Incarto n. 16.2007.48
Lugano 31 gennaio 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 maggio 2007 presentato da
RI 1 (patrocinata dall' RA 1)
contro la sentenza emessa il 9 maggio 2007 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa (inc. n. 8/O) promossa con istanza 10 marzo 2007 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 10 marzo 2007 RI 1 ha convenuto la società CO 1 davanti al Giudice di pace di Balerna per ottenere il rigetto dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso di fr. 1718.25, rivendicati a saldo di diverse fatture emesse tra il 26 ottobre e il 20 dicembre 2006 per prestazioni informatiche svolte in favore della convenuta;
che all'udienza del 17 aprile 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, salvo riconoscere una pretesa di fr. 246.40 relativa a una fattura del 21 novembre 2006, evidenziando l'inesistenza dei bollettini di lavoro firmati e producendo uno scritto del 22 marzo 2007 a comprova dell'avvenuta contestazione delle fatture;
che statuendo il 9 maggio 2007 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emersa una contestazione della convenuta in merito alla qualità degli interventi dell'istante, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 246.40 oltre interessi;
che con ricorso per cassazione del 16 maggio 2007 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare all'udienza del 17 aprile 2007 avendo ritirato la citazione quel giorno medesimo, mentre nel merito rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale accogliendo la contestazione della convenuta nonostante questa non abbia mai notificato tempestivamente eventuali difetti nell'opera fornita;
che secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella fattispecie, il 2 aprile 2007 il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 17 aprile 2007 alle ore 16.10, per la discussione dell'istanza;
che il plico raccomandato contenente la citata ordinanza destinata all'istante è stato spedito il 4 aprile 2007 ed è stato ritirato dall'interessata il successivo 17 aprile 2004 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________, di cui al doc. C prodotto con il ricorso);
che un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);
che il termine di giacenza è di sette giorni dall'arrivo dell'invio raccomandato all'ufficio postale del destinatario (sentenza del Tribunale federale H 338/00 del 13 febbraio 2001; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 1029; Bohnet, Faire défault à Neuchâtel, in RJN 2000 p. 46);
che quindi, in concreto, il termine di giacenza di sette giorni (decorrendo dal 6 aprile 2007, cfr. doc. C menzionato), è scaduto al più tardi il 13 aprile successivo, sicché la notifica è regolarmente avvenuta;
che indifferente è il fatto per l'istante di avere potuto ritirare la raccomandata anche oltre il termine di sette giorni, non potendo tale facilitazione concessa dall'Ufficio postale di __________ comportare una deroga ai principi generali sull'intimazione delle raccomandate (DTF 127 I 31);
che pertanto non si riscontra alcuna violazione del diritto di essere sentito della parte;
che in siffatte circostanze e a prescindere dalla proponibilità della domanda a questa Camera (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 137), non si giustifica di ritornare gli atti al Giudice di pace per trattare la domanda della ricorrente intesa alla restituzione in intero contro il lasso dei termini ai sensi dell'art. 137 lett. a CPC;
che la contestazione della ricorrente secondo cui essa non ha ricevuto il verbale d'udienza 17 aprile 2007 non merita particolare disamina giacché il Codice di procedura civile non prevede una sanzione in simile evenienza;
che inoltre la ricorrente non pretende avere subìto pregiudizio alcuno, le contestazioni formulate dalla convenuta all'udienza essendo state riprese nella sentenza;
che in merito ai documenti asseritamente trasmessi alla Giudicatura di pace, dall'incarto della stessa, invero, nulla emerge al riguardo, nondimeno il Giudice di pace non avrebbe potuto tenerne conto poiché in ogni caso le prove documentali devono essere allegate all'istanza o prodotte all'udienza (art. 294 cpv. 2 CPC);
che per quanto attiene alla pretesa tardività della notifica dei difetti, nello scritto del 22 marzo 2007 la convenuta ha espressamente fatto riferimento a precedenti discussioni intervenute con un collaboratore dell'istante, per cui non si può considerare errato e tantomeno arbitrario il fatto per il primo giudice di aver considerato tempestiva la notifica dei difetti da parte della convenuta;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 maggio 2007 di RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna .
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.