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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.2011 16.2010.129

January 31, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,508 words·~8 min·5

Summary

Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - riconoscimento sottoscritto da rappresentante

Full text

Incarto n. 16.2010.129

Lugano 31 gennaio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 dicembre 2010 presentato da

RI 1  (patrocinata dalla , studio legale  )  

contro la sentenza emessa il 23 novembre 2010 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa n. 263-2010-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 23 ottobre 2010 da  

 CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 1° settembre 2009 CO 1 ha sottoscritto con __________, “per RI 1”, un contratto di locazione avente per oggetto due posteggi di sua proprietà a __________ per una pigione annua di fr. 1920.– (fr. 160.– mensili);

                                         che il 26 luglio 2010 la locatrice ha disdetto il contratto per il 31 luglio 2010;

                                         che il 14 settembre 2010 CO 1 ha fatto notificare ad RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 800.– oltre accessori, rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da marzo a luglio 2010, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                         che con istanza 23 ottobre 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al citato precetto esecutivo, producendo il contratto di locazione a valere quale riconoscimento di debito;

                                         che all'udienza del 23 novembre 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta non si è presentata avendo chiesto il giorno prima un rinvio per motivi famigliari;

                                         che statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace, respinta la richiesta di rinvio dell'udienza e accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 6 dicembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese, il primo giudice avendo erroneamente concluso alla presenza di un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti;

                                         che con decreto 10 dicembre 2010 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;

                                         che il 24 dicembre 2010 CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che la documentazione prodotta con le osservazioni (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver considerato il contratto di locazione prodotto dall'istante quale valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione nei suoi confronti, nonostante la stessa non sia parte al medesimo e tantomeno l'abbia sottoscritto tramite un suo valido rappresentante;

                                         che nella procedura di rigetto dell'opposizione, il cui scopo non è quello di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì la presenza di un titolo di rigetto (DTF 132 III 140), il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

                                         che in quest'ambito, attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (D. Staehelin op. cit., n. 21 segg. ad art. 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 163), dovendo altresì verificare che vi sia identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/Caprez, op. cit.);

                                         che, di principio, un contratto di locazione costituisce valido riconoscimento di debito per le pigioni scadute e per le spese accessorie nello stesso espressamente contemplate (D. Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF);

                                         che se il riconoscimento di debito è sottoscritto da un rappresentante del debitore, il rigetto dell'opposizione nell'esecuzione promossa nei confronti del rappresentato può essere pronunciato solo sulla base di un documento che attesti i poteri del rappresentante (DTF 112 III 88 consid. 2c);

                                         che trattandosi, come in concreto, di un'esecuzione proposta nei confronti di una persona giuridica, il rigetto dell'opposizione può essere pronunciato solo se i poteri del rappresentante (art. 32 al. 1 CO) o dell'organo (art. 55 al. 2 CC) che ha firmato, sono provati mediante documenti (DTF 130 III 88 consid. 3.1);

                                         che, invero, anche in assenza di una procura scritta il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere pronunciato se i poteri del rappresentante o dell'organo non sono contestati o si possono dedurre da un comportamento concludente del rappresentato o della società nel corso della procedura sommaria di rigetto, comportamento dal quale deve chiaramente risultare che il rappresentante o l'organo hanno firmato perché in tal senso autorizzati (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; D. Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 LEF);

                                         che nella fattispecie, il contratto di locazione indica quale conduttore “__________ per RI 1”, nondimeno egli non risulta essere legittimato a rappresentare RI 1, lo stesso non essendo iscritto a Registro di commercio quale organo della società (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 5 n. 10);

                                         che il fatto che la locatrice si sia sempre rivolta a __________ “c/o RI 1”, collegando il medesimo alla convenuta, non basta, a fronte delle contestazioni di quest'ultima, ad addebitarle oneri di pagamento derivanti da un contratto di locazione al quale la stessa non è parte;

                                         che davanti al primo giudice l'istante risulta aver dimostrato che “gli affitti venivano pagati, seppure con un po' di ritardo” (cfr. verbale 23 novembre 2010), sennonché di detti pagamenti non vi è nessun riscontro agli atti, il documento prodotto in questa sede non potendo essere considerato siccome irricevibile, di modo che non è possibile ricondurre i medesimi alla convenuta;

                                         che in concreto, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, la convenuta non risultando aver sottoscritto direttamente o indirettamente una qualsiasi dichiarazione in tal senso;

                                         che pertanto il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all'esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente erronea applicazione dell'art. 82 LEF;

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

                                          che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC ticinese), ritenuto che per la prima sede non viene riconosciuta nessuna indennità alla convenuta, assente dal contraddittorio.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 6 dicembre 2010 è accolto e la sentenza 23 novembre 2010 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. L'istanza è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 110.–, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   II.   Le spese giudiziarie di complessivi fr. 180.–, già anticipati dalla ricCO 1fr. 300.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

;   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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