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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.12.2009 16.2009.65

December 30, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,895 words·~9 min·5

Summary

Contratto di lavoro - responsabilità del lavoratore - presupposti - prova del danno

Full text

Incarto n. 16.2009.65

Lugano 30 dicembre 2009/jm  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° luglio 2009 presentato da

RI 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro la sentenza emessa il 23 giugno 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, nella causa inc. DI.2008.90 (contratto di lavoro) promossa con istanza 12 giugno 2008 da  

 CO 1  (rappresentata dall'RA 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 ha lavorato dal 10 ottobre 2005 come aiuto-orologiaia per la RI 1, la quale il 30 novembre 2007 ha notificato alla lavoratrice un “preavviso di licenziamento” rimproverandole il sussistere di errori dovuti alla scarsa attenzione nella mansione assegnatale, per cui la invitava a voler lavorare con maggior impegno. Il 16 gennaio 2008 la datrice di lavoro ha poi licenziato CO 1 con effetto immediato, informandola che dalla liquidazione le sarebbe stata dedotto un importo per i danni da lei causati per negligenza. Il 31 gennaio 2008 la lavoratrice si è opposta al licenziamento e alla deduzione salariale, chiedendo il pagamento dell'integralità del salario per il regolare periodo di disdetta. Il 6 marzo 2008 la RI 1 ha comunicato alla dipendente la sua disponibilità in tal senso previa trattenuta di fr. 2460.– corrispondenti a danni a lei imputabili.

                                  B.   Con istanza 12 giugno 2008 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 2460.– oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2008 trattenuti dalla RI 1. All'udienza dell'8 ottobre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale limitandosi a presentare conclusioni scritte, nelle quali hanno riaffermato le loro rispettive posizioni.

                                  C.   Statuendo il 23 giugno 2009 il Pretore, pur accertando che la lavoratrice nello svolgimento della sua attività avesse rovinato degli orologi e causato quindi un pregiudizio alla convenuta, ha rimproverato a quest'ultima di non avere dimostrato l'entità del danno. Egli ha quindi obbligato RI 1 a versare all'istante fr. 2460.–  oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2008.

considerando

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 1° luglio 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di avere bensì accertato l'insorgere di un danno causato dalla lavoratrice, ma di non avere tenuto conto delle risultanze istruttorie che dimostravano l'entità del medesimo. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2009 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

                                   2.   Il primo giudice, pur accertando che la lavoratrice nello svolgimento della sua attività avesse causato un danno alla convenuta, ha rimproverato a quest'ultima di non averne dimostrato l'entità. La ricorrente censura questa conclusione, sostenendo che il primo giudice non ha tenuto conto delle circostanze, delle testimonianze assunte in istruttoria e della perizia rilasciata da P__________ __________.

                                         a)   I presupposti per addebitare a un lavoratore la responsabilità per i danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro secondo l'art. 321e CO sono già stati riassunti dal Pretore. A riguardo giovi rammentare che al datore di lavoro incombe l'onere della prova della violazione degli obblighi contrattuali, del danno e del nesso di causalità, mentre spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che escludono la sua colpa (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 101 segg. con numerosi rinvii giurisprudenziali e richiami dottrinali). Una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (cfr. DTF 110 II 349 consid. 6b).

in diritto:                    1.  

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:                 1.  

                                         b)   Il danno consiste in una riduzione involontaria del proprio patrimonio rappresentata da una diminuzione degli attivi, da un aumento dei passivi o da una perdita di guadagno; tale riduzione corrisponde alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio del creditore e lo stato che il patrimonio avrebbe presentato se l'evento dannoso non si fosse prodotto (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 3 ad art. 321e CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 2 ad art. 321e CO). Trattandosi di un contratto di lavoro, nella definizione di danno rientra sia il danno diretto al patrimonio del datore di lavoro a seguito del comportamento del lavoratore, che il danno indiretto riconducibile all'agire di quest'ultimo (Brühwiler, op. cit., n. 2a ad art. 321e CO).

                                   3.   a)   In concreto non è più controverso l'accertamento del primo giudice sulla violazione da parte della lavoratrice dei suoi obblighi contrattuali, in particolare quello di prestare la necessaria diligenza e attenzione nello svolgimento delle sue mansioni, con conseguente danneggiamento di orologi a lei affidati per l'inserimento di viti destinate a fermare il cerchio. Per quel che riguarda il danno subìto, la convenuta ha prodotto un conteggio 15  febbraio 2008, da lei allestito, dal quale si evince il danneggiamento di 75 “ruote a molla (B__________)” di orologi D__________ e di 420 “fondi” di orologi R__________ (doc. 2).

