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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.10.2008 16.2008.40

October 7, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,377 words·~7 min·4

Summary

Rigetto provvisorio - riconoscimento di debito dedotto da un insieme di documenti - firma del debitore

Full text

Incarto n. 16.2008.40

Lugano 7 ottobre 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 aprile 2008 presentato da

RI 1 (patrocinata dall' PA 1)  

contro la sentenza emessa l'11 aprile 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura inc. n. EF.2008.322 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 4 febbraio 2008 da  

CO 1 (patrocinato dall' PA 2);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza del 4 febbraio 2008 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla società RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 6600.– oltre interessi, rivendicati per la mancata restituzione della cauzione di 3 mesi di affitto (garanzia) per un capannone industriale situato a __________ versato all'escussa oltre a fr. 103.- di spese.

                               B.  All'udienza dell'11 aprile 2008, indetta per il contraddittorio, nessuno è comparso. Con sentenza di quello stesso giorno, il Pretore, constatata la presenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, ha accolto l'istanza.

                                  C.   Con ricorso per cassazione del 22 aprile 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento. La ricorrente si duole in sostanza di un'arbitraria valutazione delle prove documentali e conseguente errata applicazione del diritto sostanziale a opera del primo giudice con riferimento al suo accertamento circa la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2008 l'istante conclude per la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali siccome riferite alla valutazione delle prove documentali ad opera del primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

                                   2.   I presupposti per ammettere l'esistenza di un riconoscimento di debito sulla base di un insieme di documenti sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che in tal caso il documento firmato deve riferirsi inequivocabilmente e direttamente a quelli che ne determinano l'importo (DTF 132 III 481 consid. 4.1 con riferimenti).

                                         a)   In concreto l'istante, a valere quale riconoscimento di debito, ha prodotto tre scritti. Il primo inviato il 19 dicembre 2006 dalla RI 1 a CO 1 del seguente tenore (doc. C):

                                                “Garanzia d'affitto __________ __________ -__________

                                                Caro CO 1

                                                Con la presente ti confermo che la garanzia sopraccitata è sempre sul nostro conto fiduciario e appena tornerò dalle vacanze natalizie sarà mia premura di spedirti un conteggio aggiornato e versarti la somma dovuta alla spett.le __________ Sagl sul conto da te indicato.

                                                Ti prego di farmi avere la conferma che la __________ Sagl è d'accordo di versarti questi soldi, altrimenti dovremmo chiedere l'intervento dell'ufficio di conciliazione.”

                                                Il secondo del 1° febbraio 2007 inviato a CO 1, in cui la __________ Sagl ha dichiarato (doc. B):

                                                “Egregio Signor CO 1,

                                                Vi autorizziamo a percepire e usare la somma di Fr. 6600.00 da noi versata come DEPOSITO DI GARANZIA alla fiduciaria __________ in data 11 marzo 02. La stessa somma Vi verrà da noi decurtata sul totale d'affitto rimanente fino a fine contratto.”

                                                E il terzo, del 13 febbraio 2007, inviato da CO 1 alla RI 1 del seguente tenore (doc. D):

                                                “Caro __________,

                                                ti ringrazio per il tuo interesse nei miei confronti.

                                                Come richiesto ti invio la cessione della garanzia d'affitto da parte della ditta __________ SA. La somma intera compreso gli interessi è da versare sul mio conto bancario presso la banca: __________ SA, __________ __________, conto numero __________.

                                                …….

                                                Allegato: autorizzazione __________

                                                                                Copia BS                          

                                         b)   Ora, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'accertamento secondo cui lo scritto del 19 dicembre 2006 costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, è arbitrario. Infatti in questo scritto la ricorrente rinvia a una garanzia d'affitto depositata sul suo conto fiduciario, senza tuttavia specificarne l'importo e senza riferirsi inequivocabilmente e direttamente ad ulteriori documenti che lo determinano. Anzi, la RI 1 si riservava di spedire all'istante un conteggio aggiornato, ponendo inoltre la condizione che la __________ Sagl fosse d'accordo con il versamento della garanzia all'istante.

                                               L'autorizzazione del 1° febbraio 2007 sottoscritta dalla __________ Sagl e inviata al locatore CO 1 per permettergli di percepire la garanzia depositata presso la fiduciaria __________ SA, a compensazione delle pigioni dovute fino a fine contratto (doc. B),  non contiene alcuno riconoscimento di debito da parte della RI 1. Anzi in questo scritto, quale depositaria della garanzia è indicata la __________ SA, mentre l'escussa non è nemmeno nominata.

                                                D'altro canto, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, non sussistendo un riconoscimento di debito della RI 1 ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, la suddetta autorizzazione della __________ Sagl (doc. B), inviata da CO 1 all'escussa con lo scritto 13 febbraio 2007 (doc. D), non può portare ad ammettere un riconoscimento di debito di quest'ultima nei confronti dell'istante. Ciò posto i documenti agli atti non rappresentano un valido titolo per il rigetto provvisorio dell'opposizione nei confronti dell'escussa.

                                         c)   Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto. Ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderà alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del ricorso impone altresì una modifica del pronunciato sugli oneri processuali di prima sede, che seguono la medesima ripartizione, fermo restando che alla convenuta, assente al contraddittorio, non viene riconosciuta alcuna indennità.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione è accolto, e la sentenza 11 aprile 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e così sostituita:

                                         1. L'istanza è respinta.

                                 2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall'istante, rimane a suo carico.

                                   II.   Gli oneri processuali, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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