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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.06.2011 16.2010.107

June 24, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,234 words·~6 min·4

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza estera quale titolo esecutivo

Full text

Incarto n. 16.2010.107

Lugano 24 giugno 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° ottobre 2010 presentato da

RI 1 (patrocinato dall')  

contro la sentenza emessa il 23 settembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2009.3040 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 4 novembre 2009 nei confronti di  

CO 1 (patrocinata dall');  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con sentenza dell'8 aprile 2008, poi rettificata il 22 aprile successivo, il Tribunale distrettuale di Lubiana ha obbligato CO 1 a versare € 1516.90  a RI 1;

                                         che tale sentenza è passata in giudicato;

                                         che avendone invano chiesto il pagamento RI 1 ha fatto notificare a CO 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di: 1) fr. 2455.–, 2) fr. 3.–, 3) fr. 770.40 e 4) fr. 181.30 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “1) Delibera no. 1812/2003-III del 08.05.08 e rettifica di delibera no. 1812/2003-III del 22.05.08 Tribunale distrettuale di __________; 2) Apostilla Ministero della Giustizia della Repubblica di Slovenia; 3) Spese legali e di pagamento; 4) Spese di traduzione delle delibere”, cui l'escussa ha interposto opposizione;

                                         che con istanza del 4 novembre 2009 RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al citato precetto esecutivo;

                                         che all'udienza del 16 aprile 2010, indetta per il contraddittorio, l' istante, unico comparente, si è confermato nella sua domanda;

                                         che con ordinanza del medesimo giorno il Pretore ha però annullato tale udienza, il patrocinatore della convenuta non avendo potuto partecipare all'udienza a causa di un disguido dell'ufficio giudiziario, e ha citato nuovamente le parti all'udienza del 27 aprile 2010 poi rinviata al 28 aprile 2010;

                                         che il 19 aprile 2 010 il Pretore ha respinto una richiesta dell'istante volta all'annullamento della predetta ordinanza, 

                                         che al contraddittorio del 28 aprile 2010 l'istante, confermata la sua domanda, ha riaffermato la nullità dell'udienza, il verbale essendo già stato redatto e sottoscritto il 16 aprile 2010 e rilevando l'unicità dell'udienza di contraddittorio nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione;

                                         che, dal canto suo, la convenuta ha rilevato che davanti all'autorità slovena l'istante era stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per cui creditrice cessionaria della relativa pretesa, fatta valere dall'istante, era la Repubblica di Slovenia e che la pretesa originaria di € 1516.90 era stata ridotta, come avviene nella procedura ticinese, all'importo di € 842.74;

                                         che statuendo il 23 settembre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza poiché dai documenti prodotti dalla convenuta risultava che l'istante non era creditore dell'importo indicato nelle sentenze slovene;

                                         che con ricorso per cassazione del 1°ottobre 2010 RI 1 censura l'annullamento dell'udienza di contraddittorio del 16 aprile 2010 e contesta di non essere creditore della convenuta per la pretesa posta in esecuzione;

                                         che nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2010 CO 1 conclude per la reiezione del ricorso;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata comunicata alle parti prima del 31 dicembre 2010 sicché il ricorso per cassazione è disciplinato dal vecchio Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che la ricorrente contesta l'annullamento della prima udienza di contraddittorio del 16 aprile 2010 rilevando come l'art. 20 cpv. 4 LALEF prevede una sola udienza e che, comunque sia, il patrocinatore della convenuta si era presentato in ritardo rimanendo nella sala d'attesa senza avvisare il giudice della sua presenza;

                                        che nelle procedure sommarie di rigetto dell'opposizione sia prevista una sola udienza è vero (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 20 LALEF);

                                        che, nondimeno, il Pretore ha annullato l'udienza del 16 aprile 2010 sicché quella del 28 aprile successivo non può essere considerata una seconda udienza bensì la sola prevista dall'art. 20 cpv. 2 LALEF;

                                        che per quanto riguarda i motivi di annullamento dell'udienza del 16 aprile 2010 non vi sono ragioni per dubitare di quanto indicato dal Pretore, ovvero l'insorgenza di un disguido attribuibile all'ufficio giudiziario;

che, quindi, riscontrando un errore nella conduzione del processo, non appare arbitraria la soluzione del primo giudice di rimediarvi d'ufficio, il giudice del rigetto dovendo in ogni caso garantire alle parti il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.);                                                                                  

                                         che su questo punto, pertanto, il ricorso è destinato all'insuccesso;

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere considerato, come risulta chiaramente dalla sentenza del Tribunale distrettuale di Lubiana dell'8 maggio 2008 (doc. C) rispettivamente dalla relativa rettifica del 22 maggio 2008 (doc. E), che la convenuta è debitrice nei suoi confronti dell'importo ivi fissato;

                                         che, come risulta dalla decisione del Tribunale distrettuale di Lubiana del 18 maggio 2007 (doc. 4 e 5), nella procedura sfociata nella sentenza dell'8 maggio 2008  rispettivamente nella relativa rettifica del 22 maggio 2008 RI 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza legale gratuita;

                                         che, inoltre l'8 aprile 2010 il Tribunale distrettuale di__________ si è rivolto a CO 1 invitandola a pagare al tribunale stesso € 842.74 (doc. 6);

                                         che la richiesta si fonda sull'art. 46 della legislazione slovena in materia di assistenza legale gratuita, secondo cui i crediti dell'avente diritto all'assistenza legale delle spese in giudizio – in concreto RI 1 – passano alla Repubblica di Slovenia;

                                         che, quindi, senza incorrere in arbitrio il Pretore poteva ritenere che all'istante difettasse la titolarità della pretesa fatta valere in via esecutiva;

                                         che ciò posto il ricorso deve essere respinto;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

                                         che il ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– avv. – avv.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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