                                         b)   Ora, per quel che concerne gli orologi D__________, A__________ __________ ha dichiarato che “mettendo delle viti per bloccare il movimento all'interno della cassa, all'istante scappava via la punta del cacciavite e rovinava la ruota. Il che causava la rovina dei denti di una ruota e l'orologio si fermava… il danno comportava il fatto di dover smontare gli orologi, ordinare il pezzo rovinato e rimontarlo” (deposizione del 12 novembre 2008, verbali pag. 2). Il capo-catena ha da parte sua dichiarato che “imputo la responsabilità dei danni all'istante, alla quale avevo anche detto che se le fosse capitato qualche inconveniente di dirmelo che lo avrei riparato. Ciò non è avvenuto e gli orologi sono andati avanti nella produzione e sono addirittura arrivati fino ad __________ __________ al cliente” (deposizione di R__________ __________ del 12 novembre 2008, verbali pag. 4). E dalla e-mail del 5 dicembre 2007 trasmessa alla convenuta dalla __________ LTD. di __________ __________ risulta che 44 orologi erano giunti danneggiati (cfr. doc. 3, terzo foglio). E per la riparazione di questi pezzi, così come di 30 orologi fermati prima della spedizione, la convenuta ha dovuto rivolgersi alla E__________ SA per ottenere i pezzi di ricambio (conferme d'ordine del 6 novembre e 5 dicembre 2007 della E__________ SA: doc. 3, quarto e sesto foglio). S__________ __________, infine, ha rilevato che “i pezzi erano rovinati a tal punto da non poter essere sistemati. Non sempre è possibile lucidare il pezzo, se il meccanismo è rovinato bisogna cambiarlo. A volte non avevamo i pezzi di ricambio e dovevamo chiederli al fornitore, So che i pezzi danneggiati erano quelli fatti dall'istante. Lo so perché lo evinco dalla fiche che vengono firmate da chi fa il lavoro” (deposizione del 12 novembre 2008, verbali pag. 6). In tali circostanze la prova dell'entità del danno può ritenersi sufficiente sicché la conclusione del Pretore su questo punto appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Su questo punto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'errata applicazione dell'art. 321e CO ad opera del primo giudice, deve essere accolto.

                                         d)   In merito agli orologi R__________, dall'istruttoria è emerso che “è capitato che all'istante scappasse il cacciavite e che si rovinasse il fondo dell'orologio. Si tratta di una cosa di poco conto che può capitare. L'orologio veniva fatto lucidare e il problema era risolto”(deposizione di R__________ __________ del 12 novembre 2008, verbali pag. 4). L'intervento di lucidatura è poi stato eseguito da un'altra dipendente della convenuta appositamente addetta alla riparazione degli orologi (deposizione di Si__________ __________ del 12 novembre 2008, verbali pag. 6). Certo, è possibile che i danneggiamenti causati dall'istante fossero superiori alla media, ma non consta, né è preteso, che l'addetta alla riparazione nel lasso di tempo impiegato non abbia potuto eseguire altri lavori. Nelle circostanze descritte il Pretore senza incorrere in arbitrio poteva ritenere che la datrice di lavoro non avesse provato l'entità del danno. Il ricorso su questo punto deve essere respinto. 

                                   4.   Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera. Tenuto conto che la convenuta ha sufficientemente provato di avere sostenuto una spesa di fr. 595.60 per riparare 74 orologi danneggiati dalla lavoratrice, l'istanza deve essere accolta limitatamente a fr. 1864.40 (fr. 2460.– ./. fr. 595.60),

                                   5.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), e non vi è ragione per scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno. La ricorrente, maggiormente soccombente, rifonderà alla controparte, un'equa indennità.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 23 giugno 2009 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza __________ è condannata a versare a CO 1 fr. 1864.40.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2008.

                                         2. Non si prelevano tasse o spese. RI 1 rifonderà a alla controparte un'indennità ridotta di fr. 400.–.                                                                                               

                                   II.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente rifonderà alla controparte fr. 350.– quale indennità ridotta.

                                   III.   Intimazione a:

– ; – .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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