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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.03.2005 16.2004.39

March 2, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·386 words·~2 min·3

Summary

appalto - prova della mercede pattuita - mercede accolta nella misura riconosciuta dal committente in sede processuale

Full text

Incarto n. 16.2004.39

Lugano 2 marzo 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 2004 presentato da

 RI 1  (I) patr. dall'  RA 1   

contro  

la sentenza 18 maggio 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.00291) promossa con istanza 23 luglio 2002 nei confronti di

 CO 1  patr. dall'  RA 2   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'246.15 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel 2001 __________ CO 1Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza, che per entrambe le sedi può essere suddivisa in ragione di un 1/3 a carico dell'istante e 2/3 a carico della convenuta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

                                    I.   Il ricorso per cassazione 10 giugno 2004 __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 18 maggio 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1.   L'istanza è parzialmente accolta. __________ CO 1 è condannata a pagare a __________ RI 1 l'importo di fr. 1'433.50 oltre interessi del 5% dal 28 maggio 2002.

                                 2.   La tassa di giustizia in fr. 200.- e le spese di fr. 72.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per 1/3 mentre la rimanenza dei 2/3 deve essere posta a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 320.a titolo di ripetibili parziali.

                                   II.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 100.b) spese                                                                 fr.   50.fr. 150.già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/3 mentre la differenza dei 2/3 è posta a carico di __________ CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.

                                  III.   Intimazione:

-     ; -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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