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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.03.2005 16.2004.41

March 8, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,428 words·~7 min·3

Summary

appalto difetti dell'opera - onere della prova del difetto

Full text

Incarto n. 16.2004.41

Lugano 8 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 giugno 2004 presentato da

RI 1 patr. dall'avv. __________

  contro  

la sentenza 24 maggio 2004 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.00045) promossa con istanza 25 giugno 2003 nei confronti di

CO 1 patr. dall' RA 2

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 6'967.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni derivanti da contratto di appalto, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel mese di luglio 1998 CO 1 ha fornito a __________ e __________ RA 1, comproprietari di una palazzina ad __________, una porta di accesso al garage con apertura manuale, debitamente pagata dai committenti. Questi hanno in seguito incaricato __________ di procedere all'automazione della porta. Nell'estate del 2000 si sono verificati problemi dovuti alla rottura di una molla del portone, che è stata sostituita da __________ dopo che ne aveva chiesto la fornitura alla CO 1, mentre nel mese di marzo 2003 si è verificato il cedimento del pannello superiore del portone al quale è attaccato il braccio del traino del motore. __________ e __________ RA 1, addebitando all'inadeguatezza delle molle fornite da CO 1 i problemi verificatisi al portone del garage, con particolare riferimento al cedimento di cui si è detto, hanno diffidato quest'ultima a intervenire per la riparazione della porta senza che questa vi abbia dato seguito, per il che essi hanno incaricato __________ di sostituire la porta del garage, intervento eseguito e fatturato il 16 giugno 2003 per fr. 6'967.-.

                                         Il 25 giugno 2003 __________ e __________ RA 1 hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 6'967.- da loro versato a __________. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per gli inconvenienti lamentati dagli istanti. Rileva di essere stata incaricata di fornire e posare una porta non automatizzata, impegno portato a termine con la fornitura di una porta perfettamente funzionante, ragione per la quale eventuali ulteriori problemi sorti in seguito alla fornitura degli apparecchi di automazione della porta da parte di __________ non le possono essere addebitati anche perché, a suo dire, la rottura delle molle e lo strappo del portone sono da ricondurre all'intervento di automazione.

                                   2.   Con sentenza 24 maggio 2040 il segretario assessore, accertata la tempestività della notifica dei difetti da parte degli istanti, ha nondimeno respinto la loro istanza, non avendo provato che la sostituzione del portone si sarebbe resa necessaria a causa del tipo di molle fornito dalla convenuta.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ RA 1 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze non ritenendo provata la responsabilità della convenuta nonostante le risultanze istruttorie abbiano permesso di evidenziare l'inadeguatezza, ai fini di un corretto funzionamento del portone del garage, delle molle fornite dalla convenuta, la quale è pure responsabile per aver fornito un portone non adatto all'uso cui era destinato.

                                         Con osservazioni 12 agosto 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   5.   I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera se questa è così difettosa o difforme dal contratto da risultare inservibile per il committente (art. 368 cpv. 1 CO) oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera e, nel caso di colpa dell'appaltatore, di chiedere anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Tutte queste azioni presuppongono evidentemente l'esistenza di un difetto, ovvero di un'opera non conforme alle pattuizioni intervenute tra le parti (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1356 segg.) o alle quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, op. cit., n. 1406 segg.), difetto che spetta a quest'ultimo provare (Gauch, op. cit., n. 1507). Siccome gli istanti non hanno sostenuto in causa, e tantomeno provato, che al momento di commissionare il lavoro alla convenuta essi avrebbero esplicitamente richiesto la posa di un portone che avesse le necessarie caratteristiche per poter essere successivamente automatizzato, la questione sollevata da __________ e __________ secondo i quali la porta non era adatta al tipo di autorimessa, può rimanere irrisolta anche perché gli istanti propongono l’argomentazione sull'inadeguatezza del portone fornito dalla convenuta solo in questa sede ricorsuale, ciò che è vietato dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale le parti non possono addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

                                   6.   In concreto gli istanti non solo non hanno provato una responsabilità a carico della convenuta, ma neppure hanno provato l'esistenza di un difetto nell'opera da questa fornita. Infatti dalle risultanze istruttorie non è emerso che il portone fornito dalla convenuta, con sistema di apertura manuale, non fosse idoneo all'uso cui era destinato. Il solo fatto di aver dovuto sostituire delle molle non basta a provare la difettosità del portone medesimo anche perché la convenuta, senza essere smentita in causa, addebita tale rottura all'intervento di __________ che ha effettuato l'automazione del portone. Sempre a proposito delle molle fornite dalla convenuta, e nelle quali gli istanti individuano la causa della rottura del pannello superiore del portone e della successiva sostituzione del medesimo ad opera di altra ditta, va rilevato che essi non hanno provato che queste si sarebbero rotte perché non idonee all'uso cui erano destinate (portone manuale), prova che si imponeva soprattutto a fronte della contestazione della convenuta secondo la quale, come detto, il problema alle molle si sarebbe presentato a seguito dell'intervento di automazione da parte di __________ __________. Mancando simile prova, e avendo gli istanti espressamente indicato nel tipo di molle fornito dalla convenuta la causa della loro azione di risarcimento danni giusta l'art. 368 cpv. 1 CO, viene a mancare la prova stessa del difetto nell'opera fornita dalla convenuta, ciò che basta per non ritenere arbitraria la conclusione del segretario assessore. Tanto più che il primo giudice ha respinto la domanda di risarcimento danni formulata dagli istanti anche perché si volesse ammettere la presenza di un difetto, i committenti non hanno comunque provato il nesso di causalità tra il medesimo e il danno dagli stessi subito e quantificato nelle spese di sostituzione del portone (Gauch, op. cit, n. 1863).

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del segretario assessore, deve essere respinto.

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 11 giugno 2004 di __________ e __________ RA 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                             fr.    250.b) spese                                               fr.       50.fr.    300.già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo pure solidale di versare alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.Intimazione

                                         -;

                                         -.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                              La segretaria

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