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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.01.2006 16.2006.1

January 12, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·646 words·~3 min·3

Summary

ricorso per cassazione - ricevibilità del ricorso - è nullo il ricorso con il quale il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice fornendo una propria personale versione dei fatti

Full text

Incarto n. 16.2006.1

Lugano 12 gennaio 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 dicembre 2005 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 12 dicembre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.263) promossa con istanza 15 giugno 2005 da

CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'946.55 oltre accessori e il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 15 giugno 2005 CO 1ha convenuto __________davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 2'946.55 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 9 giugno 1998 per prestazioni varie di manodopera e fornitura di apparecchiature telefoniche effettuate per conto del convenuto;

                                         che all'udienza del 19 settembre 2005 RI 1 si è opposto all'istanza;

                                          che con sentenza 12 dicembre 2005 il Segretario assessore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di appalto e la corretta esecuzione dell'opera da parte dell'istante, ha accolto la pretesa di quest'ultima non avendo il convenuto comprovato le sue allegazioni secondo le quali la mercede fatturata non teneva conto dei maggiori sconti ottenuti dall'istante e allo stesso dovuti;

                                          che con atto ricorsuale 28 dicembre 2005 RI 1è insorto contro il predetto giudizio;

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                         che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 dicembre 2005 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice, fornendo una propria personale versione dei fatti in merito agli accordi di collaborazione dallo stesso conclusi con la ditta l'istante;

                                         che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

                                          che comunque anche nel merito il ricorso è infondato il convenuto, come correttamente concluso dal primo giudice, non avendo dimostrato il perfezionamento di un accordo con la controparte circa il preteso ristorno degli sconti da questa ottenuti sulla fornitura di materiale da parte di un'altra ditta;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 28 dicembre 2005 di RI 1è nullo.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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