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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.08.2006 16.2006.77

August 4, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·869 words·~4 min·3

Summary

rigetto definitivo - decisione pagamento tassa militare - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data al fratello della parte - obbligo per la parte di notificare un suo recapito

Full text

Incarto n. 16.2006.77

Lugano 4 agosto 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 giugno 2006 presentato da

 RI 1   RA 1  

contro  

le sentenze 31 maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nelle procedure sommarie in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 418a/06/S e inc. n. 419a/06/S) promosse con separate istanze 2 maggio 2006 da

CO 1 rappr. dall'RA 2

con le quali l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte

dall'escusso ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con separate istanze 2 maggio 2006 lo CO 1, per il tramite __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 200.rivendicato a titolo di tassa militare per il 1999, e al PE n. __________ emesso per lo stesso importo e concernente la tassa militare del 2000, oltre a fr. 30.- a titolo di spese esecutive;

                                         che a valere quali titoli esecutivi l'istante ha prodotto le decisioni 20 dicembre 2001 relative alla tassa di esenzione dall'obbligo militare per il 1999 e il 2000, con l'attestazione del loro passaggio in giudicato;

                                         che con sentenze 31 maggio 2006 il Giudice di pace, preso atto dell'assenza del convenuto al contraddittorio e accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto le istanze;

                                         che con scritto 7 giugno 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace, __________ è insorto, per conto del fratello __________, contro i predetti giudizi;

                                         che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, è nullo, difettando a __________ __________ la legittimazione alla rappresentanza del convenuto RI 1, ossia mancando un presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);

                                          che infatti, legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

                                          che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________, per conto del fratello RI 1 nei confronti del quale sono state promosse le procedure esecutive, è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

                                         che, quand'anche fosse ricevibile, il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non contiene nessuna censura nei confronti della decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione di norme di diritto, nullità prevista dall'art. 329 cpv. 3 CPC;

                                         che infatti per il ricorrente le autorità amministrative, ancorché debitamente informate, avrebbero  commesso errori nell'intimazione delle decisioni destinate al fratello a un indirizzo inesatto;

                                         che, per contro, da ricerche esperite da questa Camera presso l'Ufficio controllo abitanti di __________ risulta che il convenuto ha lasciato il suo domicilio in via __________ 11 a __________ dal 1° maggio 2000 per recarsi all'estero senza notificare un nuovo recapito;

                                         che, pertanto, egli sopporta le conseguenze di questa sua negligenza giacché spetta alla parte interessata adottare le misure appropriate affinché le comunicazioni dell'autorità, alla quale aveva precedentemente comunicato il suo recapito a __________, ove peraltro gli sono pure state notificate le decisioni del Giudice di pace, gli possano essere notificate al nuovo recapito o presso un suo rappresentante (cfr. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 921);

                                         che, dunque, anche nel merito il ricorso sarebbe sprovvisto di fondamento poiché dalla documentazione allegata al ricorso, e di principio inammissibile l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, non risulta nessuna domanda di condono riferita alla tassa militare, domanda che secondo l'art. 37 cpv. 2 della Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO), doveva essere formulata per iscritto dall'interessato;

                                         che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili all'istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 7 giugno 2006 di RI 1, in quanto presentato da __________, è nullo.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-   ; -     

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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