Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.04.2004 16.2004.25

April 6, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·812 words·~4 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2004.25

Lugano 6 aprile 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione __________ __________ 2004 presentato da

_________ __________  

contro  

la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace del circolo di __________, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n.__________ /__________/__________) promossa con __________ nei confronti di

_________ _________     

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. __________-__________e __________-__________dell'UE di __________, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza ____________________ 2004 l'avv. __________ __________ ha chiesto  il rigetto delle opposizioni interposte da __________ e __________ __________ ai PE n. __________-__________e __________-__________dell'UE di __________, notificati loro per l'incasso di fr. 1'743.70 rivendicati a titolo di pigioni e acconto spese accessorie;

                                         che come riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto dai convenuti il __________ __________ 1998, l'accordo ____________________ 2002 sottoscritto dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ e l'accordo transattivo concluso nel __________ 2003 dai convenuti con __________ __________, che ha ceduto all'istante le sue pretese nei confronti di quest'ultimi;

                                         che i convenuti si sono opposti all'istanza sostenendo di nulla più dovere all'istante a titolo di pigioni e hanno inoltre chiesto che gli atti fossero trasmessi all'Ufficio di conciliazione per la verifica delle spese accessorie relative agli anni 1999/2003;

                                         che con sentenza ____________________ 2004 il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto l'istanza non ritenendosi competente a dirimere la vertenza in virtù dell'art. 5 cpv. 2 lett. b LOG che esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

                                          che con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. b CPC; il ricorrente rimprovera al giudice di pace di aver erroneamente escluso la propria competenza attribuendo a torto alla vertenza che oppone le parti la qualifica di controversia in materia di locazione;

                                          che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

                                          che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

                                          che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, n. 940), alle quali sono  applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

                                          che non rientrano in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

                                          che pertanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice di pace avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza;

                                          che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura dinanzi al primo giudice (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5);

                                          che avendo il primo giudice negato a torto la propria competenza (art. 327 lett. b CPC), il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati al Giudice di pace perché abbia a pronunciarsi sulla domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dall'istante (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 7);

                                          che in simili circostanze la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

                                          che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili al ricorrente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione ____________________ 2004 dell'avv. __________ __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace del circolo di __________ è annullata e gli atti sono rinviati al giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

__________ __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

16.2004.25 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.04.2004 16.2004.25 — Swissrulings