 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa inc. n. 35-2010-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 23 dicembre 2009 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con decisione 21 ottobre 2008 la CO 1 ha ordinato a RI 1 la restituzione della prestazione complementare versatagli nel mese di maggio 2008 di fr. 1277.–;

                                         che il 16 marzo 2009 lo stesso ufficio, menzionando la decisione del 21 ottobre 2008, ha diffidato RI 1 a darvi seguito;

                                         che il 2 luglio 2009 la CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 1277.–, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         con istanza 23 dicembre 2009 la CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al citato precetto esecutivo;

                                         che all'udienza del 30 marzo 2010 indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido titolo esecutivo, la decisione del 21 ottobre 2008 non essendogli mai pervenuta;

                                         che statuendo il 2 aprile 2010 il Giudice di pace, deducendo dalla documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 26 aprile 2010 l'avv. RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova dell'effettiva notifica della decisione 21 ottobre 2008 della CO 1 al medesimo;

                                         che con scritto 8 giugno 2010 l'istante ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso;

e considerando

in diritto:

                                         che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,

                                         n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84)

                                         che quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);

                                          che l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale, ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

                                          che la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver ricevuto la decisione (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

                                          che nella fattispecie l'istante, assente dal contraddittorio, non ha provato l'invio del plico raccomandato contenente la decisione 21 ottobre 2008;

                                          che, al riguardo, all'istante sarebbe bastato allegare all'istanza le informazioni ottenute secondo il sistema “track and trace” della Posta, accessibile liberamente sul sito ufficiale di quest'ultima;

                                          che, invero, il ricorrente ammette di avere ricevuto la diffida del 16 marzo 2009 (doc. C; verbale del 30 marzo 2010);

                                          che nella misura in cui l'interessato è venuto in qualche modo a conoscenza dell'esistenza della decisione ci si può chiedere se in virtù dell'obbligo di diligenza egli non avrebbe dovuto informarsi sul contenuto della decisione, un'eventuale omissione potendogli in un secondo tempo essere opposta come abusiva;

                                          che in concreto, senza essere smentito, il ricorrente ha sostenuto di avere chiesto alla CO 1 “lumi su questa incredibile e a lui non conosciuta questione” senza ottenere risposta;

                                          che quindi il vizio di notifica non può essere sanato e il ricorso, fondato, deve essere accolto;

                                          che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con la conseguente reiezione dell'istanza;

                                          che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

                                          che si giustifica riconoscere al ricorrente un'equa indennità per l'incomodo occorsogli per la stesura del ricorso;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza la sentenza 2 aprile 2010 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. L'istanza è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 300.–, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 100.–.

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–,  sono poste a carico della CO 1 la quale rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 100.–.

                                   III.   Intimazione a:

,; .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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