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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.04.2006 16.2006.10

April 26, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·962 words·~5 min·4

Summary

rigetto definitivo - transazione giudiziaria quale titolo esecutivo - definizione transazione giudiziale - impegno di pagamento condizionato

Full text

Incarto n. 16.2006.10

Lugano 26 aprile 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 2006 presentato da

RI 1  patr. dall'  RA 1   

contro  

la sentenza 11 gennaio 2006 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005. 817) promossa con istanza 14 dicembre 2005 da

 CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 14 dicembre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificatole per l'incasso di fr. 2'351.55 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 22 luglio 2002 per prestazioni svolte a favore di quest'ultima;

                                          che quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto la menzionata fattura e una transazione giudiziaria sottoscritta dalle parti il 14 settembre 2004 davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, con la quale la convenuta aveva riconosciuto il credito di fr. 2'000.- di parte istante impegnandosi al relativo pagamento dopo l'eliminazione dei difetti discussi in sede di udienza, ritirando per tale importo l'opposizione dalla stessa interposta al PE n. __________;

                                          che alla discussione del 9 gennaio 2006 la convenuta si è opposta all'istanza ribadendo il proprio impegno al pagamento del credito posto in esecuzione solo dopo l'eliminazione dei difetti presenti nell'opera fornita dall'istante;

                                          che con sentenza 11 gennaio 2006 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto l'istanza rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;

                                          che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° febbraio 2006, RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ammesso la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante;

                                          che con osservazioni 17 febbraio 2006 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

                                         che per titolo esecutivo si intendono, oltre alle sentenze, anche le transazioni giudiziali (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF) ovvero, secondo dottrina e giurisprudenza, le dichiarazioni rese dal debitore dinanzi a un tribunale contenenti il riconoscimento incondizionato, totale o parziale, della pretesa formulata in giudizio così da porre termine alla lite ed evitare un giudizio sul merito;

                                         che in altre parole la transazione giudiziale è l'accordo che le parti siglano davanti al giudice allo scopo di porre fine alla lite (Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 80 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 104, pag. 249);

                                         che nella fattispecie, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall'istante non si evince nessun titolo esecutivo ai sensi della menzionata dottrina;

                                         che infatti, dal verbale 14 settembre 2004 non risulta il riconoscimento incondizionato della pretesa dell'istante da parte della convenuta, tanto più che esso era espressamente condizionato all'eliminazione da parte dell'istante di difetti presenti nell'opera fornita (Panchaud/Caprez, op. cit., § 104 n. 17 e 22);

                                         che spettava pertanto all'istante provare l'adempimento della menzionata condizione (Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 80 LEF) ovvero di aver proceduto all'eliminazione dei difetti lamentati dalla convenuta, prova che non risulta essere stata fornita;

                                         che pertanto la sentenza del primo giudice, che ha erroneamente concluso all'esistenza di un valido titolo esecutivo, deve essere cassata siccome frutto di un'errata applicazione del diritto sostanziale;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto;

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

                                         che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che per la prima sede l'indennità risarcibile alla parte convenuta non può essere calcolata in base alla TOA, non avendo essa fatto capo al patrocinio di un avvocato.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione 20 gennaio 2006 di RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 11 gennaio 2006 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. L'istanza è respinta.

                                         2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 60.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 50.- a titolo di indennità.

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili  per questa sede.

                                  III.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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