Incarto n. 16.2009.33
Lugano 7 aprile 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 marzo 2009 presentato da
RI 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 10 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2008.2975 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 13 novembre 2008 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con sentenza del 29 luglio 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha accolto un'istanza della __________ Sagl di __________, patrocinata dall'avvocato CO 1, volta a ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani o imprenditori a carico della particella n. __________ RFD di __________ appartenente a K__________ __________ e RI 1, ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dall'istante, a carico dei convenuti tenuti a rifondere, in solido, alla controparte fr. 1800.– per ripetibili;
che con istanza 13 novembre 2008 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso di fr. 2800.–;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante oltre alla citata sentenza 29 luglio 2008 ha prodotto una cessione di credito sottoscritta il 27 agosto 2008 dalla __________ Sagl a favore del proprio legale;
che all'udienza del 10 marzo 2009, indetta per il contraddittorio, l'istante si è riconfermato nella sua domanda mentre la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;
che statuendo quello stesso giorno il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;
che con ricorso per cassazione del 20 marzo 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
che la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente attribuito alla sentenza 29 luglio 2008 la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di un'attestazione di passaggio in giudicato e la mancata identità tra il procedente e il cedente dell'importo posto in esecuzione;
che il ricorso non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, SchKG 1, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF);
che per assurgere a valido titolo esecutivo, la decisione deve aver assunto carattere definitivo, questione che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice indipendentemente da una sua contestazione da parte del convenuto (D. Staehelin, n. 9 ad art. 80 LEF);
che l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale, ovvero dall'assenza di una sua impugnazione nei termini stabiliti, circostanza questa che non deve necessariamente risultare da un'attestazione sul titolo ma può essere dedotta anche da altre circostanze, quale la mancata contestazione del suo passaggio in giudicato da parte della convenuta o dalla decorrenza di un lungo lasso di tempo dalla sua emanazione (D. Staehelin, op. cit., n. 7, 9 e 55 ad art. 80 LEF);
che agli atti, invero, manca un’attestazione del passaggio in giudicato, nondimeno è nota al presidente di questa Camera la mancata impugnazione della sentenza 29 luglio 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, davanti alla prima Camera civile di cui è vicepresidente;
che, del resto, nemmeno la ricorrente pretende il contrario;
che oltre al carattere esecutivo del titolo il giudice del rigetto deve accertare anche l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF);
che se di principio legittimata a chiedere il rigetto dell'opposizione è unicamente la persona designata quale creditrice nel titolo medesimo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 17), tale legittimazione compete anche alla persona diventatane titolare in virtù di una cessione (art. 164 CO);
che la questione di sapere come il giudice del rigetto definitivo debba determinarsi in mancanza di identità tra creditore ed escutente nel caso di cessione del credito posto in esecuzione o di successione a titolo universale è controversa (per tutti: D. Staehelin, op. cit., n. 35 ad art. 80);
che, nondimeno, la scelta del primo giudice di fondarsi su una dottrina, peraltro maggioritaria, secondo la quale il rigetto definitivo dell'opposizione va concesso qualora il procedente provi con documenti la cessione del credito dopo l'emanazione del titolo esecutivo (cfr. anche CEF sentenza inc. 14.__________ del 23 maggio 2002, consid. 3 con vari riferimenti), non può essere considerata arbitraria;
che viste queste premesse, avendo l'istante prodotto una cessione scritta a comprova della titolarità del credito da questi posto in esecuzione (doc. B), egli era sicuramente legittimato a proporre la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione qui in discussione;
che pertanto il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante, al quale il ricorso non è stato notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.– sono posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.