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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.11.2010 16.2010.111

November 24, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·779 words·~4 min·3

Summary

Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - convenuto assente all'estero - eccezione di prescrizione - eccezione che compete alla parte e non al giuidice

Full text

Incarto n. 16.2010.111

Lugano 24 novembre 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 ottobre 2010 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 27 settembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2010.218 (contratto di carta di credito) promossa con istanza 20 agosto 2010 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 5 maggio 1997 RI 1 ha sottoscritto con la CO 1 una domanda di rilascio di una carta di credito __________; 

                                          che con istanza del 20 agosto 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 3688.75 oltre interessi del 15% dal 16 ottobre 1998 e il rigetto dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Ginevra, corrispondenti allo scoperto maturato sull'utilizzo della carta di credito;

                                          che all'udienza del 27 settembre 2010, indetta per la discussione, l'istante si è riconfermata nella sua domanda mentre la convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere;

                                          che statuendo quel giorno medesimo il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 3688.75 oltre interessi del 15% dal 16 ottobre 1998, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

                                          che con ricorso per cassazione del 14 ottobre 2010 RI 1 è insorta contro tale sentenza postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art. 327 lett. e) e g) CPC;

                                          che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare all'udienza poiché assente all'estero;

                                         che giusta l'art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nella fattispecie la ricorrente ammette di aver ricevuto la citazione all'udienza del 27 settembre 2010 speditale con invio prioritario (posta A) dopo l'insuccesso della notifica mediante invio raccomandato n. 98.__________, ritornato alla Pretura dopo la decorrenza del periodo di giacenza per mancato ritiro da parte della destinataria;

                                          che in simile evenienza, la mancata comparizione all'udienza deve essere imputata alla convenuta medesima la quale non può dolersi della lesione del suo diritto di essere sentita anche perché, se intenzionata a partecipare alla discussione, essa

                                          avrebbe potuto chiedere il rinvio dell'udienza o farvisi rappresentare;

                                          che, nel merito, essa contesta il mancato accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito di parte istante;

                                          che per l'art. 142 CO l'eccezione di prescrizione deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale, il giudice non potendo supplirvi d'ufficio (Däppen in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 3 e 4 ad art. 142 CO);

                                         che non avendo evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, il ricorso deve essere respinto;

                                          che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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