Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.04.2005 16.2004.72

April 12, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,368 words·~7 min·2

Summary

rappresentanza processuale - legittimazione del rappresentante nelle procedure davanti al giudice di pace - istruzioni da parte di giurista - cntratto d'appalto - carattere oneroso o meno del preventivo

Full text

Incarto n. 16.2004.72

Lugano 12 aprile 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 2004 presentato da

RI 1  

contro  

la sentenza 30 luglio 2004 del Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa civile inappellabile (inc. n. 5/2004) promossa con istanza 29 aprile 2004 da

CO 1 rappr. dalla RA 1  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 610.- come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. 638278 dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 29 aprile 2004 la ditta CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al giudice di pace del circolo della Verzasca per ottenere il pagamento di fr. 610.- oltre accessori. Tale importo corrisponde a quanto fatturato il 26 gennaio 2004 (fr. 500.-) per l'allestimento di un preventivo richiesto dal convenuto per la posa di un'antenna satellitare, relativo alle prestazioni di ricerca del segnale satellitare effettuate il 16 gennaio e 24 aprile 2003 e che secondo gli accordi, e come risulta espressamente dall'offerta 6 novembre 2003, sarebbero state fatturate al convenuto qualora questi non avesse commissionato l'esecuzione dell'impianto, come di fatto avvenuto. Gli ulteriori fr. 110.- corrispondono alle spese del precetto esecutivo e a un'indennità richiesta sulla base dell'art. 41 CO. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria non avendo firmato nessun rapporto di lavoro e non avendo peraltro mai ricevuto il risultato delle misurazioni che l'istante pretende aver eseguito.

                                   2.   Con sentenza 30 luglio 2004 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, rilevando che al momento dell'allestimento del preventivo il convenuto sarebbe stato informato che in caso di mancata esecuzione dell'impianto satellitare le relative spese gli sarebbero state addebitate.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente eccepisce innanzi tutto la carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale da parte di RA 1 per conto della quale sarebbe comparso all'udienza di discussione dell'istanza un giurista o comunque una persona istruita da un giurista alle dipendenze della stessa. Nel merito egli rimprovera al giudice di pace di aver accolto la pretesa dell'istante sebbene dottrina e giurisprudenza riconoscano il principio della gratuità del preventivo salvo diversa pattuizione in concreto non avvenuta. Egli si duole inoltre dell'accoglimento della pretesa di parte istante nonostante l'importo fatturato sia eccessivo rispetto alle prestazioni effettivamente effettuate e delle quali egli non ha peraltro ottenuto nessun riscontro, e nonostante l'importo di fr. 60.- rivendicato a titolo di risarcimento danni sia del tutto privo di fondamento.

                                         Le osservazioni 17 settembre 2004 allestite da RA 1 per conto dell'istante, salvo un'attestazione di cui si dirà in seguito, devono essere estromesse dall'incarto difettando questa della legittimazione alla rappresentanza processuale dinanzi a questa Camera, la vertenza che oppone le parti non rientrando in quelle previste dall'art. 64a CPC.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   5.   L'eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, sollevata per la prima volta in questa sede, è destituita di fondamento. Per le cause di competenza del giudice di pace è infatti riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), sicché dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC). Avendo RA 1 espressamente escluso la presenza di giuristi alle sue dipendenze e a maggior ragione all'udienza di discussione dell'istanza (cfr. ad. 1.2 osservazioni 17 settembre 2004 estromesse per il resto dagli atti di causa), la questione non merita ulteriore approfondimento anche perché l'art. 301 CPC vieta al giurista di partecipare alle udienze e di allestire gli allegati scritti ma non alla parte di farsi aiutare e consigliare da un giurista (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 301, m. 8).

                                   6.   Per quanto attiene al merito, ovvero all'applicazione del principio secondo cui salvo accordi contrari i costi delle trattative preliminari devono di massima essere assunti dall'appaltatore anche se non gli vengono assegnati i successivi lavori (DTF 119 II 40; Rep. 1987, 211; Recht 1994, 188), va rilevato che il ricorrente propone per la prima volta in questa sede la contestazione secondo la quale l'istante non avrebbe mai accennato al carattere oneroso delle proprie prestazioni in relazione all'allestimento dell'offerta per la posa di un impianto satellitare. Simile contestazione, che il convenuto non ha mai sollevato dinanzi al primo giudice e tantomeno negli scritti dallo stesso indirizzati all'istante, non può essere considerata poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni che non fossero già stati sollevati in prima sede. Se, effettivamente, tra le parti non fosse mai stato pattuito il carattere oneroso dell'allestimento del preventivo, non si capisce per quale motivo il convenuto nel suo scritto 11 novembre 2003 non abbia contestato il contenuto dell'offerta 6 novembre 2003 là dove l'istante ha espressamente indicato che in caso di mancata esecuzione dell'impianto verranno fatturate le spese per la ricerca del punto di ubicazione dell'antenna. Neppure al ricevimento della fattura 26 gennaio 2004 il convenuto ha accennato alla pretesa gratuità del preventivo e tantomeno lo ha fatto durante l'udienza del 9 luglio 2004. Ne discende che non avendo il convenuto mai contestato il principio del carattere oneroso delle prestazioni eseguite dall'istante in vista dell'allestimento del preventivo, l'odierna contestazione è irricevibile siccome tardiva (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 321, m. 20). Per gli stessi motivi, ossia perché mai sollevata in precedenza, è irricevibile la contestazione circa l'ammontare della pretesa avversaria (sia con riferimento al carattere sproporzionato della mercede di fr. 500.- e alla mancata esecuzione di tutte le prestazioni fatturate, che all'infondatezza della pretesa di fr. 60.- fatta valere a titolo di indennità ai sensi dell'art. 41 CO), importi che il convenuto non ha mai contestato dinanzi al giudice di pace (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 321, m. 26).

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

                                         Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC) mentre alla parte istante non vengono assegnate ripetibili a dipendenza della carenza di legittimazione del rappresentante che ha allestito l'allegato di osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 23 agosto 2004 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  70.b) spese                         fr.  30.fr. 100.già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-;

-.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

16.2004.72 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.04.2005 16.2004.72 — Swissrulings