Incarto n. 16.2006.103
Lugano 14 marzo 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 settembre 2006 presentato da
RI 1 Lugano (patrocinato dall RA 1 )
contro la sentenza emessa il 28 agosto 2006 dal Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 71B/ 05/0) promossa con istanza 20 luglio 2005 da
CO 1 Porza;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 3 aprile 2003 l'impresa di gessatura CO 1 ha allestito per conto di CO 1un'offerta per l'esecuzione di opere da gessatore nella sua casa di abitazione a __________per un importo complessivo di fr. 35 257.60, più IVA. Il 14 novembre 2003, terminati i lavori, RI 1 ha trasmesso al committente una fattura di fr. 39 413.58 (comprensiva del costo per la fornitura e posa di ponteggi di fr. 3300.– più IVA non contemplati nell'offerta) sulla quale il committente ha pagato diversi acconti.
B. Con istanza del 20 luglio 2005 la CO 1 ha convenuto CO 1davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1339.20 a saldo delle proprie prestazioni, oltre al rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 15 settembre 2005, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver pattuito con l'impresa una mercede a corpo di fr. 30 000.– che egli ha già soluto pagando inoltre fr. 3300.– oltre IVA per la posa dei ponteggi.
C. Con sentenza 28 agosto 2006 il Giudice di pace ha accolto
l'istanza non ritenendo provata la pattuizione di una mercede di fr. 30 000.–. Egli ha altresì rilevato che quast'ultimo importo era estremamente vantaggioso per il committente sicché avrebbe dovuto essere giustificato da particolari condizioni di pagamento che il convenuto non ha provato.
D. Con ricorso per cassazione del 18 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali, in particolare, si evince la pattuizione di una mercede a corpo di fr. 30 000.– debitamente onorata. L'istante non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2. Il ricorrente censura l'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice al quale rimprovera di non aver considerato la pattuizione di una mercede a corpo, ciò che esclude la richiesta di ulteriori importi per prestazioni comprese nell'offerta iniziale. Il primo giudice ha rilevato che in calce al preventivo del 3 aprile 2003 di fr. 37 937.50 il direttore dell'istante aveva indicato “a corpo fr. 30 000.–”, ma che per ottenere uno sconto del genere vi dovessero essere condizioni di pagamento particolari che però nella fattispecie non erano riscontrabili. Egli ha soggiunto che il saldo è stato pagato un anno dopo l'emissione della fattura e che in questo lasso di tempo il committente non ha mai preteso di pagare solo fr. 30 000.– e che se vi era uno sconto sulle opere da gessatore lo stesso doveva valere anche per la fornitura dei ponteggi. E in difetto di un accordo sottoscritto da entrambe le parti, la pretesa dell'istante doveva essere ammessa.
3. Dagli atti risulta che in calce all'offerta del 3 aprile 2004 per un costo di fr. 37 937.50, il direttore dell'istante ha indicato a corpo fr. 30'000 (doc. A). Ora, trattandosi di una mercede a corpo, essa è vincolante per l'appaltatore ed egli deve attenervisi salvo ove nel frattempo sia intervenuto un cambiamento del contenuto iniziale del contratto (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 901 e 905). In concreto, l'istante ha bensì indicato di avere eseguito lavori superiori a quelli fatturati, salvo aggiungere che l'accordo era condizionato a un pagamento di fr. 15 000.– dichiarati e il resto senza fattura in nero (verbale del 15 settembre 2005), ma tale allegazione non ha trovato nessun riscontro probatorio e quindi non può inficiare una chiara prova documentale. Che l'istante abbia eseguito prestazioni supplementari, poi, è smentito da un raffronto tra l'offerta iniziale e la fattura, di contenuto identico salvo i fr. 3300.– + IVA per la posa dei ponteggi non prevista nell'offerta. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove e conseguente errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere accolto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC).
4. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell'istanza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 settembre 2006 di RI 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 28 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 120.– e le spese di fr. 30.–, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 140.– a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 50.–
fr. 120.–
già anticipati dal ricorrente, sono posti a carico della resistente la quale rifonderà al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.