Incarto n. 16.2006.16
Lugano 4 ottobre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 28 ottobre 2006 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile (inc. n. 50/2005/0) promossa con istanza 8 agosto 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 484.20 oltre accessori a titolo di
mercede derivante da contratto di appalto, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 8 agosto 2005 la CO 1, ditta specializzata nella fornitura e montaggio di tende da sole, ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Pregassona per ottenere il pagamento di fr. 484.20 (fr. 450.– + IVA). Tale importo corrisponde a una fattura emessa il 22 luglio 2005 per la fornitura di una tenda da sole che la convenuta ha ordinato per poi rifiutarne successivamente la posa. All'udienza del 13 ottobre 2005 la convenuta si è opposta alla pretesa sostenendo che quanto fornito dall'istante non corrispondeva a quanto richiesto, tant'è che ha dovuto rivolgersi a un'altra ditta alla quale ha versato fr. 850.–. Essa ha pertanto chiesto all'istante di pagarle la differenza di fr. 400.–.
2. Con sentenza 28 ottobre 2005 il Giudice di pace supplente, accertato che l'istante ha eseguito l'opera seguendo le indicazioni della convenuta e in una situazione ritenuta particolare, ha accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare fr. 450.– e imponendo all'istante di consegnare alla convenuta la tenda in questione.
3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la pretesa dell'istante nonostante questi abbia fornito un prodotto non conforme a quanto richiesto. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2006 l'istante conclude per il rigetto del ricorso.
4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Innanzi tutto, e contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il rapporto tra le parti non è un contratto di compravendita, ma di appalto (art. 363 CO), giacché l'appaltatore si è obbligato a compiere un'opera (in concreto la fornitura e il montaggio di una tenda da sole laterale su misura) e il committente a pagare una mercede.
Nella fattispecie non è controverso che l'appaltatore ha fornito la tenda, ma il fatto che la committente ha ricusato l'opera poiché non era conforme alle pattuizioni. In simile evenienza spettava pertanto alla convenuta provare tale sua allegazione (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507). Sennonché la stessa non solo nulla ha dimostrato, ma neppure ha sostanziato questa asserzione essendosi sempre limitata ad affermare che l'opera fornita non corrispondeva a quanto richiesto (cfr. scritti 23 giugno e 4 agosto 2005 del legale della convenuta). Ciò non basta per provare l'esistenza di un difetto nemmeno nell'ottica di un contratto di compravendita, ritenuto che anche in questo caso spettava alla convenuta provare l'inadempienza dell'istante (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2005, n. 24 all'introduzione degli art. 197–210, e n. 54 ad art. 97).
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 7 novembre 2005 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.b) spese fr. 50.fr. 100.già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 50.- quale indennità per questa sede.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria