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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.02.2006 16.2006.20

February 22, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·491 words·~2 min·4

Summary

eccezione di non ritorno a miglior fortuna - ricorso per cassazione improponibile

Full text

Incarto n. 16.2006.20

Lugano 22 febbraio 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 febbraio 2006 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 1° febbraio 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n.

EF.2005.3371) nella procedura sommaria di ammissione dell'opposizione - per non

essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) - interposta al PE n. __________ del

l'UE di Lugano da parte di

CO 1  

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con sentenza 1° febbraio 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli dalla CO 1 per l'incasso di fr. 5'028.30 oltre accessori rivendicati sulla base dell'attestato carenza di beni n. __________ del 4 agosto 1997 oltre a spese varie, non ha ammesso l'opposizione motivata con il mancato ritorno a miglior fortuna, non avendo l'escusso, assente dal contraddittorio, reso verosimile tale eccezione;

                                         che con scritto 14 febbraio 2006, indirizzato alla Pretura e da questa trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

                                         che secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;

                                         che il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna è definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun rimedio di diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; DTF 126 III 112; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m. 5 );

                                         che ne consegue l'improponibilità del presente atto;

                                         che l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure è quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 21 ad art. 265a LEF);

                                         che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 14 febbraio 2006 di RI 1 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-    ; -   urigo.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello

La presidente                                                        La segretaria

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