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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.01.2007 16.2006.95

January 30, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·556 words·~3 min·4

Summary

rigetto provvisorio - ritiro esecuzione - ritiro ricorso per intervenuta transazione - desistenza - attribuzione delle spese

Full text

Incarto n. 16.2006.95

Lugano 30 gennaio 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15 settembre 2006 presentato da

RI 1  (patrocinata dall'  RA 1 )  

contro la sentenza emessa il 5 settembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.200) promossa con istanza 20 giugno 2006 da  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che con istanza 20 giugno 2006 la CO 1 RI 1           che all'udienza del 17 agosto 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando in particolare la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione;

                                         che con sentenza 5 settembre 2006 il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel citato contratto di inserzione, ha parzialmente accolto l'istanza pronunciando il rigetto dell'opposizione limitatamente a fr. 5509.10 oltre interessi e spese esecutive;

                                         che contro la sentenza appena citata RI 1 è insorta con un ricorso del 15 settembre 2006 per ottenerne l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente concluso alla presenza di un valido riconoscimento di debito;

                                         che il 16 gennaio 2007 la ricorrente ha comunicato a questa Camera il perfezionamento di un accordo tra le parti in virtù del quale è stata ritirata l'esecuzione alla base del giudizio dedotto in cassazione, con conseguente richiesta di stralcio del ricorso;

                                          che la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         che il ritiro del ricorso equivale, di principio, a desistenza, onde l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

                                          che non si giustifica attribuire ripetibili all'istante, le osservazioni del 25 ottobre 2006, introdotte dopo il termine di 10 giorni dalla notifica del ricorso, essendo tardive; 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:                

                                   1.   Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-     ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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