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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.04.2010 16.2009.20

April 13, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,102 words·~11 min·5

Summary

Contratto d'appalto - mancato pagamento mercede per inadempienza - eccezione improponibile se è data l'azione di garanzia per difetti - contestazione tasse e spese di giustizia

Full text

Incarto n. 16.2009.20

Lugano, 13 aprile 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13 febbraio 2009 presentato dall'

RI 1 (patrocinato dall' PA 1)  

contro la sentenza emessa il 15 gennaio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2008.306 (contratto d'appalto) promossa con istanza 20 dicembre 2006 dalla  

CO 1 (patrocinata dall' PA 2);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Nella primavera del 2004 RI 1, intenzionato a ingrandire la piscina della sua abitazione di __________, ha incaricato la ditta CO 1 di posare un manto plastico (PVC) di rivestimento del fondo e delle pareti perimetrali della piscina. Il 14 giugno 2004 CO 1 ha trasmesso al committente una fattura per le proprie prestazioni di complessivi fr. 11 250.85. RI 1, che nel frattempo aveva versato alla ditta un acconto di fr. 5000.–, ha rifiutato di procedere al saldo addebitando alla ditta una perdita di acqua dalla piscina. CO 1 ha contestato ogni responsabilità, i lavori commissionatigli essendo stati

                                         eseguiti a regola d'arte.

                                  B.   Con istanza del 20 dicembre 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 6250.85 così come il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 5 febbraio 2007, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza prevalendosi della grave difettosità dell'opera fornita e invocando l'eccezione di cui all'art. 82 CO, l'istante non potendo nulla pretendere sino all'eliminazione del problema riscontrato alla piscina.

                                  C.   Statuendo il 17 dicembre 2007 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha accolto l'istanza. Adita da RI 1 questa Camera con sentenza del 28 luglio 2008 ha annullato il giudizio impugnato per carente giurisdizione del Segretario assessore e ha rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse il caso egli medesimo (inc. 16.__________).

                                  D.   Il Pretore ha indetto un nuovo dibattimento finale per il 14 gennaio 2009, al quale le parti hanno rinunciato a comparire, il convenuto introducendo il 9 gennaio 2009 un memoriale conclusivo nel quale ha ribadito il suo punto di vista. Con sentenza del 15 gennaio 2009 il Pretore, esclusa la presenza di difetti nell'opera fornita dall'istante, non avendo in particolare il convenuto provato che la perdita di acqua riscontrata nella piscina sarebbe da ricondurre all'intervento di quest'ultima, ha accolto l'istanza obbligando il convenuto a pagare fr. 6250.85 oltre interessi del 5% dal 12 maggio 2005 e rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato PE.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto con un ricorso per cassazione del 13 febbraio 2009 nel quale postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice un'errata applicazione del diritto sostanziale, per aver esaminato la sua opposizione al pagamento della mercede rivendicata dall'istante nell'ottica dei principi che regolano la notifica dei difetti nel contratto di appalto anziché quale eccezione di inadempienza ai sensi dell'art. 82 CO. Egli si duole inoltre del riconoscimento all'istante di interessi di mora neppure richiesti e contesta l'ammontare delle spese giudiziarie. Con decreto del 18 febbraio 2009 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 9 marzo 2009 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

                                   2.   Il Pretore basandosi sulle risultanze istruttorie, dalle quali risultava che la ditta istante aveva regolarmente fornito la prestazione prevista dal contratto, e ritenuto che il convenuto non aveva provveduto al saldo delle prestazioni della ditta lamentando una perdita di acqua per la quale non era emersa alcuna responsabilità a carico dell'istante, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto al pagamento dell'intera mercede fatturata. Il ricorrente contesta tale conclusione e ribadisce che la sua opposizione al pagamento del saldo della fattura non era basata sulla presenza del difetto, bensì sull'eccezione di inadempienza in virtù della quale l'istante non aveva posato il manto plastico di rivestimento del fondo e delle pareti perimetrali della piscina a regola d'arte.

                                         Sennonché, così argomentando, il ricorrente dimentica che per

                                         motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto, il ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Ciò premesso il ricorso, di natura spiccatamente appellatoria, è improprio a sostanziare una critica di arbitrio. Già per questo motivo andrebbe dichiarato inammissibile. Si volesse da ciò prescindere, l'esito del ricorso non muterebbe per i motivi in appresso.

3.Secondo l'art. 82 CO, disposizione che il ricorrente sostiene essere stata disattesa dal primo giudice, chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale, deve averlo per parte sua già adempiuto, caso contrario la controparte può opporre l'eccezione di inadempienza del contratto. Siffatta eccezione presuppone, oltre all'esistenza di un contratto bilaterale, che le prestazioni siano esigibili e che il creditore non abbia eseguito o offerto di eseguire la propria prestazione (Hohl in: Commentaire romand du Code des obligations, n. 5 segg. ad art. 82 CO).

