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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.11.2004 16.2004.20

November 8, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,576 words·~8 min·5

Summary

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - eccezione di estinzione del debito per compensazione

Full text

Incarto n. 16.2004.20

Lugano 8 novembre 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 2004 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1  

contro  

la sentenza 23 febbraio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. EF.2003.1674) promossa con istanza 10 novembre 2003 nei confronti di

CO 1 patr. dall' RA 2  

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 10 novembre 2003 __________RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ CO 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 4'000.- corrispondenti all'importo versato a quest'ultimo a titolo di prestito personale il 13 maggio 1998. A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la dichiarazione  sottoscritta dal convenuto il 13 maggio 1998 con la quale questi attesta di aver ricevuto un credito di fr. 4'000.- (doc. B) nonché la successiva richiesta di restituzione del prestito (doc. C) alla quale l’escusso non ha dato seguito. Il convenuto si è opposto all'istanza ritenendo il suo debito estinto per compensazione con un suo credito di importo superiore e corrispondente al proprio onorario per le prestazioni professionali svolte a favore dell'istante (fr. 7'750.- di cui alla fattura doc. 1) e che egli, d'accordo con quest'ultimo, aveva inizialmente deciso di non fatturare ma di dedurre dal prestito in discussione sino a totale estinzione del medesimo. In ogni caso ha contestato la richiesta di pagamento di interessi di mora siccome non pattuiti.

                                    2.   Con sentenza 23 febbraio 2004 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella dichiarazione sottoscritta dal convenuto il 13 maggio 1998 (doc. B), ha nondimeno respinto l'istanza, avendo il convenuto reso sufficientemente verosimile un proprio credito di importo superiore nei confronti dell'istante, corrispondente al proprio onorario per le prestazioni svolte per conto di quest'ultimo.

                                    3.   Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al Pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale e arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver accolto l'eccezione di estinzione del debito per compensazione formulata dal convenuto senza che questi abbia reso verosimile il suo credito, ovvero di aver svolto i lavori fatturati il 2 maggio 2003 su incarico e per conto dell'istante medesimo.

                                          Con osservazioni 5 aprile 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                    5.   Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Nel caso concreto, il titolo di credito su cui si basa l'esecuzione è la dichiarazione sottoscritta dal convenuto il 13 maggio 1998 con la quale questi attesta di aver ricevuto dall'istante l'importo di fr. 4'000.- a titolo di prestito (doc. B), quindi con l'obbligo implicito di restituzione, dichiarazione che in quanto tale costituisce valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione.

                                   6.   In virtù dell'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere proposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (Rep. 1987 p. 150-151; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 83 e 87 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 26 p. 61; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 350).

                                    7.   Trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione, questa deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 7 p. 80; D. Staehelin, op. cit., n. 83 ad art. 82 LEF). A tal fine l'escusso deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2 p. 81).

                                8.      Nel caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione richiamata dal convenuto a sostegno della sua eccezione di compensazione non emerge nessun riconoscimento da parte dell'istante delle contropretese da questi fatte valere con fattura 2 maggio 2003 (doc. 1). Infatti sia questa fattura, peraltro allestita dopo la richiesta di restituzione del prestito di fr. 4'000.- avvenuta il 24 aprile 2003 (doc. C), che i vari preventivi e capitolati ai quali questa fa riferimento (cfr. plico di cui al doc. 6), sono stati allestiti dal convenuto medesimo. Trattandosi quindi di documentazione allestita unilateralmente dal convenuto e contestata dall'istante, la stessa deve essere considerata alla stregua di un’allegazione di parte e non può quindi assumere valore probatorio, rispettivamente non è in grado di rendere verosimile il credito opposto in compensazione dal convenuto. Ciò a maggior ragione poiché questa documentazione (doc. 6) attesta degli interventi professionali eseguiti dal convenuto in relazione a terze persone, senza che sia possibile ricondurre queste prestazioni all'istante, e meglio senza che sia possibile sostenere che gli interventi fatturati dal convenuto il 2 maggio 2003 (doc. 1) siano stati eseguiti su incarico dell'istante e tantomeno che sarebbero stati da questi onorati. In altre parole, la documentazione prodotta dal convenuto non fornisce i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile il credito opposto in compensazione. A questo proposito va rilevato che la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione è basata sulla liquidità delle prove offerte dalle parti e sull'immediatezza delle eccezioni che la parte escussa è tenuta a sostanziare (Staehelin, op. cit., n. 86 ad art. 82 LEF), mentre la questione sollevata dal convenuto va semmai decisa nell'ambito di un'azione di merito.

                                9.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali e l'errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera. Accertata la validità del titolo di credito, rappresentato dalla dichiarazione 13 maggio 1998, e non essendo contestato dall'escusso l'importo posto in esecuzione, l'istanza deve essere accolta con il conseguente rigetto in via provvisoria dell’opposizione per l'importo di fr. 4'000.- oltre interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 18 giugno 2003 (data del PE, prima interpellazione agli atti: art. 102 cpv. 1 CO).

                                          Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:                I.   Il ricorso per cassazione 8 marzo 2004 di __________ RI 1 è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 23 febbraio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                                  1.    L'istanza è accolta.

                                                         Di conseguenza l'opposizione interposta da __________ CO 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 4'000.- oltre interessi del 5% dal 18 giugno 2003.

                                                  2.    La tassa di giustizia in fr. 210.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________ CO 1 il quale verserà all'istante un'indennità di fr. 450.-.

                                    II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ CO 1con l'obbligo di versare al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                  III.   Intimazione:

-.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                            La segretaria

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