Incarto n. 16.2007.38
Lugano 21 maggio 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 maggio 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 aprile 2007 dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella causa a procedura speciale in materia di locazione (inc. n. DI.2006.195) promossa con istanza 18 novembre 2006 nei confronti di
CO 1 (rappresentata dalla RA 1 );
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che il 1° ottobre 2002 RI 1 ha concluso con la società Immobiliare dei CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima a __________ per una pigione mensile, compreso l'acconto per le spese accessorie, di fr. 1006.–, oltre al deposito di una garanzia di fr. 2000.–;
che il contratto è stato disdetto per mora del conduttore per la fine di gennaio 2005, mentre la restituzione dell'ente locato è avvenuta l'11 marzo 2005;
che con istanza 15 dicembre 2005 CO 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso per ottenere lo svincolo del deposito di garanzia con contestuale liberazione a suo favore di fr. 829.45 corrispondente alla quota della pigione del mese di marzo 2005, al conguaglio spese accessorie 2004/2005 e alle spese di richiamo,
che con decisione del 3 marzo 2006 l'Ufficio di conciliazione ha accolto l'istanza;
che il 18 novembre 2006 RI 1 ha convenuto l'CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la liberazione in suo favore dell'intero deposito di garanzia;
che con sentenza 16 aprile 2007 il Segretario assessore ha respinto l'istanza;
che con atto del 6 maggio 2007 RI 1 si duole dell'arbitraria valutazione delle prove effettuata dal primo giudice, dalle quali si evincerebbe l'inesistenza del credito rivendicato dalla locatrice e oggetto della trattenuta di fr. 829.45 sul deposito di garanzia;
che, come ritenuto dal Segretario assessore, tali contestazioni sono improponibili in questa procedura poiché andavano proposte al Pretore mediante ricorso contro la decisione dell'Ufficio di conciliazione nel termine di 30 giorni (art. 274f cpv. 1 CO);
che non essendo stata contestata, la decisione 3 marzo 2006 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso è passata in giudicato, sicché il ricorrente non può più dolersi delle sorti del deposito di garanzia;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 maggio 2007 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.