Incarto n. 16.2009.96
Lugano 14 ottobre 2009/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 30 settembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 15 ottobre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella causa inc. 223s–2009 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 24 agosto 2009 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con sentenza 15 settembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria, limitatamente a fr. 294.80 oltre fr. 30.– di spese esecutive, l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona fattogli notificare dalla CO 1 che con scritto 30 settembre 2009 RI 1 si è rivolto a questa Camera dichiarando di volersi opporre alla menzionata decisione;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, pena la nullità (cpv. 3), le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;
che in concreto il contenuto dello scritto 30 settembre 2009 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere;
che a fronte di una simile dichiarazione di ricorso, che non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ; -
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.