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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.10.2004 16.2004.88

October 26, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·624 words·~3 min·4

Summary

rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo

Full text

Incarto n. 16.2004.88

Lugano 26 ottobre 2004/fb    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 ottobre 2004 presentato da

RI 1  

contro  

la sentenza 24 settembre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.659) promossa con istanza 2 settembre 2004 da

CO 1 rappr. dal RA 1  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 2 settembre 2002 lo CO 1, per il tramite del RA 1, ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di fr. 2'060.- oltre accessori, corrispondenti alle tasse e spese di giustizia accollate a quest'ultimo con sentenze della __________ e della __________ del __________ e del __________, tutte passate in giudicato;

                                         che con sentenza del 24 settembre 2004 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, respinte in quanto improponibili in una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione le contestazioni sollevate dal convenuto, ha accolto l'istanza;

                                         che con atto ricorsuale 6 ottobre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al primo giudice di aver emanato il proprio giudizio senza prendere in considerazione le sue contestazioni e senza tener conto della sentenza 8 luglio 2004 della __________;

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

                                          che le sentenze prodotte dall'istante, tutte munite del timbro del loro passaggio in giudicato, hanno carattere esecutivo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 109; D. Staehelin, n. 7 e 8 ad art. 80 LEF);

                                          che in presenza di una sentenza esecutiva il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione salvo che l'escusso non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto, eccezioni che il ricorrente non ha nemmeno sollevato;

                                          che dalla sentenza 8 luglio 2004 della __________, alla quale fa riferimento il ricorrente, nulla si evince a sostegno della sua opposizione al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, anche perché la sentenza __________ si riferisce a tutt'altra problematica e ad altri e diversi procedimenti esecutivi;

                                          che il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove ed erronea applicazione del diritto da parte del segretario assessore (art. 327 lett. g CPC), deve essere respinto;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 6 ottobre 2004 di __________ RI 1            è respinto.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione:

-.    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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