Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.04.2004 16.2004.31

April 23, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·742 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2004.31

Lugano 23 aprile 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione __________ __________ 2004 presentato da

__________ __________ __________ rappr. da __________ __________ __________

contro  

la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace del circolo di __________, nella procedura in materia di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n. __________-__________) promossa con istanza __________ da

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di __________, domanda accolta dal giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza ____________________ 2004CO1 hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'644.50 oltre accessori, corrispondenti agli oneri maturati sul mutuo ipotecario n. 533.000 presso la ____________________ __________ per il periodo dal ____________________ al ____________________ 2003, domanda alla quale il convenuto si è opposto;

                                          che quale titolo esecutivo gli istanti hanno prodotto la transazione giudiziaria sottoscritta dalle parti il __________ __________ 1999, con la quale il convenuto si era assunto l'impegno di pagamento di ogni onere richiesto dalla Banca per il mutuo 533.00 dal ____________________ 1998;

                                          che con sentenza ____________________ 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dalla parte istante, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ rappresentato dalla moglie __________ __________ - è insorto contro il predetto giudizio;

                                         che anzitutto - la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

                                          che nelle cause di competenza del giudice di pace la rappresentanza processuale è riconosciuta alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), sicché dinanzi a quel giudice la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

                                         che, per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 301);

                                          __________ __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare ella non può agire quale rappresentante legale del marito;

                                         che sebbene il giudice sia tenuto a esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 142, m. 4);

                                         che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità del ricorso ____________________ 2004 siccome sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n. 4 CPC);

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione ____________________ 2004 di __________ __________ è nullo.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                         - __________

- __________  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

16.2004.31 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.04.2004 16.2004.31 — Swissrulings