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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.03.2010 16.2009.36

March 22, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,443 words·~7 min·5

Summary

Contratto di compravendita - difetti - diritti del compratore - azione redibitoria o estimatoria - carattere non vincolante della scelta - risoluzione del contratto improponibile in caso di distruzione dell'oggetto - minor valore della cosa - onere della prova

Full text

Incarto n. 16.2009.36

Lugano 22 marzo 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2 aprile 2009 presentato da

RI 1 (SG) (patrocinato dall' PA 1)  

contro la sentenza emessa il 10 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2008.297 (contratto di compravendita) promossa con istanza 12 dicembre 2008 nei confronti di  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 14 dicembre 2007 RI 1, in risposta a un annuncio apparso su una rivista di lingua tedesca, ha acquistato da CO 1 un veicolo d'occasione, Subaru Justy 1.2/4WD al prezzo di fr. 2900.–. Il 4 febbraio 2008, una volta effettuato il versamento della somma pattuita, il veicolo è stato consegnato all'acquirente il quale ne ha immediatamente verificato lo stato, accorgendosi che la vettura non solo non presentava le caratteristiche garantite, ma non era nemmeno funzionante. Il 7 febbraio 2008 il compratore ha comunicato al venditore la rinuncia all'acquisto chiedendogli di riprendersi il veicolo e di restituirgli

                                         fr. 2900.–. Preso atto che CO 1 rifiutava di dare seguito alle sue richieste, RI 1 ha proceduto alla rottamazione del veicolo.

                                  B.   Con istanza del 12 dicembre 2008 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la restituzione di fr. 2900.–, corrispondente  al minor valore della cosa. All'udienza del 12 febbraio 2009, indetta per la discussione, l'istante si è riconfermato nella sua domanda mentre il convenuto, assente, si è lasciato precludere. 

                                  C.   Statuendo il 10 marzo 2009 il Pretore, accertata l'improponibilità dell'azione redibitoria avendo l'acquirente distrutto il veicolo ed esclusa la possibilità per l'istante di prevalersi dell'azione estimatoria sia perché vincolato alla scelta precedentemente effettuata, ovvero la risoluzione della vendita, sia perché non aveva provato il minor valore della cosa, ha respinto l'istanza.

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 2 aprile 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale. Con scritto 6 maggio 2009 il convenuto ha chiesto la conferma del giudizio impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

                                   2.   Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver respinto l'istanza non riconoscendogli la possibilità di introdurre un'azione estimatoria anziché un'azione redibitoria, diritto d'opzione riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza e per il quale, in considerazione dei gravi difetti presenti nel veicolo, si giustifica il risarcimento del minor valore della cosa pari al prezzo pagato. Sennonché il Pretore, ancorché in modo succinto, ha respinto la pretesa dell'istante non solo perché non ha ritenuto adempiuti i presupposti dell'azione estimatoria ma anche perché non ha ammesso quelli dell'azione redibitoria.

                                         a)   Secondo l'art. 197 CO il venditore risponde nei confronti del compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui essa è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze gli siano o meno note. In concreto non è in discussione la presenza di difetti nel veicolo venduto dal convenuto né la loro notifica tempestiva, controverso è sapere se la conclusione del Pretore secondo cui l'acquirente non ha diritto al minor valore della cosa per non avere lo stesso dimostrato l'ammontare della minusvalenza sia arbitrario.

                                         b)   Ora, se la cosa venduta presenta dei difetti, il compratore può optare tra l'azione redibitoria, e chiedere la risoluzione della vendita, o l'azione estimatoria e reclamare il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 cpv. 1 CO). Nella fattispecie, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità riconosciuta al compratore di modificare la sua scelta circa le menzionate opzioni (ius variandi), va innanzi tutto rilevato che la risoluzione del contratto comporta la reciproca restituzione delle prestazioni delle parti, ciò che in concreto è improponibile avendo l'acquirente distrutto il veicolo (art. 207 cpv. 3 CO; Honsell in: Basler Kommentar, 4ª edizione, n. 2 ad art. 207 CO; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3ª edizione, pag. 87 e 99; Tercier/ Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, §13 n. 843).

                                         c)   Per quanto attiene all'azione estimatoria con la quale il compratore può chiedere la riduzione del prezzo, questa è data solo se il difetto comporta un minor valore della cosa al momento della vendita (Maissen, Sachgewährleistungs-probleme beim Kauf von Auto-Occasionen, 1999, pag. 93), ovvero se esiste una differenza tra il valore oggettivo della stessa senza difetto e il suo valore oggettivo con il difetto. In questo senso il minor valore è un concetto oggettivo, indipendente dal prezzo di vendita, che può anche essere inferiore al valore della cosa difettata (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 16 ad art. 205 CO; Giger in: Berner Kommentar, n. 23 ad art. 205 CO), e si determina in applicazione del metodo relativo, secondo cui lo stesso viene stabilito riducendo il prezzo di vendita proporzionalmente alla differenza esistente tra il valore oggettivo della cosa senza difetti e il suo valore oggettivo con i difetti (Giger, op. cit., n. 17 seg. ad art. 205 CO; Tercier/ Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., §13 n. 876; Rep. 1982 pag. 392).

                                         d)   Sennonché, in concreto l'istante non solo non ha fornito nessuna indicazione in merito al minor valore del veicolo essendosi limitato a sostenere che lo stesso era “inutilizzabile” (cfr. istanza pag. 4 ad 4), ma la sua domanda, intesa alla restituzione dell'intero prezzo pagato, non sarebbe in ogni caso proponibile così come concluso senza arbitrio dal Pretore. L'art. 205 cpv. 3 CO esclude infatti la possibilità di far valere il minor valore della cosa quando questo corrisponde al prezzo pagato, rinviando in questo caso alla sola azione redibitoria, pure improponibile nel caso concreto (Honsell, op. cit., n. 10 ad art. 205 CO; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., §13 n. 871; Venturi, in Commentaire romand du Code des Obligations I, op. cit., n. 17 ad art. 205 CO). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello del'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili di questa sede al convenuto, la redazione delle osservazioni 6 maggio 2009 non avendo comportato apprezzabili spese.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.      370.b) spese                         fr.        50.fr.     420.–

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-; -.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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