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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.09.2011 16.2010.38

September 30, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,061 words·~5 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione - tassa di diffida quale titolo esecutivo - prova della notifica del titolo - indennità alla parte non patrocinata

Full text

Incarto n. 16.2010.38

Lugano 30 settembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26 aprile 2010 presentato dall'

  RI 1   

contro la sentenza emessa il 2 aprile 2010 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa n. 33-2010-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 14 gennaio 2010 dallo  

CO 1 (rappresentato dall'RA 1   

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 14 gennaio 2010 lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 30.–;

                                         che tale importo corrisponde alla tassa di diffida emessa il  27 giugno 2008 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città a carico di RI 1 per non aver inoltrato la dichiarazione d'imposta cantonale e federale per il biennio 2007/2008;

                                         che all'udienza del 30 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la decisione del 27 giugno 2008;

                                         che statuendo il 2 aprile 2010 il Giudice di pace, ritenuto che a sostegno della sua tesi la parte convenuta non ha esibito alcuna prova, mentre l'istante ha prodotto un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 26 aprile 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica al destinatario;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);

                                         che quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);

                                          che l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale, ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

                                          che la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver ricevuto la decisione e non vi sono indizi per ritenere il contrario (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

                                          che nella fattispecie l'istante, assente dal contraddittorio, di fronte alla precisa contestazione da parte del convenuto non ha fatto fronte a tale onere probatorio;

                                          che in tali circostanze la documentazione dallo stesso prodotta non può essere parificata a valido titolo esecutivo;

                                          che avendo evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali e un'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve essere accolto;

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con la conseguente reiezione dell'istanza;

                                          che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto  ai sensi dell'art. 313bis CPC ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 313bis CPC ticinese), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC ticinese);

                                          che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 CPC ticinese), ma la particolarità del caso giustifica una rinuncia a qualsiasi prelievo;

                                          che, per quanto riguarda le ripetibili rivendicate dal ricorrente in entrambe le sedi, la persona fisica che agisce da sé ha diritto soltanto a un'equa indennità per l'incomodo (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 26 aprile 2010 è accolto e di conseguenza la sentenza 2 aprile 2010 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. L'istanza è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 55.–, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al convenuto un'indennità di fr. 100.–.

                                   II.   Non si riscuotono tasse o spese del presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 100.–.

                                   III.   Intimazione a:

   ;  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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