                                         a)   Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che senza essere stato smentito dalle risultanze istruttorie l'istante ha sostenuto di avere interamente adempiuto al contratto avendo fornito e posato il manto di rivestimento della piscina del convenuto, va rilevato che l'eccezione di cui all'art. 82 CO è improponibile se il debitore può far valere i suoi diritti nell'ambito di un'azione di garanzia per i difetti (Hohl, op. cit., n. 6 ad art. 82 CO; Gauh/Schraner in: Zürcher Kommentar, 1991, n. 137 ad art. 82 CO). Ora, dagli atti si evince che l'opposizione del committente al pagamento del saldo delle prestazioni della ditta era dettata dalla presenza di difetti nella sua piscina. Infatti, con lettera 16 luglio 2004 egli comunicava alla controparte di essere “disponibile a pagare la fattura solo dopo l'eliminazione del difetto della vostra opera” (doc. 2), mentre nella successiva lettera del 20 giugno 2005 ribadiva la propria “disponibilità a pagare la fattura solo dopo l'eliminazione del difetto del vostro impianto” (doc. 4). In questi scritti il convenuto ha chiaramente inteso notificare alla ditta appaltatrice la presenza di difetti nell'opera fornita (perdita di acqua) e non chiedere l'esecuzione del contratto, esecuzione che l'istante, come detto, ha provato di aver effettuato (Hohl, op. cit., n. 11 ad art. 82 CO), avendo provveduto al “rifacimento del manto di rivestimento saldato a caldo“ (cfr. lettera 4 maggio 2006, doc. 5). Per di più anche nella risposta il convenuto si è prevalso della presenza di difetti nell'opera fornita dall'istante e non della sua inadempienza.

                                         b)   In simile evenienza, la conclusione del primo giudice secondo cui il convenuto non avrebbe fatto fronte all'onere della prova che gli competeva dimostrando una qualsiasi carenza nell'intervento dell'istante (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª edizione, n. 1507 segg.; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, § 55 n. 4486), ovvero che la posa del telo di rivestimento della piscina del convenuto non sarebbe avvenuta a regola d'arte così da giustificare le perdite di acqua lamentate dal committente, non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Il solo fatto per l'istante di aver ammesso la presenza di perdite di acqua e di essere intervenuta a più riprese dopo la fatturazione delle sue prestazioni per escludere qualsiasi difetto nel suo intervento, non equivale a un'ammissione di responsabilità. Al contrario la ditta, che non ha fatturato queste sue ulteriori prestazioni, ha dimostrato la propria disponibilità nel voler trovare una soluzione ai problemi lamentati dal convenuto, senza che da questa sua disponibilità possa essere dedotto nulla, tantomeno il riconoscimento del difetto.

                                               Il convenuto, per di più, non pretende di aver provato la responsabilità dell'istante, ma si limita a dedurla dal fatto per quest'ultima di aver ammesso la presenza di una perdita di acqua dalla piscina e dall'avvenuta riparazione del “tubo che perdeva nel locale filtri” (cfr. deposizione J__________ S__________, verbale del 17 aprile 2007) e che secondo l'istante era all'origine dei problemi alla piscina (cfr. verbale del 5 febbraio 2007 pag. 2 in alto). Ciò posto, senza incorrere in arbitrio, il primo giudice poteva escludere la responsabilità dell'istante per il difetto lamentato dal convenuto, il quale non può richiamarsi con successo all'eccezione di inadempienza del contratto per ribaltare l'onere della prova a carico dell'istante, chiedendo a quest'ultima di provare l'adempimento del contratto di appalto, contratto peraltro dalla stessa pacificamente adempiuto avendo fatturato tutte le prestazioni concordate ed effettuate.

                                   4.   Per quanto attiene al riconoscimento all'istante degli interessi di mora, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice non ha violato l'art. 86 CPC poiché con l'istanza la ditta ha indicato il valore di causa in fr. 6250.85 “come a PE”, potendosi quindi ritenere, senza arbitrio, che in ciò fossero espressamente richiesti anche gli interessi di mora.

                                   5.   Il ricorrente contesta le spese giudiziarie di fr. 225.– ritenendole errate. La contestazione sull'ammontare della tassa di giustizia e delle spese è deferibile a questa Camera con ricorso per cassazione (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005), sennonché nella determinazione e nella suddivisione delle stesse il primo giudice fruisce di ampio apprezzamento, censurabile in appello, così come in cassazione, solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). In concreto, per tacere del fatto che il ricorrente nemmeno cifra la riduzione, egli si limita a rilevare che, tenuto conto delle spese postali e delle indennità per due testi, la spesa è errata ma ciò non basta per ritenere che il Pretore abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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