Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.12.2008 16.2008.122

December 4, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,039 words·~5 min·6

Summary

Ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che ripropone la propria versione dei fatti

Full text

Incarto n. 16.2008.122

Lugano 4 dicembre 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 25 novembre 2008 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 10 novembre 2008 dal Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa n. O-11/2008 promossa con istanza 25 settembre 2008 dalla  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 25 settembre 2008 la società di incasso CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale per ottenere il pagamento di fr. 498.55 oltre interessi e spese così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposata dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;

                                         che tale importo corrisponde al saldo di una fattura emessa il 22 giugno 2007 dal dott. dent. __________ P__________ a titolo di onorario per prestazioni professionali svolte in favore della convenuta, pretesa poi ceduta all'istante per il tramite della Cassa dei medici dentisti;

                                         che all'udienza del 3 novembre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza ritenendo insoddisfacenti e difettose le prestazioni fornite dal dentista;

                                         che statuendo il 10 novembre 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza;

                                         che il 13 novembre 2008 __________ RI 1 si è rivolto al Giudice di pace “opponendosi al suo giudizio”;

                                         che il 20 novembre 2008 questa Camera, alla quale il predetto scritto era stato trasmesso per competenza, ha assegnato ad __________ RI 1 un termine di dieci giorni comunicare se l'atto doveva essere interpretato come ricorso per cassazione e in tal caso, farlo sottoscrivere da RI 1;

                                         che il 25 novembre 2008 RI 1 ha confermato l'intenzione di ricorrere contro la sentenza del Giudice di pace;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                         che per l'art. 328 cpv. 1 CPC il ricorso per cassazione si propone entro 20 giorni dalla notifica della sentenza;

                                         che, in concreto, la sentenza è stata intimata il 10 novembre 2008 sicché se lo scritto del 13 novembre 2008 è senz'altro tempestivo, le argomentazioni esposte nella lettera 25 novembre 2008 appaiono tardive, il termine di 10 giorni fissato da questa Camera riguardava la sottoscrizione della lettera del 13 novembre 2008 e non costituiva una proroga del termine di ricorso;

                                         che, comunque sia, in entrambi i casi il ricorso si rivela irricevibile;

                                         che, intanto, il documento prodotto con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile e deve essere estromesso dall'incarto, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

                                         che in concreto il contenuto degli scritti 13 e 25 novembre 2008 non superano la soglia imposta dalla procedura per essere trattati come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria contestazione in merito all'operato del dott. dent. __________;

                                         che, innanzitutto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Giudice di pace non ha deciso “in assenza di motivazione e privo di contraddittorio” giacché essa ha potuto esporre le sue argomentazioni all'udienza del 3 novembre 2008 e il Giudice di pace ha spiegato perché ha accolto l'istanza, ovvero perché la convenuta “risulta essere in mora nell’adempimento dei suoi doveri (pagamento): mora ingiustificata già solo a fronte dell'assenza di ogni e qualsiasi provata contestazione in merito”;

                                         che inoltre il solo fatto di produrre la fattura relativa alle prestazioni di un altro dentista non è sufficiente per dimostrare la difettosità dell'intervento eseguito dal dott. dent. P__________;

                                         che mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);

                                          che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                          che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi

in applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2008.122 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.12.2008 16.2008.122 — Swissrulings