Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.05.2004 16.2004.33

May 4, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·683 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2004.33

Lugano 4 maggio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione __________ __________ 2004 presentato da

__________ __________ __________  

contro  

la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di __________, nella causa civile inappellabile (inc. n. __________/__________/__________) promossa con istanza __________ da

__________ __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 543.10 oltre accessori e il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di __________, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza ____________________ 2004 il Garage CO1ha convenuto in giudizio __________ __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 543.10, rivendicati a saldo della fattura emessa il ____________________ 2002 per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo;

                                          che con sentenza __________ __________ 2004 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante non contestata dal convenuto, assente all'udienza di discussione del ____________________ 2004;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento a motivo della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, non essendogli pervenuta la relativa citazione;

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nella fattispecie con ordinanza ____________________ 2004, spedita mediante invio raccomandato no. __________.__________.__________.__________, il Giudice di pace supplente ha citato le parti all’udienza del ____________________ 2004 per la discussione;

                                          che la raccomandata destinata a __________ __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

                                          che se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

                                          che tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene       di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla convocazione, ovvero neppure  l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit.,  ad art. 124, m. 6), dovendosi così ammettere il mancato contraddittorio (art. 124 cpv. 7 CPC);

                                          che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;

                                          che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;

                                          che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

                                          che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili al ricorrente.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione ____________________ 2004 di __________ __________                 è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza ____________________ 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di __________ è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                3.      Intimazione:

- __________ __________  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

16.2004.33 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.05.2004 16.2004.33 — Swissrulings